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Opinioni<br />

Appalti e lavori pubblici<br />

per l’amministrazione soccombente di dover risarcire<br />

i danni (25).<br />

Elementi di novità positivi e smagliature<br />

nel codice antimafia<br />

Alcune disposizioni del codice segnano certamente<br />

un progresso. Tra queste è opportuno segnalare l’istituzione<br />

della banca dati antimafia (art. 96) (26) e<br />

l’obbligo per l’ente locale sciolto per infiltrazioni mafiose<br />

ai sensi dell’art. 143 D.Lgs. 18 agosto 2000, n.<br />

267 di acquisizione della informazione prefettizia, indipendentemente<br />

dal valore economico del contratto,<br />

nei 5 anni successivi allo scioglimento (art. 100).<br />

Accanto a questi elementi, però, il codice antimafia<br />

presenta alcune smagliature.<br />

1) Il codice ignora i profili di difficoltà pratica per<br />

la difesa in giudizio dello Stato.<br />

Le informative nascono in genere da indagini compiute<br />

dove l’impresa mafiosa ha la sua sede o la sua<br />

attività principale. Per questa ragione l’informativa<br />

interdittiva può essere rilasciata da una prefettura<br />

di una provincia diversa da quella in cui hanno sede<br />

i soggetti richiedenti, chiamati poi ad adottare<br />

l’atto conclusivo (cfr. art. 90) (27). Ciò comporta<br />

che la stessa informativa possa essere impugnata davanti<br />

a TAR diversi.<br />

Il rischio di pronunce difformi è dunque presente<br />

(specie in sede cautelare) a fronte di una informativa<br />

che può dare luogo, per esempio, a più recessi e<br />

quindi a più contenziosi (28). Si è già osservato che<br />

il codice antimafia, da un lato, dovrebbe avere superato<br />

il modello delle informazioni atipiche la cui efficacia<br />

interdittiva scaturisce da una valutazione<br />

autonoma e discrezionale dell’amministrazione destinataria<br />

dell’informativa, dall’altro, rende le conseguenze<br />

interdittive delle informazioni generalmente<br />

vincolate, anche dopo la stipulazione del contratto<br />

o l’instaurazione del rapporto (art. 94). Ed allora il<br />

giudizio verterà principalmente, ancora più che in<br />

passato, sulla informazione; rispetto ad essa il successivo<br />

atto che incide sul procedimento di aggiudicazione<br />

o sull’appalto è un atto vincolato, dovuto.<br />

Il problema della competenza territoriale dei TAR<br />

in questo tipo di vertenze è stato ignorato anche<br />

dal codice del processo amministrativo. Su questo<br />

tema non appare decisivo l’art. 13, comma 4-bis,<br />

c.p.a. (29). Questa disposizione, ai fini della competenza<br />

territoriale nel caso di impugnazione di atti<br />

connessi, introduce la distinzione fra il caso in cui<br />

l’atto presupposto impugnato abbia carattere di atto<br />

normativo o generale, e il caso in cui l’atto presupposto<br />

impugnato non abbia tale carattere: nel se-<br />

condo caso la competenza è devoluta al giudice<br />

competente per il ricorso contro il «provvedimento<br />

da cui deriva l’interesse a ricorrere». Come è stato<br />

già evidenziato, non si tratta però di un criterio risolutivo:<br />

«nei confronti di una informativa antimafia,<br />

ancorché ‘‘atipica’’, sembra possibile ammettere<br />

un interesse a ricorrere anche direttamente» (30).<br />

Sul punto si può ricordare, per esempio, quella giurisprudenza<br />

che in alcune specifiche ipotesi ha riconosciuto<br />

sussistere, in via di eccezione alla regola secondo<br />

cui l’atto endoprocedimentale non è autonomamente<br />

impugnabile, la lesione della sfera giuridica<br />

dell’interessato. Una di questa ipotesi è stata individuata<br />

negli «atti di natura vincolanti (pareri o<br />

proposte) idonei come tali ad esprimere un indirizzo<br />

ineluttabile alla determinazione conclusiva» (31).<br />

In questo contesto, va segnalata la posizione assunta<br />

da alcuni TAR ‘‘di prima linea’’ sulla vis attractiva<br />

della informazione prefettizia e quindi sulla competenza<br />

per connessione (32). Questa soluzione, però,<br />

non è stata recepita nel secondo decreto correttivo<br />

del codice del processo ed è stata disattesa dal-<br />

Note:<br />

(25) V. Capuzza, Nuovi tratti normativi del codice antimafia sull’informativa<br />

prefettizia, inwww.giustamm.it.<br />

Su questa norma e sul rapporto con l’art. 135 codice contratti v.<br />

subito infra.<br />

(26) Con l’auspicio che i relativi regolamenti di attuazione possano<br />

presto essere emanati e che una volta a regime sia completa<br />

e aggiornata, anche attraverso il collegamento telematico al<br />

CED del Ministero interno (cfr. infra nota n. 46).<br />

(27) Dopo la modifica dell’art. 87, ad opera dell’art. 4 D.Lgs. n.<br />

218/2012, il problema non si pone per le comunicazioni antimafia:<br />

esclusa ora la possibilità di richiesta da parte dei privati in<br />

considerazione della loro natura certificativa (cfr. infra nota n.<br />

36), la competenza al rilascio è unicamente del prefetto della<br />

provincia in cui hanno sede i soggetti richiedenti di cui all’art.<br />

83, commi 1 e 2.<br />

(28) Sul dibattito sulla competenza territoriale del TAR, nel caso<br />

di impugnazione di un atto presupposto ‘‘non generale’’ e di un<br />

atto applicativo cfr. M. Ramajoli, Giudice competente nel caso<br />

d’impugnazione di più atti connessi, inDir. Proc. Amm., 2011,<br />

731 ss.<br />

(29) Inserito dall’art. 1, comma 1 lett. a) n. 1, D.Lgs. 14 settembre<br />

2012, n. 160 (secondo correttivo al codice del processo amministrativo).<br />

Su questa disposizione, con ampi riferimenti alla<br />

tematica della competenza per i giudizi sulle informative antimafia,<br />

cfr. G. Veltri, Il giudizio amministrativo dopo il secondo correttivo:<br />

lo spostamento della competenza territoriale per ragioni<br />

di connessione, inwww.giustizia-amministrativa.it.<br />

(30) A. Travi, nota a Cons. Stato, Ad. Plen., ord., 24 settembre<br />

2012, n. 33, in Foro It., 2013, III, 5.<br />

(31) Cfr. Cons. Stato, sez. V, 7 ottobre 2008, n. 4885 e sez. VI,<br />

9 giugno 2005, n. 3043, entrambe in www.giustizia-amministrativa.it.<br />

In senso contrario però v. Cons. Stato, sez. IV, 28 marzo<br />

2012, n. 1829, in Giurisdiz. Amm., 2012, I, 624.<br />

(32) T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 28 gennaio 2011, n. 45 e<br />

25 luglio 2011, n. 631, in www.giustizia-amministrativa.it.<br />

260 Urbanistica e appalti 3/2013

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