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guido alpa,mario bessone,andrea fusaro - Amministrazione in ...

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appropriazione dei beni economici da parte degli <strong>in</strong>dividui; deve rispettare la libertà<br />

di movimento dei meccanismi economici di accumulazione capitalistica e delle attività<br />

che a tali meccanismi corrispondono. Ora, poiché anche tali attività sono frequentemente<br />

dannose per i diritti patrimoniali, ecco che il sistema non può più proteggere<br />

a tutti i costi tali diritti, ma deve fare <strong>in</strong> modo che la barriera normativa creata<br />

a tutela di questi presenti dei varchi: varchi di libera aggressione aree di «danno lecito<br />

» a quei diritti soggettivi, corrispondenti, appunto, alle attività che devono essere<br />

libere. Ed è chiaro che simili esigenze si impongano particolarmente all <strong>in</strong>sieme<br />

dei «reati contro il patrimonio», ove, per def<strong>in</strong>izione, la legge si occupa di azioni umane<br />

che di regola comportano circolazione <strong>in</strong>tersoggettiva di ricchezza.<br />

Il sistema «rompe» allora col pr<strong>in</strong>cipio della tutela dei diritti soggettivi patrimoniali,<br />

pur formalmente affermato: nell effettiva operativa dei «reati contro il patrimonio<br />

», il diritto soggettivo patrimoniale e l <strong>in</strong>dividuo che ne è titolare, vengono<br />

subord<strong>in</strong>ati alle esigenze economiche complessive, o se si vuole delle classi egemoni:<br />

le esigenze di tutela dei primi cedono davanti alle esigenze di libertà delle seconde.<br />

Correlativamente, il sistema «rompe» anche col pr<strong>in</strong>cipio «dell equivalenza»<br />

e della «necessità della pena» e <strong>in</strong>troduce una differenziazione effettua una selezione<br />

di trattamento giuridico-penale fra le varie attività umane dannose (cioè, fra<br />

le varie condotte lesive) di diritti soggettivi patrimoniali. Differenziazione, selezione<br />

di trattamento che è compiuta <strong>in</strong> base alla forma, al tipo, alla morfologia della condotta<br />

umana: la forma esteriore della condotta viene valutata <strong>in</strong> term<strong>in</strong>i oggettivo economici,<br />

<strong>in</strong> rapporto alla relazione di vic<strong>in</strong>anza/lontananza ovvero di<br />

funzionalità/disfunzionalità <strong>in</strong> cui la condotta si trova rispetto all ord<strong>in</strong>e economico,<br />

rispetto ai processi di accumulazione capitalistici. In base a questo canone costruttivo,<br />

a parità di dolo e di evento lesivo, alcune condotte estranee a meccanismi<br />

economici fondamentali sono punite, mentre altre che ricalcano<br />

morfologicamente tali meccanismi non lo sono.<br />

Ed al proposito, non parliamo di un area di non contenuto del sistema dei «reati<br />

contro il patrimonio».<br />

Una seconda dimensione che def<strong>in</strong>iamo di sicurezza.<br />

Al sistema è attribuita la funzione di colpire, di reprimere, penalmente gli attacchi<br />

portati al dom<strong>in</strong>io economico di classe: cioè di <strong>in</strong>tervenire, graduando la frequenza e<br />

il rigore repressivo <strong>in</strong> rapporto alla pericolosità che una determ<strong>in</strong>ata condotta umana<br />

manifesta, non per il diritto soggettivo patrimoniale, ma per il dom<strong>in</strong>io economico<br />

di classe. Allora, il sistema «rompe» di nuovo col pr<strong>in</strong>cipio della tutela dei<br />

diritti soggettivi patrimoniali, anche se <strong>in</strong> una dimensione diversa da quella prima vista:<br />

le esigenze politiche complessive, o se si vuole delle classi egemoni, trascendono<br />

nell effettività operativa del sistema dei «reati contro il patrimonio», le esigenze di<br />

tutela dell <strong>in</strong>dividuo e dei suoi diritti soggettivi patrimoniali. Correlativamente, il sistema<br />

«rompe» anche col pr<strong>in</strong>cipio «dell equivalenza» e della «proporzionalità» e <strong>in</strong>troduce<br />

una differenziazione effettua una selezione di trattamento giuridico-penale<br />

fra le varie attività umane dannose (cioè, fra le varie condotte lesive) di diritti<br />

soggettivi patrimoniali. Differenziazione e selezione di trattamento che è compiuta,<br />

anche qui, <strong>in</strong> base alla forma, al tipo, alla morfologia della condotta umana: ma questa<br />

volta, la forma esteriore della condotta verrà valutata <strong>in</strong> term<strong>in</strong>i soggettivo-s<strong>in</strong>tomatici,<br />

<strong>in</strong> rapporto alla pericolosità/<strong>in</strong>nocua soggettiva, d autore, che per i rapporti e per<br />

l ord<strong>in</strong>e sociale essa condotta rivela. Ed <strong>in</strong> base a questo canone costruttivo, a parità<br />

di dolo e di evento lesivo. Alcune condotte vengono punite più di altre.<br />

In entrambe le dimensioni, non c è più co<strong>in</strong>cidenza fra gli <strong>in</strong>teressi del s<strong>in</strong>golo e<br />

quelli che il sistema penale persegue. La dialettica, esistente all <strong>in</strong>terno dell illecito<br />

penale, fra «privato» e «pubblico»; fra rapporto giuridico e rapporto sociale; fra tutela<br />

neutra di un <strong>in</strong>dividuo e difesa politica di un dom<strong>in</strong>io di classe; fra «oggetto specifico<br />

» e «oggetto generico» del reato, è una dialettica che si risolve a totale vantaggio<br />

del secondo term<strong>in</strong>e e a scapito del primo.<br />

Ciò provoca immediatamente la svalutazione della categoria tecnica «evento di lesione<br />

», <strong>in</strong>timamente legata al «privato» e all <strong>in</strong>dividuo, e la rivalutazione di altri fattori:<br />

sopratutto, come vedremo, della categoria «condotta», la quale diviene uno<br />

strumento decisivo per effettuare quelle differenziazioni di trattamento giuridicopenale<br />

di cui si è detto.<br />

(Sgubbi, Uno studio sulla tutela penale del matrimonio, cit., p. 33 ss.).<br />

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