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guido alpa,mario bessone,andrea fusaro - Amministrazione in ...

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neppure vengono a esistere se manca il provvedimento conformativo dell autorità.<br />

La funzione sociale si situa qu<strong>in</strong>di <strong>in</strong> un luogo <strong>in</strong>termedio tra la funzione <strong>in</strong><br />

senso giuridico e il c.d. limite esterno (dato e non concesso che tale nozione sia accettabile):<br />

la difficoltà dell euristica sta nel fatto che sono qui necessarie nuove categorie,<br />

le vecchie non essendo più adeguate.<br />

(M.S. Giann<strong>in</strong>i, Basi costituzionali della proprietà privata, <strong>in</strong> Pol. dir., 1971, pp. 475-<br />

477).<br />

4. La funzione sociale della proprietà. Profili storici e ideologici<br />

Quanto poi alle differenze che si pongono tra riserva di legge nello Statuto Albert<strong>in</strong>o<br />

e riserva di legge nella Costituzione, è agevole osservare come, nel secolo<br />

scorso, la proprietà privata pure card<strong>in</strong>e del sistema di laissez faire, godesse<br />

di una garanzia meno forte di quella apprestata attualmente.<br />

Osserva Rodolfo. Sacco:<br />

C è da domandarsi come si sia potuta conciliare l offesa recata alla proprietà dai<br />

regolamenti con il rispetto sentitissimo nel 1865, della priorità morale delle norme<br />

costituzionali. La risposta al quesito non è facile, perché i costituzionalisti, i parlamentari<br />

e i politici dell epoca non si sono curati di farci conoscere le loro idee <strong>in</strong><br />

proposito. Lavorando sulla base di congetture e di <strong>in</strong>tuizioni, si può pensare che la<br />

risposta stia <strong>in</strong> questo: che la soggezione della proprietà a piani regolatori e regolamenti<br />

edilizi non era considerata una di quelle «violazioni» contro cui aveva reagito<br />

la rivoluzione liberale. Guardando con gli occhi di oggi gli atteggiamenti di allora,<br />

noi notiamo che ist<strong>in</strong>tivamente i giuristi di cento anni fa identificavano le<br />

violazioni <strong>in</strong>debite della proprietà con tutto e solo ciò che fosse un reliquato dei privilegi<br />

feudali, o dei fenomeni corporativi, comunitari; non, <strong>in</strong>vece, con v<strong>in</strong>coli reciproci,<br />

dettati da effettive esigenze collettive, specie se adottati con regolamenti comunali<br />

(di orig<strong>in</strong>e pertanto popolare).<br />

Certo può rimanere significativo, dal punto di vista del sistema delle fonti, che un<br />

semplice regolamento potesse comprimere un diritto garantito <strong>in</strong>violabile dalla Costituzione.<br />

Certo però rimane significativo, dal punto di vista del sistema delle fonti, che un<br />

semplice regolamento potesse comprimere un diritto garantito <strong>in</strong>violabile dalla Costituzione.<br />

I dottr<strong>in</strong>ari, legati alla def<strong>in</strong>izione costituzionale della proprietà, la conciliarono<br />

con la severità dei regolamenti dist<strong>in</strong>guendo un «contenuto» della proprietà (<strong>in</strong>violabile)<br />

dalle «modalità di esercizio» della stessa (su cui <strong>in</strong>cidono i regolamenti).<br />

Ma la giurisprudenza superò tosto la dist<strong>in</strong>zione fra limite alla sostanza della proprietà,<br />

e regola concernente l uso della cosa, e ammise francamente che, secondo<br />

la lettera dell art. 436 c.c., il regolamento poteva limitare la proprietà.<br />

A problemi giuridici non meno gravi dava luogo la erosione del pr<strong>in</strong>cipio della<br />

«giusta <strong>in</strong>dennità», caratteristico del regime di espropriazione di allora.<br />

Già le leggi sarde del periodo 1848-1859 mostravano quale strana concezione si avesse<br />

«dell <strong>in</strong>violabilità» di «tutte le proprietà, senza alcuna eccezione», quale era garantita<br />

dallo Statuto (art. 29). Infatti, la l. 25.8.1848, n. 777, che sopprimeva la Compagnia<br />

di Gesù, e la l. 29.5.1855, n. 878, che sopprimeva numerosi ord<strong>in</strong>i religiosi,<br />

trasferivano il patrimonio di questi enti alla Cassa ecclesiastica e nessuno sollevò il problema<br />

costituzionale, né eccepì che la soppressione del soggetto, accompagnata dall appropriazione<br />

dei suoi beni, costituiva a dir poco un aggiramento dell art. 29.<br />

Se, nelle leggi sarde, la violazione dell art. 29 non è «frontale», perché i beni oggetto<br />

dell approvazione appartengono a un soggetto scomparso, una violazione aperta<br />

e diretta della proprietà si trova nel d.l. 7.7.1866, n. 3036, e nella l. 15.8.1867, n.<br />

3848, che prevedono la «conversione forzosa» dei patrimoni fondiari ecclesiastici,<br />

<strong>in</strong> altre parole, un esproprio <strong>in</strong>dipendente da ogni causa di <strong>in</strong>teresse pubblico, e<br />

compensato da un equipollente legale che non era una <strong>in</strong>dennità, né assommava al<br />

valore venale del bene espropriato. E neanche <strong>in</strong> questa occasione l eccezione costituzionale<br />

fu proposta.<br />

Anche la cosiddetta legge di Napoli (1. 15.1.1885, n. 2812), qualunque sia stata la<br />

ragione vera, e qualunque ragione ne sia stata addotta nella relazione, ci pare disarmonica<br />

rispetto al pr<strong>in</strong>cipio della «giusta <strong>in</strong>dennità».<br />

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