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guido alpa,mario bessone,andrea fusaro - Amministrazione in ...

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di costituzione coloro che fanno discendere la natura costituzionale delle norme dal-<br />

la loro <strong>in</strong>serzione nel documento cui si dà il nome di Costituzione, dalla quale discende<br />

la loro collocazione sia un rango superiore a quello delle altre norme che non<br />

ne fanno parte, quale che sia la materia discipl<strong>in</strong>ata. Ma poiché tale risultato non potrebbe<br />

conseguirsi, né la superiorità farsi concretamente valere se le norme <strong>in</strong>serite<br />

nel testo potessero essere modificate per opera dello stesso organo che procede all emanazione<br />

di norme subord<strong>in</strong>ate, uopo è considerare contrassegno essenziale delle<br />

leggi costituzionali la sottoposizione di ogni loro mutamento a procedimenti differenziati<br />

e più complessi rispetto a quelli richiesti per l emanazione delle altre leggi.<br />

Non è il caso di ripetere quanto si è già osservato sui risultati aberranti cui conduce<br />

tale op<strong>in</strong>ione, perché da una parte elim<strong>in</strong>a ogni rilievo giuridico per le costituzioni<br />

flessibili, dall altra fa venire meno la funzione di garanzia e di conservazione<br />

propria del potere di revisione, poiché non fornendo alcun criterio suscettibile<br />

di porre dei limiti a esso, apre l adito a ogni mutamento, anche il più radicale.<br />

Con riserva di esam<strong>in</strong>are <strong>in</strong> seguito più specificamente il rilievo che i valori contenuti<br />

nella costituzione assumono <strong>in</strong> ord<strong>in</strong>e ai mutamenti taciti del testo costituzionale,<br />

quali si effettuano attraverso l attività <strong>in</strong>terpretativa a esso rivolta, è qui da considerare<br />

l <strong>in</strong>fluenza che sull attività stessa esercitano le valutazioni di contenuto nei casi<br />

<strong>in</strong> cui: a)sia da circoscrivere l ambito di applicazione di determ<strong>in</strong>ati istituti, genericamente<br />

<strong>in</strong>dicati; b) oppure si tratti di decidere circa le diversità delle conseguenze<br />

che sono da fare derivare dalla violazione dell una o dell altra delle situazioni <strong>in</strong>serite<br />

nel testo; c) o <strong>in</strong>f<strong>in</strong>e si proponga il problema della possibilità di apportare deroghe<br />

al sistema dei procedimenti prescritti per i vari gradi di normazione, sia nel senso di<br />

consentire mutamenti di disposizioni <strong>in</strong>serite nel testo (<strong>in</strong> ragione del m<strong>in</strong>ore rilievo<br />

loro attribuito), senza il ricorso alla procedura prescritta dalla modifica; sia nell ipotesi,<br />

contraria alla precedente, della sottoposizione a tali procedure (o comunque a<br />

procedimenti diversi e più aggravati rispetto a quelli propri delle leggi ord<strong>in</strong>arie) di<br />

altre disposizioni non facenti parte del testo ma tuttavia ritenute di maggiore<br />

importanza.<br />

Il che può verificarsi o per il riferimento più o meno generico che la Costituzione<br />

faccia a una «materia costituzionale», o, anche all <strong>in</strong>fuori di tale ipotesi, <strong>in</strong> considerazione<br />

della natura degli istituti o rapporti delle medesime regolati. Mentre per<br />

i punti prima ricordati il problema cui si accenna si presenta negli stessi term<strong>in</strong>i sia<br />

per le costituzioni flessibili che per quelle rigide, l ultimo presuppone la rigidezza.<br />

Si tratta <strong>in</strong> ogni caso di procedere a graduazioni di norme, ben differenti però sia<br />

da quelle deducibili solo <strong>in</strong> via logico-formale, come vuole la concezione gerarchica<br />

dell ord<strong>in</strong>e giuridico, che ne ord<strong>in</strong>a le manifestazioni sulla base del rapporto <strong>in</strong><br />

cui ciascuna di esse si trova rispetto alle altre per il fatto di condizionarle o viceversa<br />

di essere condizionata, e che conduce a disporle <strong>in</strong> una serie di gradi diversi (possibili<br />

a r<strong>in</strong>venirsi anche nell ambito di una stessa fonte, come avviene per es. nei confronti<br />

delle norme costituzionali che, per il fatto di regolare i procedimenti di<br />

revisione, si differenziano dalle altre), <strong>in</strong> un ord<strong>in</strong>e determ<strong>in</strong>ato dal passaggio progressivo<br />

dal più generale al più particolare, secondo il diverso orientamento della<br />

dottr<strong>in</strong>a francese.<br />

La graduazione della quale qui si parla sarebbe <strong>in</strong>vece da argomentare <strong>in</strong> base a<br />

considerazioni meramente materiali, att<strong>in</strong>enti al contenuto delle norme e derivabili<br />

della diversa loro importanza, oppure dal rapporto <strong>in</strong> cui esse rispettivamente si<br />

trovano di f<strong>in</strong>e e di mezzo, e simili.<br />

L impossibilità di attribuire uguale valore a ogni specie di norma <strong>in</strong>serita nella Costituzione<br />

è stata rilevata con riferimento a diverse ipotesi. Così si è osservato dalla<br />

dottr<strong>in</strong>a penalistica e da quella costituzionalistica che i «reati di alto tradimento» o<br />

di «attentato alla Costituzione» non potrebbero essere identificati se ci si riferisse alla<br />

Costituzione formale, occorrendo <strong>in</strong>vece risalire ai supremi pr<strong>in</strong>cipi m<strong>in</strong>isteriali.<br />

Considerazioni di uguale natura sono da far valere per il caso del giuramento di fedeltà<br />

alla Costituzione, ai pr<strong>in</strong>cipi istituzionali si dovrebbero avere altresì riguardo<br />

per la determ<strong>in</strong>azione dell àmbito consentito all esercizio del diritto di resistenza<br />

che fosse riconosciuto al popolo, oppure al f<strong>in</strong>e di precisare quali siano le parti abilitate<br />

a stare <strong>in</strong> un giudizio di costituzionalità, quando manchi una espressa e precisa<br />

loro <strong>in</strong>dividuazione (dubbio <strong>in</strong> tal senso potrebbe sorgere per i partiti, per le<br />

m<strong>in</strong>oranze tecniche ecc.), o <strong>in</strong>f<strong>in</strong>e per la stessa determ<strong>in</strong>azione del concetto di «lite<br />

costituzionale». Si è ricordato altresì il caso di riserva dei pr<strong>in</strong>cipi costituzionali<br />

che sia apposta <strong>in</strong> trattati <strong>in</strong>ternazionali (come <strong>in</strong> quelli di arbitrato) e che può importare<br />

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