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guido alpa,mario bessone,andrea fusaro - Amministrazione in ...

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o, per restare nei term<strong>in</strong>i della polemica su diritto e funzione, che rispetto a certi<br />

beni il rilievo della funzione sociale si svolge e si esaurisce sul piano della discipl<strong>in</strong>a<br />

legale dell attribuzione (e dei limiti della appropriabilità) dei beni, è tuttavia significativo<br />

che nella formulazione dell art. 42 Cost. il discorso sulla accessibilità della<br />

proprietà sia posto a fianco, e non all <strong>in</strong>terno, del discorso sulla funzione sociale.<br />

Questo primo approccio al tema si ferma qui: con la constatazione che l affermazione<br />

costituzionale della funzione sociale della proprietà privata non offre una semplice<br />

formula verbale da adoperare per «spiegare» ciò che il legislatore ha fatto, bene<br />

o male, e ciò che farà <strong>in</strong> s<strong>in</strong>goli settori di <strong>in</strong>tervento (dalla riforma fondiaria alla discipl<strong>in</strong>a<br />

dell assetto urbanistico del territorio), ma pone un pr<strong>in</strong>cipio capace di operare<br />

a vari livelli e sotto profili diversi nello svolgersi dell ord<strong>in</strong>amento, da criterio guida per<br />

gli <strong>in</strong>terventi del legislatore a criterio di valutazione dei comportamenti concreti del<br />

proprietario. Questo criterio di valutazione, a sua volta, è variamente articolabile secondo<br />

il term<strong>in</strong>e di riferimento, e da un rilievo di ord<strong>in</strong>e meramente negativo (limite<br />

della «antisocialità»), che si collega con la tematica dell abuso del diritto, può giungere<br />

a un rilievo di ord<strong>in</strong>e positivo, di direttiva all agire del proprietario come quella di<br />

un soggetto <strong>in</strong>vestito di un potere discrezionale, controllabile nel suo esercizio. È un<br />

discorso, come si vede, tutt altro che monolitico, nel quale possono trovare collocazioni<br />

frammenti di vedute diverse ma non <strong>in</strong>compatibili, una volta spogliate della pretesa<br />

all esclusività; ed è un discorso che resta ancora <strong>in</strong> gran parte da svolgere.<br />

In connessione col tema della funzione sociale giova riprendere quello, già toccato<br />

all <strong>in</strong>izio, del rapporto fra proprietà e persona, così significativo per la costruzione<br />

zione di un diritto civile coerente con i valori che ispirano il testo costituzionale.<br />

L affermazione della funzione sociale della proprietà, nella complessità di significato<br />

che deriva dalla complessità del quadro di riferimento(categorie dei beni, figure<br />

dei soggetti, profili delle attività) dell esigenza di progresso materiale e spirituale<br />

della collettività <strong>in</strong> essa racchiusa, non contiene né comporta alcuna<br />

<strong>in</strong>dicazione preferenziale nel senso del produttivismo e del benessere economico,<br />

caposaldi di una ben determ<strong>in</strong>ata «filosofia» sociale. Anche nel campo dei beni c.d.<br />

strumentali, dove la funzione sociale della proprietà si mostra <strong>in</strong>discutibilmente legata<br />

alla dest<strong>in</strong>azione dei beni ad attività produttive, questo legame non concreta<br />

un v<strong>in</strong>colo a senso unico, potendo giustificare all opposto, come si è già osservato,<br />

il sacrificio dell utilizzazione produttiva: se ne trae riprova nell art. 41, co. 2°, secondo<br />

il quale l <strong>in</strong>iziativa economica privata «non può svolgersi <strong>in</strong> contrasto con l utilità<br />

sociale», con che viene stabilita una subord<strong>in</strong>azione dell <strong>in</strong>iziativa economica,<br />

e dunque dell utilizzazione produttiva dei beni che ne è strumento, a f<strong>in</strong>alità che<br />

non co<strong>in</strong>cidano con quelle di ord<strong>in</strong>e meramente economico. Alla dimensione economica<br />

del benessere non s <strong>in</strong>dirizza, se non <strong>in</strong> apparenza, neppure l ultima parte<br />

dell art. 42, co. 2° che esprime un esigenza di equa diffusione della proprietà, da<br />

rendere concretamente accessibile a tutti: la proposizione è <strong>in</strong> evidente collegamento<br />

con l art. 3 non solo nel senso, comunemente percepito, di una specificazione del<br />

pr<strong>in</strong>cipio di uguaglianza, ma prima ancora, e più direttamente, nella concreta ispirazione<br />

alla f<strong>in</strong>alità del pieno sviluppo della persona, che non può realizzarsi, <strong>in</strong> una<br />

società data, senza un corredo di beni aventi il significato e la misura della «proprietà<br />

personale». Non l appiattimento nel benessere degli elettrodomestici e delle automobili,<br />

magari con la perdurante privazione di beni essenziali allo sviluppo è, riconoscibilmente,<br />

l <strong>in</strong>tento animatore della disposizione.<br />

Si ristabilisce così il retto rapporto fra proprietà e persona, che era già fondo della<br />

visione giusnaturalistica (la proprietà come «diritto naturale» dell uomo <strong>in</strong> quanto<br />

mezzo di esplicazione della sua personalità e della sua libertà), travisata dagli ord<strong>in</strong>amenti<br />

liberali <strong>in</strong> una equazione proprietà-libertà spoglia della dimensione<br />

sociale e fatta base di una tutela della proprietà privata tout court: con un completo<br />

capovolgimento di prospettiva e di risultato, giacché la protezione tendenzialmente<br />

accordata a qualsiasi <strong>in</strong>teresse del proprietario sulla cosa legittimava ogni possibile<br />

abuso <strong>in</strong> danno della persona e determ<strong>in</strong>ava l emarg<strong>in</strong>azione dei non possidentes<br />

dal territorio stesso del diritto civile. Le due complementari dimensioni del<br />

fenomeno sono, da un lato, la già rilevata patrimonializzazione del diritto civile, f<strong>in</strong>o<br />

al suo costituirsi come charta del potere economico dei privati (di qui ha ragione<br />

la sua deformazione <strong>in</strong> diritto «privato», <strong>in</strong>teso come sistema delle prerogative di<br />

soggetti prosciolte da ogni v<strong>in</strong>colo di solidarietà); dall altro, l apprestamento di una<br />

tutela civilistica astrattamente accessibile a ognuno, nel senso che a ognuno è legalmente<br />

consentito mettersi nelle condizioni di esserne dest<strong>in</strong>atario, ma non di un<br />

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