emendata dalla pronuncia n.63 <strong>del</strong> 1966. Allo stesso modo la giurisprudenza <strong>del</strong>la Corte di Cassazione, salvo rare pronunce in senso contrario 232 , si è espressa <strong>nel</strong> senso <strong>del</strong>la piena applicabilità <strong>del</strong>le prescrizioni presuntive (sia quella annuale che triennale) ai crediti di lavoro 233 . A questo proposito è necessario evidenziare che i crediti di lavoro, per poter essere assoggettati alle prescrizioni presuntive, devono esser dotati di due requisiti: natura retributiva e carattere di periodicità 234 . Quanto al primo requisito, indispensabile è quindi la riconducibilità degli emolumenti alla nozione di retribuzione, una nozione, in verità, non desumibile né dall'art.2099 c.c. (relativo alle forme retributive), né dall'art.36 Cost (relativo al solo principio di nozione giusta e sufficiente), ma che tuttavia, alla luce anche <strong>del</strong>la novella <strong>del</strong>l'art.2120 c.c., introdotta (con l'art.1 <strong>del</strong>la L.29 maggio 1982 n.297) ai fini <strong>del</strong> calcolo <strong>del</strong> T.f.r., è sicuramente oggi riferibile a tutti gli emolumenti, corrisposti a titolo non occasionale dal datore di lavoro, in dipendenza <strong>del</strong> rapporto di lavoro, comprese le prestazioni in natura, con la sola esclusione di quanto corrisposto a titolo di rimborso spese e a titolo risarcitorio. Quanto al secondo elemento, cioè la periodicità, è sufficiente prendere in considerazione la modalità temporale di corresponsione degli emolumenti secondo l'astratta previsione <strong>del</strong>la normativa di legge o contrattuale, in correlazione ad una prestazione lavorativa che si ripete <strong>nel</strong> tempo. Si hanno pertanto per i crediti retributivi periodicità mensili o plurimensili cui si ricollegano rispettivamente prescrizioni presuntive annuali o triennali; il primo caso è ad esempio quello <strong>del</strong>la retribuzione mensile, comprendente quanto corrisposto al prestatore , sia negli elementi fissi (paga base) che in quelli legati a specifiche modalità di svolgimento <strong>del</strong>le prestazioni (lavoro notturno , straordinario, festivo), in relazione alle ore di lavoro effettivamente svolte, ovvero quanto corrisposto in adempimento di obblighi di legge o di contratto, in una serie di ipotesi in cui la prestazione non viene effettivamente fornita (malattia, infortunio, gravidanza). Sono invece assoggettati a prescrizione presuntiva triennale, tutti i compensi retributivi a periodicità plurimensile, come ad esempio la tredicesima mensilità, la quattordicesima e tutte le altre mensilità supplementari, il premio di produzione e di rendimento ed in ogni caso tutto quello che viene corrisposto annualmente. 232 Si veda: Cass. 18 febbraio 1991, n. 1703, in Mass.giust.civ., 1991, II, p.784. 233 Così Cass.3 ottobre 1998, n.9825, in Riv.it.dir.lav., 1999, II, p.682. 234 Cfr.B.Miranda, Le prescrizioni presuntive <strong>nel</strong> rapporto di lavoro subordinato, Padova, 2001, p.49 ss. 78
Diversamente, non sono assoggettati ad alcuna prescrizione presuntiva i compensi retributivi corrisposti una tantum, in quanto privi <strong>del</strong>le caratteristiche <strong>del</strong>la periodicità: il premio di anzianità, di nuzialità, di natalità, l'indennità di trasferimento, l'equo premio corrisposto <strong>nel</strong>l'ipotesi di invenzione d'azienda, il T.f.r. Con riferimento al trattamento di fine rapporto però, l'eventuale previsione <strong>del</strong>la corresponsione annuale degli accantonamenti fa sì che la prestazione assuma le caratteristiche di periodicità annuale legittimanti l'applicabilità <strong>del</strong>la prescrizione presuntiva triennale, decorrente durante il rapporto di lavoro o dalla cessazione <strong>del</strong>lo stesso, a seconda che sussista o meno la stabilità <strong>del</strong> posto di lavoro 235 . 235 Così B.Miranda, cit., p.60. 79
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Bibliografia M.T.Albissini, Prescri
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G.Carullo, La decorrenza della pres
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C.Lombardo, La decorrenza della pre
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G.Pera: 1. Prescrizione e diritti d
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