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Opinioni<br />
Appalti e lavori pubblici<br />
per l’amministrazione soccombente di dover risarcire<br />
i danni (25).<br />
Elementi di novità positivi e smagliature<br />
nel codice antimafia<br />
Alcune disposizioni del codice segnano certamente<br />
un progresso. Tra queste è opportuno segnalare l’istituzione<br />
della banca dati antimafia (art. 96) (26) e<br />
l’obbligo per l’ente locale sciolto per infiltrazioni mafiose<br />
ai sensi dell’art. 143 D.Lgs. 18 agosto 2000, n.<br />
267 di acquisizione della informazione prefettizia, indipendentemente<br />
dal valore economico del contratto,<br />
nei 5 anni successivi allo scioglimento (art. 100).<br />
Accanto a questi elementi, però, il codice antimafia<br />
presenta alcune smagliature.<br />
1) Il codice ignora i profili di difficoltà pratica per<br />
la difesa in giudizio dello Stato.<br />
Le informative nascono in genere da indagini compiute<br />
dove l’impresa mafiosa ha la sua sede o la sua<br />
attività principale. Per questa ragione l’informativa<br />
interdittiva può essere rilasciata da una prefettura<br />
di una provincia diversa da quella in cui hanno sede<br />
i soggetti richiedenti, chiamati poi ad adottare<br />
l’atto conclusivo (cfr. art. 90) (27). Ciò comporta<br />
che la stessa informativa possa essere impugnata davanti<br />
a TAR diversi.<br />
Il rischio di pronunce difformi è dunque presente<br />
(specie in sede cautelare) a fronte di una informativa<br />
che può dare luogo, per esempio, a più recessi e<br />
quindi a più contenziosi (28). Si è già osservato che<br />
il codice antimafia, da un lato, dovrebbe avere superato<br />
il modello delle informazioni atipiche la cui efficacia<br />
interdittiva scaturisce da una valutazione<br />
autonoma e discrezionale dell’amministrazione destinataria<br />
dell’informativa, dall’altro, rende le conseguenze<br />
interdittive delle informazioni generalmente<br />
vincolate, anche dopo la stipulazione del contratto<br />
o l’instaurazione del rapporto (art. 94). Ed allora il<br />
giudizio verterà principalmente, ancora più che in<br />
passato, sulla informazione; rispetto ad essa il successivo<br />
atto che incide sul procedimento di aggiudicazione<br />
o sull’appalto è un atto vincolato, dovuto.<br />
Il problema della competenza territoriale dei TAR<br />
in questo tipo di vertenze è stato ignorato anche<br />
dal codice del processo amministrativo. Su questo<br />
tema non appare decisivo l’art. 13, comma 4-bis,<br />
c.p.a. (29). Questa disposizione, ai fini della competenza<br />
territoriale nel caso di impugnazione di atti<br />
connessi, introduce la distinzione fra il caso in cui<br />
l’atto presupposto impugnato abbia carattere di atto<br />
normativo o generale, e il caso in cui l’atto presupposto<br />
impugnato non abbia tale carattere: nel se-<br />
condo caso la competenza è devoluta al giudice<br />
competente per il ricorso contro il «provvedimento<br />
da cui deriva l’interesse a ricorrere». Come è stato<br />
già evidenziato, non si tratta però di un criterio risolutivo:<br />
«nei confronti di una informativa antimafia,<br />
ancorché ‘‘atipica’’, sembra possibile ammettere<br />
un interesse a ricorrere anche direttamente» (30).<br />
Sul punto si può ricordare, per esempio, quella giurisprudenza<br />
che in alcune specifiche ipotesi ha riconosciuto<br />
sussistere, in via di eccezione alla regola secondo<br />
cui l’atto endoprocedimentale non è autonomamente<br />
impugnabile, la lesione della sfera giuridica<br />
dell’interessato. Una di questa ipotesi è stata individuata<br />
negli «atti di natura vincolanti (pareri o<br />
proposte) idonei come tali ad esprimere un indirizzo<br />
ineluttabile alla determinazione conclusiva» (31).<br />
In questo contesto, va segnalata la posizione assunta<br />
da alcuni TAR ‘‘di prima linea’’ sulla vis attractiva<br />
della informazione prefettizia e quindi sulla competenza<br />
per connessione (32). Questa soluzione, però,<br />
non è stata recepita nel secondo decreto correttivo<br />
del codice del processo ed è stata disattesa dal-<br />
Note:<br />
(25) V. Capuzza, Nuovi tratti normativi del codice antimafia sull’informativa<br />
prefettizia, inwww.giustamm.it.<br />
Su questa norma e sul rapporto con l’art. 135 codice contratti v.<br />
subito infra.<br />
(26) Con l’auspicio che i relativi regolamenti di attuazione possano<br />
presto essere emanati e che una volta a regime sia completa<br />
e aggiornata, anche attraverso il collegamento telematico al<br />
CED del Ministero interno (cfr. infra nota n. 46).<br />
(27) Dopo la modifica dell’art. 87, ad opera dell’art. 4 D.Lgs. n.<br />
218/2012, il problema non si pone per le comunicazioni antimafia:<br />
esclusa ora la possibilità di richiesta da parte dei privati in<br />
considerazione della loro natura certificativa (cfr. infra nota n.<br />
36), la competenza al rilascio è unicamente del prefetto della<br />
provincia in cui hanno sede i soggetti richiedenti di cui all’art.<br />
83, commi 1 e 2.<br />
(28) Sul dibattito sulla competenza territoriale del TAR, nel caso<br />
di impugnazione di un atto presupposto ‘‘non generale’’ e di un<br />
atto applicativo cfr. M. Ramajoli, Giudice competente nel caso<br />
d’impugnazione di più atti connessi, inDir. Proc. Amm., 2011,<br />
731 ss.<br />
(29) Inserito dall’art. 1, comma 1 lett. a) n. 1, D.Lgs. 14 settembre<br />
2012, n. 160 (secondo correttivo al codice del processo amministrativo).<br />
Su questa disposizione, con ampi riferimenti alla<br />
tematica della competenza per i giudizi sulle informative antimafia,<br />
cfr. G. Veltri, Il giudizio amministrativo dopo il secondo correttivo:<br />
lo spostamento della competenza territoriale per ragioni<br />
di connessione, inwww.giustizia-amministrativa.it.<br />
(30) A. Travi, nota a Cons. Stato, Ad. Plen., ord., 24 settembre<br />
2012, n. 33, in Foro It., 2013, III, 5.<br />
(31) Cfr. Cons. Stato, sez. V, 7 ottobre 2008, n. 4885 e sez. VI,<br />
9 giugno 2005, n. 3043, entrambe in www.giustizia-amministrativa.it.<br />
In senso contrario però v. Cons. Stato, sez. IV, 28 marzo<br />
2012, n. 1829, in Giurisdiz. Amm., 2012, I, 624.<br />
(32) T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 28 gennaio 2011, n. 45 e<br />
25 luglio 2011, n. 631, in www.giustizia-amministrativa.it.<br />
260 Urbanistica e appalti 3/2013