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Prescrizione e Decadenza nel Diritto del Lavoro - Fondazione Prof ...

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perdita <strong>del</strong> riposo settimanale non ha natura retributiva, ma risarcitoria, essendo diretta non<br />

a compensare la prestazione effettuata in quanto eccedente gli obblighi derivanti dal<br />

contratto, ma ad indennizzare il lavoratore <strong>del</strong>l'usura psico-fisica subita in conseguenza<br />

<strong>del</strong>la perdita <strong>del</strong> riposo.<br />

Da tale qualificazione risarcitoria la Corte di Cassazione ha quindi tratto precise<br />

conclusioni in termini di regime prescrizionale affermando che, le somme dovute al<br />

lavoratore sono soggette a prescrizione decennale decorrente anche in costanza di rapporto<br />

di lavoro e non invece alla prescrizione quinquennale ex art.2948 , n.4 c.c. che si riferisce<br />

esclusivamente a prestazioni periodiche derivanti da un’unica causa debendi, né tantomeno<br />

alla prescrizione quinquennale ex art.2947c.c. che vale solo per il risarcimento <strong>del</strong> danno<br />

aquiliano.<br />

Di orientamento completamente diverso quella giurisprudenza 257 , in verità ormai non tanto<br />

recente e comunque minoritaria, che ha ritenuto doversi sottoporre a prescrizione<br />

quinquennale ex art.2948 c.c. gli emolumenti da soppressione <strong>del</strong> riposo settimanale, in<br />

quanto voci ordinarie o straordinarie <strong>del</strong>la retribuzione. Tali emolumenti sarebbero infatti<br />

finalizzati, secondo tale ricostruzione, alla compensazione <strong>del</strong>la maggiore gravosità <strong>del</strong>la<br />

prestazione effettuata in un giorno che avrebbe dovuto esser interamente dedicato al riposo.<br />

1.2.2 Segue. <strong>Diritto</strong> al risarcimento dei danni da omissione contributiva<br />

Gli artt. 1 e 3 <strong>del</strong> R.D.L. n.636/1939 e l'art.2115 c.c. regolamentano l'obbligo contributivo,<br />

imponendo ai datori di lavoro il pagamento di una somma di danaro a titolo di contributi<br />

previdenziali in favore dei lavoratori che prestano la loro opera alle loro dipendenze.<br />

L'adempimento di tale obbligo determina a vantaggio dei prestatori di lavoro la<br />

costituzione <strong>del</strong>la posizione assicurativa presso un Istituto Previdenziale ed è pertanto il<br />

presupposto <strong>del</strong>l'attribuzione ai lavoratori medesimi <strong>del</strong>le prestazioni previdenziali.<br />

L'eventuale omesso od irregolare versamento dei contributi non può che incidere sulla<br />

posizione assicurativa <strong>del</strong> lavoratore; da ciò il configurarsi di una responsabilità in capo al<br />

datore per i danni cagionati, che si profila come ipotesi di responsabilità contrattuale in<br />

quanto frutto <strong>del</strong>la violazione di una specifica ed indisponibile obbligazione imposta dalla<br />

257 In tal senso Cass. 12 marzo 1996, n.2004, in Mass.giur.lav., 1996, p.37; in precedenza v. Cass. 13<br />

aprile 1993, n. 4363, in Mass.giur.lav., 1993.<br />

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