Prescrizione e Decadenza nel Diritto del Lavoro - Fondazione Prof ...
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Altrettanto importanti, quanto alla definizione <strong>del</strong>l'ambito di applicazione <strong>del</strong> principio di<br />
differimento <strong>del</strong> decorso prescrizionale individuato dalla sentenza n.63 <strong>del</strong> 1966, sono poi<br />
le pronunce <strong>del</strong>la Corte di Cassazione relative ai rapporti di lavoro a termine, tra tutte la<br />
pronuncia <strong>del</strong>le SS.UU. <strong>del</strong>la Cassazione n.575 <strong>del</strong> 16 gennaio 2003 <strong>nel</strong>la quale si è<br />
affermato che: riguardo all'ipotesi di successione di contratti legittimi tra le medesime<br />
parti, la prescrizione iniziata a decorrere alla cessazione di un singolo rapporto prosegue<br />
regolarmente anche <strong>nel</strong> corso <strong>del</strong> successivo rapporto, ritenendosi che all’intrinseca<br />
precarietà propria dei rapporto a termine, non si riconnette alcuno stato di metus tale da<br />
giustificare il differimento <strong>del</strong> decorso prescrizionale; quanto all'ipotesi invece di<br />
successione di contratti illegittimi opera una conversione dei diversi contratti in un unico<br />
rapporto a tempo indeterminato e dunque, sebbene per effetto di una fictio iuris, si<br />
<strong>del</strong>ineano i presupposti (metus ed esistenza di un unico rapporto a tempo indeterminato),<br />
che portano ad escludere la decorrenza <strong>del</strong>la prescrizione fino alla cessazione <strong>del</strong> rapporto<br />
lavorativo.<br />
Se dunque per i crediti retributivi, dovendosi tra questi ricomprendere anche quelli da<br />
lavoro straordinario, per festività non domenicali, nonché le indennità di fine rapporto,<br />
opera la prescrizione breve quinquennale, con le conseguenti implicazioni in tema di<br />
decorrenza dei termini in costanza o meno di rapporto,per i diritti dei lavoratori che<br />
invece esulano dalla garanzia costituzionale di cui all'art.36, opera la prescrizione<br />
decennale, con decorrenza dal momento in cui il diritto può esser fatto valere, <strong>nel</strong> rispetto<br />
<strong>del</strong>la regola generale di cui all'art.2935 c.c.<br />
Tra le ipotesi di diritti dei prestatori di lavoro soggetti alla prescrizione decennale possiamo<br />
annoverare: il diritto all'equo premio, quale prestazione straordinaria di carattere<br />
indennitario corrisposta in riferimento al conseguimento di risultato inventivo altrettanto<br />
straordinario non rientrante <strong>nel</strong>l'attività dovuta dal prestatore; il diritto al risarcimento dei<br />
danni derivanti da responsabilità contrattuale <strong>del</strong> datore, in quanto frutto <strong>del</strong>la violazione<br />
di una specifica ed indisponibile obbligazione imposta dalla legge, quali ad esempio il<br />
diritto al risarcimento per mancato godimento <strong>del</strong> riposo settimanale quale violazione degli<br />
artt.36 Cost. e 2109 c.c., nonché il diritto al risarcimento da omissione contributiva per<br />
violazione degli artt. 1 e 3 <strong>del</strong> R.D.L. n.636/1939 e l'art.2115 c.c.,ed infine l'ipotesi di<br />
risarcimento dei danni da violazione <strong>del</strong>l'obbligo di sicurezza ex art.2087 c.c.<br />
È altresì soggetto al termine decennale il diritto alla qualifica superiore, di cui dopo i<br />
lunghi dibattiti dottrinali e giurisprudenziali viene ormai riconosciuta l'autonoma rilevanza<br />
quale diritto a sé stante.<br />
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