09.06.2013 Views

Prescrizione e Decadenza nel Diritto del Lavoro - Fondazione Prof ...

Prescrizione e Decadenza nel Diritto del Lavoro - Fondazione Prof ...

Prescrizione e Decadenza nel Diritto del Lavoro - Fondazione Prof ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

molto tempo.<br />

Inizialmente la Corte di Cassazione ha ritenuto che la prescrizione dovesse decorrere dalla<br />

data di cessazione <strong>del</strong> rapporto di lavoro 262 ; poi le Sezioni Unite 263 sono passate ad<br />

identificare il dies a quo con l'esaurimento <strong>del</strong> termine di prescrizione <strong>del</strong> diritto<br />

<strong>del</strong>l'istituto assicuratore al conseguimento dei contributi non versati dal datore di lavoro.<br />

La sezione lavoro <strong>del</strong>la Corte di Cassazione non ha però recepito questo orientamento,<br />

identificando invece il dies a quo <strong>nel</strong>l'emanazione <strong>del</strong> provvedimento definitivo di rifiuto,<br />

totale o parziale, <strong>del</strong>la prestazione assicurativa da parte <strong>del</strong>l'istituto previdenziale.<br />

Tale tesi si basava sull'idea che le vicende <strong>del</strong> rapporto previdenziale sono il presupposto<br />

<strong>del</strong>l'azione risarcitoria e pertanto il diritto alla pensione non consegue automaticamente al<br />

verificarsi <strong>del</strong>l'evento “rischio”, bensì solo a seguito <strong>del</strong>la domanda all'ente previdenziale.<br />

La dottrina, ritenendo irragionevole tale ricostruzione tesa ad affermare<br />

un'interconnessione tra provvedimento di diniego e danno, in termini di pregiudizialità <strong>del</strong><br />

primo per rivendicare il secondo, ha sostenuto che è già al verificarsi <strong>del</strong>l'evento protetto<br />

(età pensionabile, morte, invalidità) che l'omissione contributiva produce il suo effetto<br />

dannoso, rendendo <strong>del</strong> tutto inutile la domanda di pensione 264 .<br />

Il verificarsi <strong>del</strong>l'evento protetto è di per sé sufficiente a determinare la certezza <strong>del</strong> danno,<br />

non essendo affatto necessario l'atto di diniego <strong>del</strong>l'ente previdenziale 265 .<br />

Dunque il provvedimento <strong>del</strong>l'Inps non è costitutivo <strong>del</strong>l'elemento <strong>del</strong>la fattispecie<br />

risarcitoria, rappresentato dalla perdita <strong>del</strong>la prestazione, bensì meramente dichiarativo,<br />

collocandosi quindi al di fuori <strong>del</strong>la fattispecie causativa <strong>del</strong> danno.<br />

Ad ogni modo le perplessità espresse dalla sezione lavoro hanno indotto poi le Sezioni<br />

Unite 266 a pronunciarsi nuovamente, modificando il loro precedente orientamento per<br />

fissare l'exordium praescriptionis <strong>del</strong>l'azione risarcitoria per inadempimento contributivo<br />

<strong>nel</strong>la maturazione <strong>del</strong> diritto alla prestazione previdenziale.<br />

Infatti i due elementi necessari ad integrare la fattispecie risarcitoria ex art.2116 c.c., cioè<br />

l’omissione contributiva e la perdita <strong>del</strong> trattamento previdenziale, si concretizzano<br />

soltanto <strong>nel</strong> momento in cui il lavoratore maturi effettivamente il diritto alla prestazione<br />

262 Cass.8 luglio 1969, in Riv, it. Prev.Soc., 1970, p.991<br />

263 Cass.SS.UU. 16 maggio 1975, n.1744, in Foro it., 1975, 1086.<br />

264 Di questo avviso G.Dondi, Danno pensionistico, azione risarcitoria e dies a quo <strong>del</strong>la prescrizione,<br />

in Mass.giur.lav.,1999, p.678 ss.<br />

265 In tal senso, G.Galligani, cit., p.2167, dove l'Autore ammette un suo precedente orientamento<br />

esattamente opposto, si veda in tal senso G.Galligani, in Giur.it, 1980, I, p.805.<br />

266 Cass.SS.UU., 18 dicembre 1979, n. 6568, in Foro it., 1980, n. 1007.<br />

89

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!