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Il Registro Italiano Dighe è strato abolito<br />

con D.L 262/2006 convertito con<br />

legge 286/2006 e le sue funzioni trasferite<br />

al Ministero delle Infrastrutture<br />

16<br />

d i ARCh<br />

dipartimento di architettura - università di cagliari<br />

dottorato di ricerca in architettura - xxiv ciclo<br />

to conto che le stesse dighe costituiscono un potenziale rischio<br />

per le popolazioni a valle da salvaguardarsi ai fini della<br />

pubblica incolumità, nonché la indifferibilità di effettuare<br />

aggiornate verifiche sismiche ed idrologiche per consentire<br />

il completamento delle attività di rivalutazione delle condizioni<br />

di sicurezza delle grandi dighe esistenti sul territorio<br />

nazionale, nonché per altri interventi ed iniziative relativi a<br />

compiti istituzionali e di sicurezza della collettività, affidati<br />

alla Protezione civile.<br />

L’art. 1 del decreto incarica il Registro italiano dighe entro<br />

trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto<br />

di predisporre un apposito elenco con l'indicazione<br />

delle caratteristiche tecniche e dello stato delle opere, le dighe<br />

fuori esercizio, per le quali non sia stata rinnovata o<br />

richiesta la concessione e per le quali non abbia avuto luogo<br />

la dismissione definitiva della diga, così da costituire una<br />

condizione di rischio per le popolazioni a valle. Ai fini delle<br />

disposizioni di cui al presente comma, per dismissione definitiva<br />

di una diga si intende la demolizione anche parziale<br />

dell'opera di sbarramento purché risulti garantita la sicurezza<br />

del sito. Tale elenco delle opere e' comunicato dal Registro<br />

alle Regioni, alle Province Autonome e alle Autorità<br />

di bacino territorialmente interessate, anche in relazione al<br />

rischio idraulico a valle.<br />

I compiti assegnati al Registro Italiano Dighe è in tal senso<br />

emblematico. Esso è chiamato a provvedere altresì:<br />

• all'approvazione dei progetti delle opere di derivazione<br />

dai serbatoi e di adduzione all'utilizzazione, comprese<br />

le condotte forzate nonché alla vigilanza sulle operazioni<br />

di controllo che i concessionari saranno tenuti ad<br />

espletare sulle medesime opere (art.6, comma 4 bis, della<br />

legge 1.8.2002, n.166, come integrato dall'art.5 bis,<br />

comma 1, della legge 24.11.2003, n.326; art.10, comma<br />

2, del D.P.R. 24.3.2003, n.136);<br />

• al monitoraggio delle grandi dighe concernenti, fra<br />

l'altro, gli aspetti di sicurezza idraulica, anche nell'interesse<br />

del Dipartimento della Protezione Civile della<br />

Presidenza del Consiglio dei Ministri (art.3, comma 3,<br />

del decreto legge 29.3.2004, n.79 convertito con legge<br />

28.5.2004, n.139);<br />

• all'esame delle rivalutazioni delle condizioni di sicurezza<br />

sismica ed idraulica delle grandi dighe, presentate dai<br />

concessionari in conseguenza della variata classificazione<br />

sismica dei siti ovvero dei ridotti franchi di sicurezza<br />

(art.4 del decreto legge 29.3.2004, n.79 convertito con<br />

legge 28.5.2004, n.139);<br />

• all'affiancamento tecnico-scientifico delle Autorità di<br />

Protezione Civile, per il governo delle piene nei corsi<br />

d'acqua (Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri<br />

27.2.2004);<br />

• all'assistenza tecnica, alla consulenza e perizia tecnica<br />

per le opere non soggette alla successiva approvazione<br />

da parte della Direzione Generale, su richiesta di amministrazioni,<br />

enti pubblici o privati (art.10, comma 4,<br />

lettera "b" del D.P.R. 24.3.2003 n.136);<br />

• all'organizzazione di corsi di formazione ed aggiornamento<br />

su argomenti interessanti il campo delle dighe<br />

(art.10, comma 4, lettera "a" del D.P.R. 24.3.2003 n.136);<br />

• alla promozione di studi e conferenze ed alla stipula<br />

di accordi con organismi, anche esteri, nelle materie<br />

di proprio interesse (art.10, comma 4, lettera "d" del<br />

D.P.R. 24.3.2003 n.136;<br />

• all'individuazione dei codici di calcolo automatico di<br />

verificata attendibilità per la definizione e lo sviluppo<br />

dei progetti e l'indicazione delle modalità di rappresentazione<br />

dei relativi risultati (art.10, comma 5, lettera "b"<br />

del D.P.R. 24.3.2003 n.136);<br />

• alla definizione dei requisiti tecnici, costruttivi e funzionali<br />

per l'omologazione della strumentazione per il<br />

controllo delle dighe (art.10, comma 5, lettera "d" del

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