guido alpa,mario bessone,andrea fusaro - Amministrazione in ...
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particolareggiati, ex art. 16 l. urb.; e dei piani per l edilizia economica e popolare).<br />
Con il pagamento o con il deposito dell <strong>in</strong>dennità al privato l autorità che<br />
procede all espropriazione emana il decreto di espropriazione; gli effetti consistono<br />
nel trasferire tutti i diritti <strong>in</strong> capo all espropriante; i diritti del privato si<br />
trasformano <strong>in</strong> diritti sull <strong>in</strong>dennità. Nel corso del procedimento vi possono essere<br />
anche accordi amichevoli o bonari, per la cessazione del bene assoggettato<br />
all espropriazione, ovvero per la determ<strong>in</strong>azione della misura dell <strong>in</strong>dennità.<br />
Nel mentre si «normalizza» la procedura di espropriazione con la conseguenza<br />
che risultano pacificamente ammissibili trasferimenti coattivi <strong>in</strong> tutti i casi <strong>in</strong> cui si<br />
manifesti un pubblico <strong>in</strong>teresse <strong>in</strong> tal senso, si rafforzano per converso le garanzie<br />
offerte dall ord<strong>in</strong>amento al privato.<br />
La configurazione di tali garanzie non risulta semplice, tanto più che lo scopo di<br />
pubblico <strong>in</strong>teresse risulta talmente ampio da sfuggire senz altro ai tentativi di «tipizzazione<br />
» legislativa.<br />
Ciò giustifica il fatto che, oggi, le garanzie offerte al privato si configurano essenzialmente<br />
alla stregua di garanzie procedimentali, «sia nel senso che i vizi di legittimità<br />
dell atto amm<strong>in</strong>istrativo (che dichiara la pubblica utilità di un opera) producono<br />
l illegittimità del decreto di espropriazione; sia nel senso che<br />
nell espropriazione per opere pubbliche debbono sempre essere fissati i term<strong>in</strong>i per<br />
l <strong>in</strong>izio e, sopratutto, per l ultimazione delle espropriazioni e dei lavori (C. Cost.<br />
355/85) (A. Gambaro, Commento all art. 834 c.c., <strong>in</strong> Commentario al Codice civile, a cura<br />
di P. Cendon, Tor<strong>in</strong>o, 1991, p. 106).<br />
Il rafforzamento delle garanzie offerte al privato appare notevole, almeno <strong>in</strong> questa<br />
prospettiva, anche sul piano costituzionale.<br />
La nostra Costituzione risulta, <strong>in</strong>fatti, più garantista di quanto non fosse la prima<br />
Costituzione dello Stato sociale: l art. 153 della Costituzione Weimar, dopo aver previsto<br />
una riserva di legge <strong>in</strong> materia di espropriazione e averne correlato la legittimità<br />
al perseguimento di f<strong>in</strong>alità di utilità generale, consentiva pur tuttavia che l espropriazione<br />
potesse avvenire senza <strong>in</strong>dennizzo purché ciò fosse esplicitamente<br />
previsto da una legge dei Reich.<br />
L art. 42, co. 3°, prevede, <strong>in</strong>vece, una formula (La proprietà privata può essere,<br />
nei casi previsti dalla legge, e salvo <strong>in</strong>dennizzo, espropriata per motivi di <strong>in</strong>teresse<br />
generale) che lega <strong>in</strong>dissolubilmente la vicenda espropriativa alla corresponsione<br />
di un <strong>in</strong>dennizzo.<br />
La Costituzione <strong>in</strong>nova profondamente il modello della proprietà ponendo f<strong>in</strong>e<br />
a quella tradizione di marca <strong>in</strong>dividualistica che ne raffigurava i caratteri dist<strong>in</strong>tivi,<br />
ancora nel codice del 1942, nelle note della esclusività e della pienezza dei poteri<br />
proprietari.<br />
La proprietà del c.c. è assunta sub specie di diritto soggettivo; si dà per scontata la<br />
legittimazione di tale forma di appartenenza. Diversamente deve dirsi per quel che<br />
concerne il quadro di riferimento costituzionale.<br />
L espropriazione della proprietà viene presa <strong>in</strong> considerazione nella nostra Costituzione<br />
nell art. 42, co. 3°, subito dopo aver chiarito nel co. 2°, il ruolo che deve<br />
essere riconosciuto nel nostro ord<strong>in</strong>amento a regole di conformazione della proprietà,<br />
a regole cioè che hanno il compito di assicurare la funzione sociale e l accessibilità<br />
a beni di <strong>in</strong>teresse collettivo.<br />
Le regole di conformazione si manifestano oltre che nella imposizione di limiti,<br />
anche nella discipl<strong>in</strong>a dei modi di acquisto e di godimento della proprietà, discipl<strong>in</strong>a<br />
che può a sua volta tradursi <strong>in</strong> oneri o obblighi a carico dei proprietari; <strong>in</strong> sottrazioni<br />
a loro danno di facoltà di utilizzazione o di poteri di disposizione, ovvero <strong>in</strong><br />
controlli sulla dest<strong>in</strong>azione della proprietà o sull esercizio di prerogative proprietarie:<br />
misure, queste, comprensibili solo se si sottol<strong>in</strong>ea il riconoscimento da parte del<br />
legislatore costituzionale di <strong>in</strong>teressi altri da quelle proprietari.<br />
Vero è che la proprietà viene presa <strong>in</strong> considerazione nella Costituzione non già<br />
nella prospettiva codicistica dei diritti soggettivi, bensì <strong>in</strong> una prospettiva più ampia<br />
tesa a regolare l <strong>in</strong>tervento pubblico (legge-atti amm<strong>in</strong>istrativi) al f<strong>in</strong>e di salvaguar-<br />
dare la coesistenza dell <strong>in</strong>teresse (<strong>in</strong>dividuale) del proprietario con quello della collettività<br />
e/o con <strong>in</strong>teressi altri o di altri.<br />
Le regole di <strong>in</strong>gerenza, che sono tenute a salvaguardare comunque un <strong>in</strong>teresse<br />
proprietario m<strong>in</strong>imo, sono state def<strong>in</strong>ite alla stregua di regole di conformazione della<br />
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