Prescrizione e Decadenza nel Diritto del Lavoro - Fondazione Prof ...
Prescrizione e Decadenza nel Diritto del Lavoro - Fondazione Prof ...
Prescrizione e Decadenza nel Diritto del Lavoro - Fondazione Prof ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
contrattuale per violazione degli obblighi legislativamente previsti ex art.2087 c.c., con<br />
tutte le implicazioni che ne derivano sul piano <strong>del</strong>la prescrittibilità <strong>del</strong> diritto stesso, che è<br />
dunque soggetto all'ordinario termine di prescrizione decennale ex art.2946 c.c.<br />
In verità, nonostante tale orientamento sia ormai consolidato in giurisprudenza 270 , non<br />
sono mancate opinioni dottrinarie contrastanti che hanno riconosciuto, in virtù <strong>del</strong> generale<br />
obbligo datoriale <strong>del</strong> neminem laedere, la sussistenza in capo lavoratore <strong>del</strong>la possibilità di<br />
agire solo a titolo di responsabilità extracontrattuale <strong>del</strong> datore 271 (dovendo pertanto<br />
rispettare il più limitato termine quinquennale di prescrizione che vi si ricollega ex art.2947<br />
c.c.), o a titolo di responsabilità contrattuale o extracontrattuale 272 (c.d. concorso) o,<br />
infine, a titolo di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale 273 (c.d. cumulo).<br />
Tutte e tre le posizioni sono state oggetto di critica 274 : alla prima ipotesi si è obiettato che<br />
in verità il pregiudizio lamentato dal lavoratore scaturisce da un preciso obbligo<br />
contrattuale; mentre in riferimento alle altre due si è sostenuto che esse erroneamente<br />
attribuiscono al risarcimento il carattere di reazione primaria esaustiva <strong>del</strong>l'illecito, mentre<br />
invece è da riconoscersene il carattere di mera sussidiarietà rispetto al più importante<br />
interesse alla prestazione lavorativa.<br />
Ad ogni modo, una volta affermata la responsabilità contrattuale <strong>del</strong> datore per violazione<br />
degli obblighi ex art.2087, e assoggettata l'azione di risarcimento al termine di prescrizione<br />
decennale, la Corte di Cassazione si è trovata a dover affrontare il problema <strong>del</strong>la<br />
fissazione <strong>del</strong> dies a quo <strong>del</strong>l'azione contrattuale stessa.<br />
A questo proposito l'orientamento giurisprudenziale prevalente 275 si attesta sulla fissazione<br />
<strong>del</strong>l’exordium praescriptionis <strong>nel</strong> momento in cui il danneggiato abbia avuto conoscenza<br />
<strong>del</strong> danno.<br />
Trattasi <strong>del</strong> c.d. “principio <strong>del</strong>la conoscibilità <strong>del</strong> danno” inizialmente elaborato con<br />
riferimento alla prescrizione breve attinente al risarcimento <strong>del</strong> danno extracontrattuale,<br />
prevista dall'art.2947 c.c.<br />
In realtà la formula utilizzata dal legislatore “ la prescrizione inizia a decorrere dal<br />
270 Cass.20 luglio 2007, n.16148, in Mass.giur.lav., 2007, II, p.799; Cass.23 luglio 2004, n.13887, in<br />
Not.giur.lav., 2005, p.202,; Cass. 14 dicembre 2002, n.17209, in Riv.giur.lav., 2003, III, p.540.<br />
271 V. Castronovo, La nuova responsabilità civile, Milano, 1997, p.184 ss<br />
272 In tal senso A.Di Majo, Obbligazioni in generale, Bologna, 1985, p.221, ritenendo che ci si trovi<br />
dinanzi ad una stessa pretesa risarcitoria originata da un concorso tra norme.<br />
273 In tal senso M. Franzoni, L'illecito, in Trattato <strong>del</strong>la responsabilità civile, Milano, 2001,<br />
p.13,sostenendo che le due responsabilità non sono in rapporto di genere a specie.<br />
274 Cfr. G.Cannati, Questioni in tema di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale <strong>del</strong> datore di<br />
lavoro, in Riv.it.dir.lav., 2008, II, p.575 ss.<br />
275 Si veda: Cass.20 luglio 2007, n.16148, in Mass.giur.lav., 2007, II,p.799; Cass.21 febbraio 2003,<br />
n.2645, in Giur.it., 2004, p.285; Cass. 28 luglio 2000, n.9927, in Mass.giust.civ., 2000,p.1649.<br />
91