Prescrizione e Decadenza nel Diritto del Lavoro - Fondazione Prof ...
Prescrizione e Decadenza nel Diritto del Lavoro - Fondazione Prof ...
Prescrizione e Decadenza nel Diritto del Lavoro - Fondazione Prof ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
molto tempo.<br />
Inizialmente la Corte di Cassazione ha ritenuto che la prescrizione dovesse decorrere dalla<br />
data di cessazione <strong>del</strong> rapporto di lavoro 262 ; poi le Sezioni Unite 263 sono passate ad<br />
identificare il dies a quo con l'esaurimento <strong>del</strong> termine di prescrizione <strong>del</strong> diritto<br />
<strong>del</strong>l'istituto assicuratore al conseguimento dei contributi non versati dal datore di lavoro.<br />
La sezione lavoro <strong>del</strong>la Corte di Cassazione non ha però recepito questo orientamento,<br />
identificando invece il dies a quo <strong>nel</strong>l'emanazione <strong>del</strong> provvedimento definitivo di rifiuto,<br />
totale o parziale, <strong>del</strong>la prestazione assicurativa da parte <strong>del</strong>l'istituto previdenziale.<br />
Tale tesi si basava sull'idea che le vicende <strong>del</strong> rapporto previdenziale sono il presupposto<br />
<strong>del</strong>l'azione risarcitoria e pertanto il diritto alla pensione non consegue automaticamente al<br />
verificarsi <strong>del</strong>l'evento “rischio”, bensì solo a seguito <strong>del</strong>la domanda all'ente previdenziale.<br />
La dottrina, ritenendo irragionevole tale ricostruzione tesa ad affermare<br />
un'interconnessione tra provvedimento di diniego e danno, in termini di pregiudizialità <strong>del</strong><br />
primo per rivendicare il secondo, ha sostenuto che è già al verificarsi <strong>del</strong>l'evento protetto<br />
(età pensionabile, morte, invalidità) che l'omissione contributiva produce il suo effetto<br />
dannoso, rendendo <strong>del</strong> tutto inutile la domanda di pensione 264 .<br />
Il verificarsi <strong>del</strong>l'evento protetto è di per sé sufficiente a determinare la certezza <strong>del</strong> danno,<br />
non essendo affatto necessario l'atto di diniego <strong>del</strong>l'ente previdenziale 265 .<br />
Dunque il provvedimento <strong>del</strong>l'Inps non è costitutivo <strong>del</strong>l'elemento <strong>del</strong>la fattispecie<br />
risarcitoria, rappresentato dalla perdita <strong>del</strong>la prestazione, bensì meramente dichiarativo,<br />
collocandosi quindi al di fuori <strong>del</strong>la fattispecie causativa <strong>del</strong> danno.<br />
Ad ogni modo le perplessità espresse dalla sezione lavoro hanno indotto poi le Sezioni<br />
Unite 266 a pronunciarsi nuovamente, modificando il loro precedente orientamento per<br />
fissare l'exordium praescriptionis <strong>del</strong>l'azione risarcitoria per inadempimento contributivo<br />
<strong>nel</strong>la maturazione <strong>del</strong> diritto alla prestazione previdenziale.<br />
Infatti i due elementi necessari ad integrare la fattispecie risarcitoria ex art.2116 c.c., cioè<br />
l’omissione contributiva e la perdita <strong>del</strong> trattamento previdenziale, si concretizzano<br />
soltanto <strong>nel</strong> momento in cui il lavoratore maturi effettivamente il diritto alla prestazione<br />
262 Cass.8 luglio 1969, in Riv, it. Prev.Soc., 1970, p.991<br />
263 Cass.SS.UU. 16 maggio 1975, n.1744, in Foro it., 1975, 1086.<br />
264 Di questo avviso G.Dondi, Danno pensionistico, azione risarcitoria e dies a quo <strong>del</strong>la prescrizione,<br />
in Mass.giur.lav.,1999, p.678 ss.<br />
265 In tal senso, G.Galligani, cit., p.2167, dove l'Autore ammette un suo precedente orientamento<br />
esattamente opposto, si veda in tal senso G.Galligani, in Giur.it, 1980, I, p.805.<br />
266 Cass.SS.UU., 18 dicembre 1979, n. 6568, in Foro it., 1980, n. 1007.<br />
89