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09.06.2013 Views

Il ricorso perciò merita accoglimento, riconoscendosi la insussistenza dell’obbligo del pensionato di restituire la somma richiesta dall’INPDAP con la nota impugnata. Le somme eventualmente recuperate devono essere restituite, maggiorate da interessi legali e rivalutazione monetaria. P.Q.M. ACCOGLIE Il ricorso n. 9773 descritto in premessa, presentato dal sig. Romeo Luigi e, per l’effetto, dichiara il suo diritto a non restituire la somma richie- sta dall’INPDAP a titolo di indebito. Dispone la restituzione al pensionato delle somme eventualmente trattenute, con interessi legali e rivalutazione monetaria. Compensa le spese. Così deciso in Perugia il 18 febbraio 2003 Il Giudice Unico delle Pensioni F.to Lodovico Principato». Va rilevato che la stessa Corte dell’Umbria in data 16.09.2003 ha accolto il ricorso di altro Colonnello dell’Esercito trovato nelle stesse condizioni. La sentenza non è stata ancora depositata. ASSEGNO FUNZIONALE – LA BATTAGLIA CONTINUA Con altra decisione (la n. 69/2003) la Corte dei Conti del Molise ha accolto un altro ricorso patrocinato da questo Centro di Assistenza legale e pensionistica. Ci sembra utile chiarire i contenuti della controversia in corso che ci sta impegnando in modo consistente. «L’art. 1 comma 9 del D.L. 16.09.1987 n. 379, convertito con modificazioni, nella Legge 14.01.1987, n. 468, ha stabilito per i sottufficiali che abbiano compiuto 19 anni di servizio un assegno funzionale annuo lordo di determinato importo; di più elevata misura per coloro che abbiano compiuto 29 anni di servizio. La norma stabilisce che i predetti importi si aggiungono alla retribuzione individuale di anzianità (r.i.a.) e che hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulle indennità di buonuscita e di licenziamento, sull’assegno alimentare previsto dal D.P.R. n. 3/1957. Si sono, sulla questione, formati due orientamenti, uno negativo ed uno favorevole. Quello negativo (sostenuto dalla Sezione di Controllo della Corte dei Conti e seguito da qualche Sezione Giurisdizionale) ha affermato che l’assegno funzionale, pur dovendo confluire nella base pensionabile, non deve tuttavia essere maggiorato del 18%. In sede giurisdizionale la II Sezione Centrale della Corte dei Conti, con la sentenza 66/99/A del 5.02.1999, ha affermato che l’assegno funzionale, non solo deve confluire nella base pensionabile, ma deve essere anche maggiorato del 18%. Ambedue gli orientamenti sostengono che, al fine di stabilire se l’assegno di cui sopra debba o non essere maggiorato del 18%, occorra preliminarmente decidere se esso abbia natura stipendiale, ovvero se abbia, invece, natura di assegno accessorio. Infatti, ove si riconosca la natura stipendiale, esso, al pari dello stipendio, dovrà essere computato in pensione con la maggiorazione del 18%; ove, invece, al contrario, se ne riconosca la natura accessoria, non potrà applicarsi detta maggiorazione, essendo a ciò di ostacolo la norma di cui all’art. 16 della Legge 177/76 (che ha modificato l’art. 53 del D.P.R. 1092/73), la quale consente tale maggiorazione soltanto per gli assegni tassativamente indicati dalla legge. Coerentemente con l’orientamento assunto dalla II Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti nella sentenza n. 66/99/A, può dirsi che l’assegno funzionale è chiaramente attribuito esclusivamente in ragione dell’anzianità del militare, allorché lo stesso abbia compiuto 19 anni di servizio senza demerito, ed è elevato, nella sua misura, dopo 10 anni di ulteriore servizio senza demerito. Ciò connota tale emolumento del- la natura stipendiale. Infatti esso presenta natura tabellare (con importo fisso ed unico stabilito per legge) e finalità perequativa rispetto al personale delle Forze di Polizia ad ordinamento militare. Inoltre l’assegno funzionale ha la stessa natura della r.i.a., e cioè stipendiale. Infatti, la constatazione che il trattamento economico fondamentale dei militari è articolato sullo stipendio tabellare, sull’indennità integrativa speciale, e sulla retribuzione individuale di anzianità, determina che l’assegno funzionale condivide, con detto trattamento economico fondamentale, alcune caratteristiche essenziali, quali la previsione normativa in misura fissa e l’attribuzione generalizzata ed incondizionata all’intera categoria (cfr. in termini Sezione Giurisdizionale Toscana 18.05.2000 n. 887). Rivestendo l’assegno funzionale carattere retributivo, fisso e generalizzato, attribuito per anzianità, e rivalutabile in base ad essa, non è in contrasto con la limitazione di cui all’art. 43 ultimo comma del T.U. 1092/73, così come stabilito dall'art. 16 della Legge 177/76, in quanto di per sé da includere nella base pensionabile ai fini di detta maggiorazione, in virtù del comma 1 del medesimo art. 16 citato. Nei sensi indicati da questa difesa si sono già pronunciate varie Sezioni della Corte dei Conti (Corte dei Conti II Giurisdizionale sentenza 66/99/A; Sezione Molise 242/2002; Sezione Veneto 367/2002; Sezione Lazio 1653/2002 e, sostanzialmente, anche Sezione Toscana 887/2000)». La prima decisione della Corte dei Conti di Campobasso è stata recentemente impugnata dall’Amministrazione. Alcune sfavorevoli decisioni della Corte dei Conti di Milano (che è contraria al nostro assunto) hanno determinato l’appello di questo Centro. Recentemente la Corte dei Conti del Piemonte ha accolto altri 4 ricorsi proposti da questo Centro (sentenze 1360/2003; 1361/2003; 1362/2003 e 1363/2003). Si ha notizia che anche altri Uffici hanno accolto ricorsi proposti da questo Centro, ma le relative decisioni non sono state ancora depositate. 30 Fiamme Gialle 10 / 2003

Sezione di Mondovì VITA NELLE SEZIONI Una comitiva di soci, familiari e simpatizzanti, piuttosto numerosa, accompagnata dal Presidente della Sezione, Cav. Michele Garello, ha effettuato una gita turistica a Como. La foto è stata scattata durante la visita dei soci al Parco di Villa Olmo. Sezione di Bisceglie Il 30 giugno u.s. una rappresentanza della locale Sezione ANFI, su richiesta del Parroco della Chiesa della Madonna di Passavia, ha accompagnato la statua del Sacro Cuore di Gesù durante la processione per le strade di Bisceglie (Ved. foto a lato). Sezione di Nocera Inferiore Il 22 maggio u.s. soci e familiari della Sezione si sono recati in gita sociale a S. Giovanni Rotondo, ove hanno assistito alla S. Messa e reso omaggio alla tomba di S. Padre Pio. Sulla strada del ritorno si sono fermati nei pressi di Foggia per una breve visita alla Chiesa della Madonna dell’Incoronata (Ved. foto a lato). Fiamme Gialle 10 / 2003 31

Il ricorso <strong>per</strong>ciò merita accoglimento,<br />

riconoscendosi la <strong>in</strong>sussistenza<br />

dell’obbligo del pensionato di restituire<br />

la somma richiesta dall’INPDAP<br />

con la nota impugnata.<br />

Le somme eventualmente recu<strong>per</strong>ate<br />

devono essere restituite, maggiorate<br />

da <strong>in</strong>teressi legali e rivalutazione<br />

monetaria.<br />

P.Q.M.<br />

ACCOGLIE<br />

Il ricorso n. 9773 descritto <strong>in</strong> premessa,<br />

presentato dal sig. Romeo<br />

Luigi e, <strong>per</strong> l’effetto, dichiara il suo diritto<br />

a non restituire la somma richie-<br />

sta dall’INPDAP a titolo di <strong>in</strong>debito.<br />

Dispone la restituzione al pensionato<br />

delle somme eventualmente trattenute,<br />

con <strong>in</strong>teressi legali e rivalutazione<br />

monetaria.<br />

Compensa le spese.<br />

Così deciso <strong>in</strong> Perugia il 18 febbraio<br />

2003<br />

Il Giudice Unico delle Pensioni<br />

F.to Lodovico Pr<strong>in</strong>cipato».<br />

Va rilevato che la stessa Corte<br />

dell’Umbria <strong>in</strong> data 16.09.2003 ha accolto<br />

il ricorso di altro Colonnello dell’Esercito<br />

trovato nelle stesse condizioni.<br />

La sentenza non è stata ancora<br />

depositata.<br />

ASSEGNO FUNZIONALE – LA BATTAGLIA CONTINUA<br />

Con altra decisione (la n.<br />

69/2003) la Corte dei Conti del Molise<br />

ha accolto un altro ricorso patroc<strong>in</strong>ato<br />

da questo Centro di Assistenza<br />

legale e pensionistica.<br />

Ci sembra utile chiarire i contenuti<br />

della controversia <strong>in</strong> corso che ci<br />

sta impegnando <strong>in</strong> modo consistente.<br />

«L’art. 1 comma 9 del D.L.<br />

16.09.1987 n. 379, convertito con modificazioni,<br />

nella Legge 14.01.1987, n.<br />

468, ha stabilito <strong>per</strong> i sottufficiali che<br />

abbiano compiuto 19 anni di servizio<br />

un assegno funzionale annuo lordo di<br />

determ<strong>in</strong>ato importo; di più elevata misura<br />

<strong>per</strong> coloro che abbiano compiuto<br />

29 anni di servizio.<br />

La norma stabilisce che i predetti<br />

importi si aggiungono alla retribuzione<br />

<strong>in</strong>dividuale di anzianità (r.i.a.) e<br />

che hanno effetto sulla tredicesima<br />

mensilità, sul trattamento ord<strong>in</strong>ario di<br />

quiescenza, normale e privilegiato,<br />

sulle <strong>in</strong>dennità di buonuscita e di licenziamento,<br />

sull’assegno alimentare<br />

previsto dal D.P.R. n. 3/1957.<br />

Si sono, sulla questione, formati<br />

due orientamenti, uno negativo ed<br />

uno favorevole.<br />

Quello negativo (sostenuto dalla<br />

Sezione di Controllo della Corte dei<br />

Conti e seguito da qualche Sezione<br />

Giurisdizionale) ha affermato che<br />

l’assegno funzionale, pur dovendo<br />

confluire nella base pensionabile,<br />

non deve <strong>tutta</strong>via essere maggiorato<br />

del 18%.<br />

In sede giurisdizionale la II Sezione<br />

Centrale della Corte dei Conti, con<br />

la sentenza 66/99/A del 5.02.1999,<br />

ha affermato che l’assegno funzionale,<br />

non solo deve confluire nella base<br />

pensionabile, ma deve essere anche<br />

maggiorato del 18%.<br />

Ambedue gli orientamenti sostengono<br />

che, al f<strong>in</strong>e di stabilire se l’assegno<br />

di cui sopra debba o non essere<br />

maggiorato del 18%, occorra<br />

prelim<strong>in</strong>armente decidere se esso<br />

abbia natura stipendiale, ovvero se<br />

abbia, <strong>in</strong>vece, natura di assegno accessorio.<br />

Infatti, ove si riconosca la natura<br />

stipendiale, esso, al pari dello stipendio,<br />

dovrà essere computato <strong>in</strong> pensione<br />

con la maggiorazione del 18%;<br />

ove, <strong>in</strong>vece, al contrario, se ne riconosca<br />

la natura accessoria, non potrà<br />

applicarsi detta maggiorazione,<br />

essendo a ciò di ostacolo la norma di<br />

cui all’art. 16 della Legge 177/76 (che<br />

ha modificato l’art. 53 del D.P.R.<br />

1092/73), la quale consente tale<br />

maggiorazione soltanto <strong>per</strong> gli assegni<br />

tassativamente <strong>in</strong>dicati dalla legge.<br />

Coerentemente con l’orientamento<br />

assunto dalla II Sezione Giurisdizionale<br />

della Corte dei Conti nella<br />

sentenza n. 66/99/A, può dirsi che<br />

l’assegno funzionale è chiaramente<br />

attribuito esclusivamente <strong>in</strong> ragione<br />

dell’anzianità del militare, allorché lo<br />

stesso abbia compiuto 19 anni di servizio<br />

senza demerito, ed è elevato,<br />

nella sua misura, dopo 10 anni di ulteriore<br />

servizio senza demerito.<br />

Ciò connota tale emolumento del-<br />

la natura stipendiale.<br />

Infatti esso presenta natura tabellare<br />

(con importo fisso ed unico stabilito<br />

<strong>per</strong> legge) e f<strong>in</strong>alità <strong>per</strong>equativa<br />

rispetto al <strong>per</strong>sonale delle Forze di<br />

Polizia ad ord<strong>in</strong>amento militare.<br />

Inoltre l’assegno funzionale ha la<br />

stessa natura della r.i.a., e cioè stipendiale.<br />

Infatti, la constatazione che il trattamento<br />

economico fondamentale dei<br />

militari è articolato sullo stipendio tabellare,<br />

sull’<strong>in</strong>dennità <strong>in</strong>tegrativa speciale,<br />

e sulla retribuzione <strong>in</strong>dividuale<br />

di anzianità, determ<strong>in</strong>a che l’assegno<br />

funzionale condivide, con detto trattamento<br />

economico fondamentale, alcune<br />

caratteristiche essenziali, quali<br />

la previsione normativa <strong>in</strong> misura fissa<br />

e l’attribuzione generalizzata ed <strong>in</strong>condizionata<br />

all’<strong>in</strong>tera categoria (cfr.<br />

<strong>in</strong> term<strong>in</strong>i Sezione Giurisdizionale Toscana<br />

18.05.2000 n. 887).<br />

Rivestendo l’assegno funzionale<br />

carattere retributivo, fisso e generalizzato,<br />

attribuito <strong>per</strong> anzianità, e rivalutabile<br />

<strong>in</strong> base ad essa, non è <strong>in</strong><br />

contrasto con la limitazione di cui all’art.<br />

43 ultimo comma del T.U.<br />

1092/73, così come stabilito dall'art.<br />

16 della Legge 177/76, <strong>in</strong> quanto di<br />

<strong>per</strong> sé da <strong>in</strong>cludere nella base pensionabile<br />

ai f<strong>in</strong>i di detta maggiorazione,<br />

<strong>in</strong> virtù del comma 1 del medesimo<br />

art. 16 citato.<br />

Nei sensi <strong>in</strong>dicati da questa difesa<br />

si sono già pronunciate varie Sezioni<br />

della Corte dei Conti (Corte dei Conti<br />

II Giurisdizionale sentenza<br />

66/99/A; Sezione Molise 242/2002;<br />

Sezione Veneto 367/2002; Sezione<br />

Lazio 1653/2002 e, sostanzialmente,<br />

anche Sezione Toscana 887/2000)».<br />

La prima decisione della Corte<br />

dei Conti di Campobasso è stata<br />

recentemente impugnata dall’Amm<strong>in</strong>istrazione.<br />

Alcune sfavorevoli<br />

decisioni della Corte dei Conti di<br />

Milano (che è contraria al nostro<br />

assunto) hanno determ<strong>in</strong>ato l’appello<br />

di questo Centro. Recentemente<br />

la Corte dei Conti del Piemonte<br />

ha accolto altri 4 ricorsi proposti<br />

da questo Centro (sentenze<br />

1360/2003; 1361/2003; 1362/2003 e<br />

1363/2003). Si ha notizia che anche<br />

altri Uffici hanno accolto ricorsi<br />

proposti da questo Centro, ma le<br />

relative decisioni non sono state<br />

ancora depositate.<br />

30 Fiamme Gialle 10 / 2003

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