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Il Registro Italiano Dighe è strato abolito<br />
con D.L 262/2006 convertito con<br />
legge 286/2006 e le sue funzioni trasferite<br />
al Ministero delle Infrastrutture<br />
16<br />
d i ARCh<br />
dipartimento di architettura - università di cagliari<br />
dottorato di ricerca in architettura - xxiv ciclo<br />
to conto che le stesse dighe costituiscono un potenziale rischio<br />
per le popolazioni a valle da salvaguardarsi ai fini della<br />
pubblica incolumità, nonché la indifferibilità di effettuare<br />
aggiornate verifiche sismiche ed idrologiche per consentire<br />
il completamento delle attività di rivalutazione delle condizioni<br />
di sicurezza delle grandi dighe esistenti sul territorio<br />
nazionale, nonché per altri interventi ed iniziative relativi a<br />
compiti istituzionali e di sicurezza della collettività, affidati<br />
alla Protezione civile.<br />
L’art. 1 del decreto incarica il Registro italiano dighe entro<br />
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto<br />
di predisporre un apposito elenco con l'indicazione<br />
delle caratteristiche tecniche e dello stato delle opere, le dighe<br />
fuori esercizio, per le quali non sia stata rinnovata o<br />
richiesta la concessione e per le quali non abbia avuto luogo<br />
la dismissione definitiva della diga, così da costituire una<br />
condizione di rischio per le popolazioni a valle. Ai fini delle<br />
disposizioni di cui al presente comma, per dismissione definitiva<br />
di una diga si intende la demolizione anche parziale<br />
dell'opera di sbarramento purché risulti garantita la sicurezza<br />
del sito. Tale elenco delle opere e' comunicato dal Registro<br />
alle Regioni, alle Province Autonome e alle Autorità<br />
di bacino territorialmente interessate, anche in relazione al<br />
rischio idraulico a valle.<br />
I compiti assegnati al Registro Italiano Dighe è in tal senso<br />
emblematico. Esso è chiamato a provvedere altresì:<br />
• all'approvazione dei progetti delle opere di derivazione<br />
dai serbatoi e di adduzione all'utilizzazione, comprese<br />
le condotte forzate nonché alla vigilanza sulle operazioni<br />
di controllo che i concessionari saranno tenuti ad<br />
espletare sulle medesime opere (art.6, comma 4 bis, della<br />
legge 1.8.2002, n.166, come integrato dall'art.5 bis,<br />
comma 1, della legge 24.11.2003, n.326; art.10, comma<br />
2, del D.P.R. 24.3.2003, n.136);<br />
• al monitoraggio delle grandi dighe concernenti, fra<br />
l'altro, gli aspetti di sicurezza idraulica, anche nell'interesse<br />
del Dipartimento della Protezione Civile della<br />
Presidenza del Consiglio dei Ministri (art.3, comma 3,<br />
del decreto legge 29.3.2004, n.79 convertito con legge<br />
28.5.2004, n.139);<br />
• all'esame delle rivalutazioni delle condizioni di sicurezza<br />
sismica ed idraulica delle grandi dighe, presentate dai<br />
concessionari in conseguenza della variata classificazione<br />
sismica dei siti ovvero dei ridotti franchi di sicurezza<br />
(art.4 del decreto legge 29.3.2004, n.79 convertito con<br />
legge 28.5.2004, n.139);<br />
• all'affiancamento tecnico-scientifico delle Autorità di<br />
Protezione Civile, per il governo delle piene nei corsi<br />
d'acqua (Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri<br />
27.2.2004);<br />
• all'assistenza tecnica, alla consulenza e perizia tecnica<br />
per le opere non soggette alla successiva approvazione<br />
da parte della Direzione Generale, su richiesta di amministrazioni,<br />
enti pubblici o privati (art.10, comma 4,<br />
lettera "b" del D.P.R. 24.3.2003 n.136);<br />
• all'organizzazione di corsi di formazione ed aggiornamento<br />
su argomenti interessanti il campo delle dighe<br />
(art.10, comma 4, lettera "a" del D.P.R. 24.3.2003 n.136);<br />
• alla promozione di studi e conferenze ed alla stipula<br />
di accordi con organismi, anche esteri, nelle materie<br />
di proprio interesse (art.10, comma 4, lettera "d" del<br />
D.P.R. 24.3.2003 n.136;<br />
• all'individuazione dei codici di calcolo automatico di<br />
verificata attendibilità per la definizione e lo sviluppo<br />
dei progetti e l'indicazione delle modalità di rappresentazione<br />
dei relativi risultati (art.10, comma 5, lettera "b"<br />
del D.P.R. 24.3.2003 n.136);<br />
• alla definizione dei requisiti tecnici, costruttivi e funzionali<br />
per l'omologazione della strumentazione per il<br />
controllo delle dighe (art.10, comma 5, lettera "d" del