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Amministrativa<br />

Giurisprudenza<br />

Nel caso qui in commento, invece, come si è<br />

detto, il Collegio, forse per la già formulata ‘‘minaccia’’<br />

risarcitoria gravante sull’amministrazione e perciò<br />

per la prevedibile compromissione della imparzialità<br />

o comunque serenità di giudizio, ha ritenuto<br />

preclusa la rivalutazione virtuale della congruità<br />

dell’offerta.<br />

Dovendo, a questo punto, fare i conti con la impossibilità<br />

di accertare la spettanza del diritto all’aggiudicazione,<br />

ha adottato la soluzione di compromesso<br />

consistente nel riconoscere comunque il danno<br />

da mancato utile, ridotto però equitativamente<br />

al 50% di quanto l’impresa avrebbe ottenuto qualora<br />

si fosse potuto invece accertare il suo pieno diritto<br />

all’aggiudicazione, per «l’insuperabile dubbiezza<br />

dell’esito del subprocedimento di verifica dell’anomalia»,<br />

come detto ritenuto non ripetibile.<br />

Detta soluzione equitativa, certamente pragmatica<br />

e funzionale, per un verso si pone però in controtendenza<br />

rispetto all’attuale orientamento che,<br />

anche a seguito dell’avvento dell’art. 124 del codice<br />

del processo amministrativo (34), induce ad abban-<br />

donare i metodi di liquidazione presuntivi e ad esigere<br />

concreta prova del danno e perciò ancor prima<br />

del nesso di causalità; per altro verso non tiene<br />

conto della possibilità, nei limiti sopra indicati, di<br />

affidare la verifica ‘‘virtuale’’ della congruità dell’offerta<br />

a un organo terzo, quale potrebbe essere un<br />

consulente affidatario di un incarico di CTU ai soli<br />

fini della delibazione della domanda risarcitoria.<br />

Note:<br />

(segue nota 33)<br />

camente più vantaggiosa al riscontro dell’illegittimità della valutazione<br />

delle offerte tecniche non consegua necessariamente<br />

l’annullamento dell’intera gara», e che «le offerte sono ormai<br />

cristallizzate, per cui, non potendo mutare, ben è possibile apprezzarle<br />

nuovamente senza violare la par condicio che è il valore<br />

protetto dalla segretezza delle offerte medesime, mentre il rischio<br />

di condizionamenti del giudizio della commissione è evitabile<br />

mediante l’analiticità della motivazione e la compiutezza della<br />

verbalizzazione, alle quali essa è chiamata nel rinnovare il giudizio».<br />

(34) Comma 2: «Se il giudice non dichiara l’inefficacia del contratto<br />

dispone il risarcimento del danno per equivalente, subito<br />

e provato».<br />

350 Urbanistica e appalti 3/2013

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