guido alpa,mario bessone,andrea fusaro - Amministrazione in ...
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È <strong>in</strong> questa medesima prospettiva che si deve esam<strong>in</strong>are il rapporto tra funzione<br />
sociale e pr<strong>in</strong>cipio di eguaglianza, cui si è fatto cenno nelle pag<strong>in</strong>e <strong>in</strong>troduttive<br />
là dove si poneva <strong>in</strong> luce la stretta correlazione tra la discipl<strong>in</strong>a della proprietà<br />
ex art. 42, la discipl<strong>in</strong>a dell <strong>in</strong>iziativa economica privata, ex art. 41, e il<br />
modello di società prefigurato dalla Costituzione all art. 3, co. 1° (eguaglianza<br />
<strong>in</strong> senso formale) e sopratutto all art. 3, co. 2° (eguaglianza <strong>in</strong> senso sostanziale).<br />
La Corte Costituzionale ha fatto un uso del pr<strong>in</strong>cipio di eguaglianza, richiamando<br />
il criterio della ragionevolezza, che si è sottoposto a critica:<br />
Molte critiche fatte alla giurisprudenza costituzionale <strong>in</strong> materia di proprietà hanno<br />
<strong>in</strong>vestito il valore e il significato «politico» delle scelte della Corte. Ciò, se anche<br />
mette <strong>in</strong> evidenza un dato che non si può non tenere presente, ci sembra abbia contribuito<br />
a occultare il senso oggettivo di quell <strong>in</strong>dirizzo che, se è vero che le teorie<br />
camm<strong>in</strong>ano con le gambe proprie, andrebbe considerato piuttosto per ciò che vale<br />
<strong>in</strong> sé e per sé. E <strong>in</strong> proposito non è dubbio che, obbiettivamente, fondamento sopratutto<br />
della decisione sui v<strong>in</strong>coli urbanistici (cui daremo qui valore paradigmatico)<br />
sia stato il sentimento di un imperfezione del meccanismo legislativo e la percezione<br />
dell <strong>in</strong>iquità delle sue conseguenze. E che <strong>in</strong> quel meccanismo «qualcosa<br />
non funzionasse» non lo potrebbe negare nessuno, se è vero che esso consentiva che<br />
il semplice e ormai famigerato «tocco del pennello dell urbanista» creasse e disfacesse<br />
fortune e miserie. Nel pensiero della Corte, pertanto, doveva giuocare il ruolo<br />
pr<strong>in</strong>cipale non tanto l attenzione agli <strong>in</strong>teressi del proprietario danneggiato dai<br />
v<strong>in</strong>coli, quanto l imbarazzo nel constatare come quella lesione fosse resa ancor più<br />
amara e grave «dallo spettacolo dell altrui cuccagna»; di qui e, ci sembra, <strong>in</strong>controvertibilmente,<br />
deriva l <strong>in</strong>teresse prestato dalla Corte alla ipotizzata lesione del pr<strong>in</strong>cipio<br />
di eguaglianza, come quella che avrebbe dovuto esprimere l illogicità delle discrim<strong>in</strong>azioni<br />
operate (fra proprietari «fortunati» e non) dalla legge.<br />
Senonché, quel «qualcosa» che pur non funzionava nel sistema legislativo, atteneva<br />
solo apparentemente e prima facie alla violazione dell eguaglianza.<br />
La Corte, come sappiamo, ha escluso l <strong>in</strong>dennizzabilità dei v<strong>in</strong>coli imposti non s<strong>in</strong>gulatim<br />
per ciascun bene, ma <strong>in</strong> via generale per ogni categoria di beni, determ<strong>in</strong>abile<br />
a priori per caratteristiche <strong>in</strong>tr<strong>in</strong>seche. In questo modo, essa avrebbe voluto rispetto<br />
alla propria comune giurisprudenza sull eguaglianza da un canto troppo<br />
poco, e dall altro troppo, da parte del legislatore. Troppo poco, perché non ha richiesto<br />
che le categorie di beni <strong>in</strong>dividuate dal legislatore venissero dist<strong>in</strong>te, oltre<br />
che per la loro fisionomia, anche per la loro diversa relazione con lo scopo della legge,<br />
<strong>in</strong> misura tale da trovarsi ragionevolmente separate nella considerazione e nella<br />
discipl<strong>in</strong>a di quella. Troppo, perché non solo non ha richiesto, ma anche escluso<br />
che il legislatore potesse attribuire rilevanza, al f<strong>in</strong>e di dist<strong>in</strong>guere tra le varie situazioni<br />
di appartenenza, alla ratio delle norme che andava ponendo, legandolo a una<br />
esigenza di stretta «obiettività» che probabilmente vale solo per le lesioni di quello<br />
che è stato def<strong>in</strong>ito <strong>in</strong> concreto presente.<br />
Ma, a presc<strong>in</strong>dere da questo, lo stesso pensiero della Corte, <strong>in</strong>terpretato <strong>in</strong> senso<br />
oggettivo, dimostra che altro era il vizio delle norme colpite ch essa tenne <strong>in</strong> concreto<br />
presente. Se così non fosse, difficilmente si potrebbe giustificare la dichiarazione<br />
di legittimità dei v<strong>in</strong>coli di solo parziale immodificabilità, oppure semplicemente<br />
temporanei: come se una illogica discrim<strong>in</strong>azione fosse, per il fatto d essere<br />
solo parziale e temporanea, per ciò solo meno illegittima d una discrim<strong>in</strong>azione assoluta<br />
e def<strong>in</strong>itiva. Né, altrimenti, si potrebbe spiegare la patente contraddizione<br />
tra le stesse e vic<strong>in</strong>e sentenze 55 e 56 del 1968, <strong>in</strong> cui la Corte ha ritenuto legittime<br />
le norme sui v<strong>in</strong>coli paesistici, <strong>in</strong> cui l obiettività della connotazione dei beni che<br />
ne siano colpiti appare molto dubbia, mentre ha folgorato le norme sui v<strong>in</strong>coli urbanistici,<br />
ove la categoria dei beni che vi sono <strong>in</strong> astratto soggetti è facilmente e<br />
obiettivamente determ<strong>in</strong>abile a priori, co<strong>in</strong>cidendo con quella che comprende tutti<br />
gli immobili situati nel territorio comunale. Certo, all <strong>in</strong>terno di quella stessa categoria<br />
si creano discrim<strong>in</strong>azioni, poiché solo alcuni dei beni che ne fanno parte saranno<br />
<strong>in</strong> concreto colpiti dal v<strong>in</strong>colo, mentre gli altri vi resteranno solo<br />
potenzialmente sottoposti. Ma allora, il problema si sposta a valle, <strong>in</strong>vestendo non<br />
la legittimità della norma che accomuna i vari beni sotto la medesima discipl<strong>in</strong>a, ma<br />
quella del provvedimento con cui l autorità amm<strong>in</strong>istrativa, sulla base del potere<br />
conferitole dalla legge, <strong>in</strong>dividua il bene che deve essere sottoposto al limite da quello<br />
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