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Prescrizione e Decadenza nel Diritto del Lavoro - Fondazione Prof ...

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momento in cui il fatto si è verificato” si è prestata a una duplice interpretazione: secondo<br />

una tesi più rigorosa il termine “fatto” andrebbe inteso <strong>nel</strong> senso di “condotta” di modo che<br />

il dies a quo dovrebbe coincidere con l'atto illecito; secondo una diversa tesi (c.d. tesi<br />

garantista), invece, il fatto rilevante ai fini <strong>del</strong>la prescrizione non può esser rappresentato<br />

dalla semplice condotta attiva od omissiva <strong>del</strong> soggetto responsabile, ma deve<br />

necessariamente estendersi al verificarsi degli effetti dannosi percepibili per il soggetto<br />

leso.<br />

È pertanto indubbio che la Corte di Cassazione abbia aderito al “filone garantista” 276<br />

ritenendo pertanto che il dies a quo <strong>del</strong>la prescrizione <strong>del</strong>l'azione contrattuale ex art.2087<br />

non possa che riferirsi al momento di effettiva insorgenza <strong>nel</strong> danneggiato <strong>del</strong>la<br />

conoscenza o consapevolezza <strong>del</strong> danno subito in conseguenza <strong>del</strong>l'inadempimento<br />

datoriale.<br />

A conferma di ciò, è stato ribadito in diverse sentenze 277 che l'eventuale aggravamento <strong>del</strong><br />

danno subito dal lavoratore (per esempio in ipotesi di malattie professionali) non determina<br />

uno spostamento <strong>del</strong> termine iniziale di prescrizione decennale <strong>del</strong>l'azione, qualora sia<br />

semplicemente connesso ad un mero peggioramento <strong>del</strong> processo morboso in atto e non<br />

alla manifestazione di una lesione nuova ed autonoma rispetto a quella già esteriorizzatasi<br />

dopo l'esaurimento <strong>del</strong>l'azione <strong>del</strong> responsabile.<br />

1.2.4. Segue. L'ipotesi <strong>del</strong>la prescrizione decennale dei diritti dei datori di lavoro<br />

La giurisprudenza riconosce come sottoposti al termine di prescrizione decennale non<br />

soltanto fattispecie relative a diritti dei lavoratori, ma anche ipotesi afferenti ai contrapposti<br />

diritti dei datori di lavoro.<br />

Non <strong>del</strong> tutto infrequenti sono infatti i casi in cui il datore si trova a subire i danni<br />

provocati dal dipendente, per erroneo o negligente adempimento <strong>del</strong>la prestazione<br />

lavorativa o per violazione di altri obblighi posti a suo carico, quali ad esempio quello di<br />

c.d. fe<strong>del</strong>tà (art.2105c.c.) o di non concorrenza (art. 2125 c.c.), per cui in tali ipotesi i<br />

corrispondenti diritti risarcitori <strong>del</strong> datore, vengono riconosciuti come legittimamente<br />

276 A. Scacchi, Il dies a quo <strong>del</strong>la prescrizione <strong>del</strong>l'azione contrattuale ex art.2087 c.c., in<br />

Mass.giur.lav., 2007, II,p.799 ss.<br />

277 Cfr. Cass.21 febbraio 2004, n.3498, ed in senso conforme in precedenza Cass. 1520/1998, in<br />

Rep.Foro.it., 1998, voce <strong>Prescrizione</strong> e decadenza, n.31<br />

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