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Prescrizione e Decadenza nel Diritto del Lavoro - Fondazione Prof ...

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previdenziale 267 .<br />

1.2.3 Segue. <strong>Diritto</strong> al risarcimento <strong>del</strong> danno da violazione <strong>del</strong>l'obbligo di sicurezza<br />

(art.2087 c.c.).<br />

Un'ulteriore ipotesi di prescrizione decennale è ricollegabile alla risarcibilità <strong>del</strong> danno<br />

configurantesi come lesione <strong>del</strong>l'integrità psico-fisica <strong>del</strong> lavoratore (art.32 Cost.), secondo<br />

le modalità <strong>del</strong> danno biologico (quindi <strong>nel</strong>le ipotesi di malattie professionali ed infortuni),<br />

o in termini di lesione <strong>del</strong>la dignità personale <strong>del</strong> lavoratore (artt.2, 4, 32 Cost), come <strong>nel</strong><br />

caso dei pregiudizi alla professionalità derivanti da fenomeni di dequalificazione,<br />

compromissori <strong>del</strong>le aspettative di sviluppo <strong>del</strong>la personalità <strong>del</strong> lavoratore all'interno<br />

<strong>del</strong>l'organizzazione d'impresa.<br />

La prescrizione decennale opera cioè anche nei casi di risarcibilità <strong>del</strong> danno non<br />

patrimoniale (secondo l'onnicomprensiva ed unitaria definizione sancita <strong>nel</strong>l'ambito <strong>del</strong>la<br />

recente pronuncia <strong>del</strong>la SS.UU. 11 novembre 2008, n.26972) derivanti dalla violazione<br />

<strong>del</strong>l’art.2087 c.c.<br />

Tale disposizione legislativa configura a carico <strong>del</strong> datore di lavoro un obbligo di<br />

protezione più specifico <strong>del</strong> generale principio <strong>del</strong> neminem laedere ex art.2043 c.c.: al<br />

datore non è richiesta solo una mera astensione da condotte lesive <strong>del</strong>l'incolumità dei<br />

dipendenti, ma viene imposto di adottare tutte le misure, che se anche non richiamate in<br />

modo specifico da norme particolari, che appaiano però necessarie per la tutela <strong>del</strong> lavoro.<br />

Pur configurandosi dunque quale vera e propria “norma in bianco” 268 , l'art.2087 c.c. non<br />

identifica tuttavia una ipotesi di responsabilità oggettiva per il datore, occorrendo sempre<br />

che l'evento dannoso lamentato dal lavoratore sia imputabile a colpa datoriale in forza <strong>del</strong>la<br />

violazione di obblighi concretamente individuabili 269 .<br />

Dunque dalla richiesta <strong>del</strong> lavoratore di risarcimento dei danni subiti alla sua integrità<br />

psico-fisica, non può che sorgere per il datore una situazione di responsabilità<br />

267 Cass. 26 agosto 2006, n. 12517, in Foro it., 2004, I,p.805<br />

268 Cfr. G. L. Bertone, Brevi note sul diritto al risarcimento dei danni per infortunio sul lavoro e<br />

prescrizione, in Riv.crit.dit.lav., 2008, I, p.188 ss.<br />

269 Si veda Cass. 6luglio 2002, n.9856, in Not.giur.lav., 2002, p.734; Cass.5 marzo 2002, n.3162, in<br />

Giust.civ., 2002, I, p.925.<br />

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