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Prescrizione e Decadenza nel Diritto del Lavoro - Fondazione Prof ...

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oggetto lo svolgimento di attività di ricerca da parte <strong>del</strong> dipendente; il dato differenziale<br />

risiederebbe <strong>nel</strong> diverso atteggiarsi <strong>del</strong> nesso sinallagmatico in conseguenza all'incidenza<br />

<strong>del</strong>l’invenzione rispetto alla prestazione dedotta in contratto.<br />

Per chiarire, la differenza sarebbe legata all'accettazione o meno da parte <strong>del</strong> datore<br />

<strong>del</strong>l'alea <strong>del</strong> raggiungimento <strong>del</strong>l'invenzione con conseguente pattuizione, ex ante, di uno<br />

specifico corrispettivo per il risultato inventivo solo <strong>nel</strong>la prima ipotesi ed invece<br />

attribuzione <strong>del</strong>l'equo premio solo ex post, al momento di effettiva realizzazione<br />

<strong>del</strong>l'invenzione <strong>nel</strong> secondo caso (invenzione aziendale).<br />

Dunque l'equo premio altro non sarebbe che una congrua remunerazione, proporzionata al<br />

valore <strong>del</strong>l'invenzione, chiamata a sopperire alla mancata previsione ex ante di uno<br />

specifico corrispettivo <strong>del</strong>l'eventuale risultato inventivo ed in quanto tale assoggettabile al<br />

regime di prescrizione quinquennale proprio dei diritti di natura retributiva.<br />

A questa visione si è però contrapposta quella <strong>del</strong>la dottrina 250 secondo cui, il vero dato<br />

distintivo tra le due fattispecie di cui all'art.23 r.d. 1127 <strong>del</strong> 1939 consiste <strong>nel</strong>l'oggetto<br />

<strong>del</strong>l'obbligazione assunta dal prestatore di lavoro: <strong>nel</strong>l’ipotesi di invenzione d'azienda non<br />

si accenna ad alcuna connessione con la mansione di ricerca, il che implica che l'eventuale<br />

res nova si configura come evento <strong>del</strong> tutto straordinario assolutamente estraneo<br />

all'obbligazione lavorativa.<br />

Il lavoratore avrà quindi diritto, <strong>nel</strong>l'eventualità di realizzazione di tale res nova, ad un<br />

equo premio cioè ad un’indennità finalizzata compensare l'inventore <strong>del</strong>la perdita dei diritti<br />

economici sulla sua scoperta che, quantunque occasionale ed imprevista, rimane pur<br />

sempre il risultato <strong>del</strong>l'adempimento e spetta al datore di lavoro.<br />

Anche secondo l'orientamento giurisprudenziale 251 ormai consolidatosi è da riconoscere<br />

carattere indennitario all'equo premio, in considerazione <strong>del</strong> fatto che la distinzione tra<br />

invenzioni di servizio ed aziendali discende esclusivamente dalla previsione o meno in<br />

contratto di una specifica voce retributiva: la sussistenza di una esplicita voce contrattuale<br />

relativa ad un emolumento destinato a remunerare l'attività inventiva non è più soltanto un<br />

criterio presuntivo ma bensì costitutivo <strong>del</strong>la fattispecie invenzione di servizio, così che<br />

l'eventuale invenzione non remunerata secondo contratto non può che configurarsi come<br />

250 In tal senso M.Buoncristiano, Contratto di ricerca, invenzioni <strong>del</strong> lavoratore e corresponsione<br />

<strong>del</strong>l'equo premio, in Nuova giur.civ.comm., 1998, I, p.356; G.Oppo, Creazione intellettuale, creazione<br />

industriale e diritti di utilizzazione economica, in Riv.dir.civ., 1969, I, p.11. In senso adesivo, più di recente,<br />

F.M.Mantovani, Brevetto ed equo premio: la Cassazione ritorna sul bilanciamento degli interessi<br />

<strong>del</strong>l'impresa e <strong>del</strong> dipendente-inventore, in Dir.lav., 2004, I, p.27 e ss.<br />

251 Cfr. Cass.19 luglio 2003, n.11305, in Riv.it.dir.lav., 2004,II, p.578, in senso adesivo a: Cass. 21<br />

luglio 1998, n.7161, in Dir.lav., 1999, II, p.354; Cass.6 novembre 2000, n. 14439, in Riv.it.dir.lav., 2001, II,<br />

p.680.<br />

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