09.06.2013 Views

guido alpa,mario bessone,andrea fusaro - Amministrazione in ...

guido alpa,mario bessone,andrea fusaro - Amministrazione in ...

guido alpa,mario bessone,andrea fusaro - Amministrazione in ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

, dovendosi <strong>in</strong>vece ritenere che la nozione di «proprietà» (e cioè la nozione dei<br />

suoi elementi essenziali) fosse stata <strong>in</strong> qualche modo «presunta»dal Costituente.<br />

Il che, a dire il vero, può anche concedersi, né è <strong>in</strong>esatto, purché però si precisi<br />

cosa si <strong>in</strong>tende per contenuto od elemento essenziale della proprietà.<br />

Ed a noi pare che veramente tale sia solo quell <strong>in</strong>sieme di <strong>in</strong>dici di riconoscibilità,<br />

quel m<strong>in</strong>imum che consente di affermare di trovarci <strong>in</strong> presenza di «proprietà»e non<br />

di altra situazione soggettiva.<br />

E questo m<strong>in</strong>imum non può essere costituito che dalla presenza di alcuni poteri attribuiti<br />

al titolare di quella «situazione giuridica soggettiva tipica complessa» che def<strong>in</strong>iamo<br />

come proprietà, ma non a sua volta da un «contenuto» (quantitativamente<br />

e qualitativamente determ<strong>in</strong>ato) di quegli stessi poteri, poiché solo al<br />

legislatore ord<strong>in</strong>ario spetta determ<strong>in</strong>are i caratteri concreti.<br />

In parole semplici, la garanzia costituzionale è solo formale (e perciò «generica»),<br />

come quella che attribuisce sì dei poteri, ma senza «prefigurarne le dimensioni», ciò<br />

che <strong>in</strong>vece spetta al legislatore ord<strong>in</strong>ario.<br />

Quali siano i poteri, non è compito di queste pag<strong>in</strong>e precisare. Si può tuttavia ritenere,<br />

a titolo di ipotesi, che si debba negare essere «proprietà» la titolarità di una situazione<br />

soggettiva <strong>in</strong> cui manch<strong>in</strong>o del tutto o il potere di godimento, o quello di disposizione<br />

del diritto, oppure il potere di escludere i terzi dal godimento del bene. Ma<br />

va parimenti escluso che (legittima) proprietà sia quella <strong>in</strong> cui manca la corrispondenza<br />

e l armonia con la funzione sociale voluta dalla Costituzione (con il che si dimostra<br />

anche come proprietà e funzione siano, <strong>in</strong> un certo senso, cerchi concentrici).<br />

Ci <strong>in</strong>teressa meno, qui, la determ<strong>in</strong>azione del significato della garanzia accordata<br />

alla proprietà c.d. «personale».<br />

Riteniamo che essa vada comunque considerata «specifica» perché precisa il contenuto<br />

di quella particolare forma di proprietà anche dal punto di vista quantitativo,<br />

escludendone (arg. ex art. 36 Cost.) la compressione sotto quel limite oltre il<br />

quale viene meno la stessa possibilità di un esistenza «libera e dignitosa». In questo<br />

senso, e per il raccordo che qui (e solo qui) si <strong>in</strong>staura tra la proprietà e l esercizio<br />

della personalità, si può proporre il problema (che a nostro avviso deve ricevere soluzione<br />

affermativa) dell <strong>in</strong>violabilità o meno di questa peculiare (e limitata) forma<br />

di proprietà. All <strong>in</strong>fuori di questo caso, il diritto di proprietà non può essere riconosciuto<br />

né <strong>in</strong>violabile né fondamentale, con i detti attributi, la Costituzione ha del<strong>in</strong>eato,<br />

con sufficiente precisione, gli elementi costitutivi.<br />

(L. Luciani, <strong>in</strong> Giur. cost., 1977, pp. 1380-1383).<br />

Ne emerge con evidenza la conclusione che la discipl<strong>in</strong>a costituzionale della<br />

proprietà <strong>in</strong>dica che l <strong>in</strong>teresse del privato <strong>in</strong>tanto può essere tutelato <strong>in</strong> quan-<br />

to non sia <strong>in</strong> contrasto con l <strong>in</strong>teresse generale. La stessa Corte Costituzionale<br />

ha avallato questa <strong>in</strong>terpretazione delle norme, sottol<strong>in</strong>eando (a proposito del<br />

significato dell art. 44) come il «razionale sfruttamento del suolo e la <strong>in</strong>staurazione<br />

di equi rapporti sociali, che questa norma pone come <strong>in</strong>dirizzo generale<br />

del legislatore, costituiscono superiori f<strong>in</strong>alità al cui raggiungimento tutti gli altri<br />

<strong>in</strong>teressi debbono essere logicamente coord<strong>in</strong>ati. E spetta appunto al legislatore<br />

tenere conto della maggior misura possibile di tali <strong>in</strong>teressi, sempre nel<br />

quadro delle f<strong>in</strong>alità generali alle quali la Costituzione si <strong>in</strong>spira» (sent.<br />

61/1957).<br />

Ed è la stessa Corte Costituzionale che <strong>in</strong> un obiter dictum di una più recente<br />

pronuncia ha escluso che il diritto di proprietà si possa considerare come «diritto<br />

pri<strong>mario</strong> e fondamentale» dell <strong>in</strong>dividuo (sent. 22/1971).<br />

La formula secondo la quale «la proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla<br />

legge» ha anche ulteriori significati. In particolare, si discute se il Costituente<br />

abbia <strong>in</strong>teso <strong>in</strong>serire una riserva di legge formale tale da escludere che i provvedimenti<br />

dei pubblici poteri che <strong>in</strong>cidono, comprimono, limitano, circoscrivono i<br />

poteri dei privati proprietari possano assumere la forma di atti non legislativi, ma<br />

per es. semplicemente amm<strong>in</strong>istrativi. Si è visto che il problema si agitava da<br />

tempo <strong>in</strong> dottr<strong>in</strong>a, ma non si erano offerte soluzioni precise e <strong>in</strong>equivoche: dalle<br />

pag<strong>in</strong>e di Giuseppe Fragola risulta <strong>in</strong>fatti che numerose sono le limitazioni alla<br />

proprietà privata dettate da provvedimenti amm<strong>in</strong>istrativi, da quelli più gravi che<br />

24

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!