Prescrizione e Decadenza nel Diritto del Lavoro - Fondazione Prof ...
Prescrizione e Decadenza nel Diritto del Lavoro - Fondazione Prof ...
Prescrizione e Decadenza nel Diritto del Lavoro - Fondazione Prof ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
legge.<br />
Conseguentemente il termine di prescrizione <strong>del</strong>l'azione risarcitoria riconosciuta al<br />
lavoratore non è quello quinquennale di cui all'art.2947 c.c., legato alle ipotesi di<br />
responsabilità aquiliana, ma quello ordinario decennale previsto dall'art.2946 c.c. e la<br />
decorrenza di tale termine varia a seconda <strong>del</strong>l'interesse che il lavoratore intende tutelare<br />
con la proposizione <strong>del</strong>la domanda di risarcimento: ancor prima <strong>del</strong> verificarsi degli eventi<br />
condizionanti l'erogazione <strong>del</strong>le prestazioni pensionistiche, il lavoratore infatti può<br />
decidere di agire, avvalendosi <strong>del</strong>la generica azione di condanna al risarcimento (ex<br />
art.1453), per la tutela <strong>del</strong>la propria posizione assicurativa 258 .<br />
A questo proposito, la Corte di Cassazione 259 aveva fatto ricorso alla nozione di aspettativa<br />
di diritto <strong>nel</strong> determinare il fondamento <strong>del</strong>l'azione a tutela <strong>del</strong>la posizione assicurativa; ma<br />
la dottrina 260 ha criticato questo orientamento ritenendo che debba in proposito invece<br />
riconoscersi un vero e proprio diritto soggettivo <strong>del</strong> lavoratore ad una regolare posizione<br />
assicurativa, scaturente in virtù <strong>del</strong>la causa stessa <strong>del</strong> contratto di lavoro subordinato, che<br />
configurandosi come negozio a prestazioni corrispettive vede come corrispettivo<br />
<strong>del</strong>l'obbligazione di prestare il lavoro subordinato, quella retributiva, comprendente anche<br />
le somme per i contributi previdenziali obbligatori.<br />
Il diritto <strong>del</strong> lavoratore alla regolarizzazione <strong>del</strong>la posizione assicurativa sorge pertanto al<br />
momento <strong>del</strong> verificarsi <strong>del</strong>l'omissione contributiva e proprio a partire da quel momento<br />
inizia a decorrere il termine di prescrizione per la promozione <strong>del</strong>l'azione ad esso relativa.<br />
Diversamente, <strong>nel</strong> caso in cui, in seguito all'omissione contributiva, il lavoratore intenda<br />
agire per la tutela <strong>del</strong> danno da perdita totale o parziale <strong>del</strong>la prestazione previdenziale (ex<br />
art.2116 c.c.), la prescrizione <strong>del</strong>la relativa azione non decorre dal momento <strong>del</strong>l'omissione<br />
contributiva bensì dal momento <strong>del</strong> verificarsi <strong>del</strong>la duplice condizione sospensiva<br />
rappresentata dall'inadempienza contributiva <strong>del</strong> datore e dalla maturazione <strong>del</strong> diritto alla<br />
prestazione previdenziale, cioè dal raggiungimento <strong>del</strong>l'età pensionabile o <strong>del</strong>la<br />
invalidità 261 .<br />
In realtà il tema <strong>del</strong>l’ individuazione <strong>del</strong> dies a quo <strong>del</strong>la prescrizione <strong>del</strong>l'azione<br />
risarcitoria ex art.2116 co.2 c.c. ha costituito oggetto di dibattito giurisprudenziale per<br />
258 In tal senso Cass.sez.lav., 15 giugno 2007, n. 13997, in Foro it., voce Previdenza sociale, n.565.<br />
259 In tal senso Cass. 10 giugno 1974, n.1720, in Giur.it., 1975, I, p.470 ss.<br />
260 Cfr.G. Galligani, L'omissione contributiva e il risarcimento <strong>del</strong> danno, in Lav.Prev., 1991, p.2137 ss.<br />
261 Vedi M.Miscione, Il rapporto di lavoro subordinato: garanzie <strong>del</strong> reddito, estinzione e tutela dei<br />
diritti, in <strong>Diritto</strong> <strong>del</strong> lavoro: commentario, F.Carinci(diretto da), Torino, 2007, p.729. In giurisprudenza:<br />
Cass.26 agosto 2003, n.12517, in Foro it., 2004, I, p.805; Cass. 25 ottobre 1997, n. 10528, in Rep.Foro it.,<br />
1997, voce Previdenza sociale, n.1058; Cass.12 gennaio 1991, n.13715, in Mass.Giur.civ., 1991, p.12.<br />
88