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guido alpa,mario bessone,andrea fusaro - Amministrazione in ...

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un valore <strong>in</strong> più di un senso diverso.<br />

Per cogliere il significato del riferimento alla funzione sociale, è necessario rifarsi<br />

non tanto all uso di una formula verbale, come tale disponibile per <strong>in</strong>terpretazioni<br />

assai diverse, quanto proprio al quadro d <strong>in</strong>sieme che viene via via componendosi<br />

e che, allontanandosi gradatamente dalle primitive formulazioni di Taviani,<br />

fa cambiare di segno pure alla nozione di funzione sociale. Cade, anzitutto, il collegamento<br />

tra proprietà e libertà, tra proprietà e affermazione della persona. Alle decise<br />

critiche del presidente della III Sottocommissione, il socialista (poi socialdemocratico)<br />

on. Ghid<strong>in</strong>i e del comunista on. Assennato, gli onorevoli Dom<strong>in</strong>edò e<br />

Fanfani rispondono mettendo l accento sul fatto che solo affermando quel tipo di<br />

collegamenti è possibile impedire che la proprietà diventi strumento per sopraffare<br />

l altrui personalità e libertà, cercando così di rassicurare gli oppositori sull <strong>in</strong>esistenza<br />

di una volontà di tornare comunque a una concezione strettamente <strong>in</strong>dividualistica<br />

della proprietà. È percepito, comunque, il rischio di lasciar persistere un<br />

equivoco, tanto che l on. Fanfani è <strong>in</strong>dotto a dichiarare che «se si potesse dimostrare<br />

che tali frasi tentano a riportarci ai pr<strong>in</strong>cipi del 1789 sarebbe opportuno lasciarle cadere;<br />

ma se esse dovessero servire a limitare la proprietà privata e a sgombrare il terreno<br />

con la sua più accentuata limitazione a vantaggio della collettività, è opportuno<br />

che siano mantenute». Accogliendo <strong>in</strong> sostanza proprio questo ultimo <strong>in</strong>vito,<br />

l on. Taviani, nella seduta successiva, modifica la sua proposta, presentando un testo<br />

dal quale sono scomparsi del tutto i riferimenti alla libertà e alla affermazione<br />

della persona.<br />

A questo punto la discussione imbocca la seconda delle vie che caratterizzarono<br />

il dibattito davanti alla III Sottocommissione, concentrandosi sulla questione della<br />

formula da adottare per ciò che riguarda il riconoscimento della proprietà: se, cioè,<br />

questo debba provenire dallo Stato, dalla Costituzione stessa o dalla legge. L op<strong>in</strong>ione<br />

di Taviani è netta: dev essere la Costituzione a effettuare tale riconoscimento,<br />

<strong>in</strong>tendendosi con ciò che «la legge non può abolire una qualsiasi proprietà privata.<br />

Se una legge facesse questo, sarebbe <strong>in</strong>costituzionale». Rispondendo a una precisa<br />

domanda dell on. Assennato, che si chiedeva come mai il relatore attribuisse tanta<br />

importanza alla dist<strong>in</strong>zione tra legge e Costituzione, per abolirla occorrerebbe fare<br />

una nuova Costituzione». Su questo punto i costituenti democristiani tornano con<br />

<strong>in</strong>sistenza, malgrado che lo stesso on. Assennato avesse osservato che,«se la Costituzione<br />

stabilisce che è la legge che deve garantire la proprietà, la legge anche modificata,<br />

non potrà mai opprimere l oggetto la cui tutela è stata a essa affidata». Infatti,<br />

l on. Dom<strong>in</strong>edò <strong>in</strong>siste sulla proprietà come diritto fondamentale, sottol<strong>in</strong>eando<br />

che, <strong>in</strong> quanto tale, deve essere garantita dalla stessa Carta costituzionale; e l on. Taviani<br />

def<strong>in</strong>isce «un esigenza impresc<strong>in</strong>dibile» per il suo gruppo il fatto che sia lo Stato<br />

a riconoscere e garantire la proprietà privata. E la III Sottocommissione si attesta<br />

su quest ultima l<strong>in</strong>ea, così implicitamente accogliendo la tesi secondo cui l affidare<br />

alla legge soltanto la garanzia della proprietà privata avrebbe rappresentato un sostanziale<br />

<strong>in</strong>debolimento degli strumenti di tutela.<br />

(S. Rodotà, La proprietà all assemblea costituente, <strong>in</strong> Pol. dir., 1979, pp. 413-418).<br />

2. Le diverse letture dell art. 42 Cost.<br />

I lavori dell Assemblea Costituente hanno determ<strong>in</strong>ato, <strong>in</strong> qualche modo, anche<br />

le letture successive della norma: anche se, come tali, possono soltanto assumersi<br />

quale dato per arricchire l <strong>in</strong>terpretazione storica del disposto dell art.<br />

42, acquisendo la norma una propria vita autonoma, è agevole <strong>in</strong>tendere come<br />

le posizioni che già nella sua formulazione si erano scontrate, ritornano ora<br />

<strong>in</strong> modo più o meno netto nella esegesi proposta dalla dottr<strong>in</strong>a e dalla giurisprudenza.<br />

Dell art. 42 Cost. si possono fare diverse letture, di cui Giovanni Tarello <strong>in</strong>dica almeno<br />

sei modelli:<br />

1) Il diritto (naturale) di proprietà privata è riconosciuto e garantito dalla legge<br />

a tutti i cittad<strong>in</strong>i.<br />

2) Il diritto di proprietà privata (come discipl<strong>in</strong>ato dal c.c.) sarà anche <strong>in</strong> futuro<br />

regolato dalla sola legge formale.<br />

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