Prescrizione e Decadenza nel Diritto del Lavoro - Fondazione Prof ...
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lavoratore 246 .<br />
1.2. L'ambito di applicazione : Il diritto all'equo premio.<br />
Tra le ipotesi di diritti dei prestatori di lavoro sottoposti a prescrizione decennale è da<br />
annoverare il diritto all'equo premio, quale prestazione straordinaria di carattere<br />
indennitario corrisposta in riferimento al conseguimento di risultato inventivo altrettanto<br />
straordinario non rientrante <strong>nel</strong>l'attività dovuta dal prestatore.<br />
Per poter dare una giustificazione <strong>del</strong> suindicato regime prescrizionale ormai<br />
consolidatamente 247 ritenuto applicabile alla fattispecie in esame, occorre svolgere<br />
preventivamente un'analisi <strong>del</strong>le tipologie di invenzioni cui quest'ultima si ricollega,<br />
nonché degli orientamenti giurisprudenziali e dottrinari sviluppatisi <strong>nel</strong> tempo con<br />
riferimento alla determinazione <strong>del</strong>la natura stessa di questa prestazione.<br />
Partendo dal dato legislativo e precisamente dall'art 23 <strong>del</strong> r.d. 29 giugno 1939, n.1127 si<br />
nota che, <strong>nel</strong>l'assegnare i diritti di utilizzazione economica <strong>del</strong>le invenzioni conseguite<br />
<strong>nel</strong>l'esecuzione o <strong>nel</strong>l'adempimento di un contratto o di un rapporto al datore di lavoro, si è<br />
distinto tra invenzioni di servizio ed invenzioni di azienda: le prime ricorrono <strong>nel</strong> caso in<br />
cui si tratti di prestazioni, oggetto <strong>del</strong> contratto, aventi carattere inventivo e proprio per tale<br />
scopo retribuite; le seconde invece sono rappresentate dai ritrovati realizzati dal prestatore<br />
<strong>nel</strong>lo svolgimento <strong>del</strong> rapporto, pur non essendo oggetto <strong>del</strong> contratto né di apposita<br />
previsione retributiva.<br />
Dunque il diritto all'equo premio sorge solo in riferimento alle invenzioni aziendali, cioè<br />
solo ove l'attività inventiva sia una mera potenzialità 248 .<br />
La giurisprudenza, sino a qualche anno addietro 249 ha in verità accomunato le prestazioni<br />
economiche conseguenti alle due diverse tipologie di invenzioni, riconoscendo ad<br />
entrambe carattere retributivo: entrambe le fattispecie previste dall'art.23 r.d.1127 <strong>del</strong> 1939<br />
configurerebbero, secondo questa prospettiva, ipotesi di rapporti lavorativi aventi ad<br />
246 Cfr.S.Ciucciovino, La prescrizione dei diritti <strong>nel</strong> rapporto di lavoro, in <strong>Diritto</strong> e processo <strong>del</strong> lavoro<br />
e <strong>del</strong>la previdenza sociale, G.SantoroPassarelli (a cura di), Milano, 2009,P.1114.<br />
247 In tal senso Cass. 17 febbraio 2003, n. 11305, in Riv.giur.lav., 20004, II, p.303; Cass.6 dicembre<br />
2002, n. 17398, in Dir.lav., 2004, I, p.27.<br />
248 Cfr. T.Santulli , Le caratteristiche <strong>del</strong>l'invenzione legittimanti il diritto <strong>del</strong> lavoratore all'equo<br />
premio, in Riv.giur.lav., 2004, II, p.311 e ss., nota a Cass.17 febbraio 2003, n.11305.<br />
249 In tal senso Cass.28 giugno 2000, n.14439, in Dir.prat.lav., 2000, 17, p.1109; Cass. 5 novenbre<br />
1997, n. 10851 e Cass.21 luglio 1998, n. 7161, in Dir.lav., 1999, II, p.353.<br />
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