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Prescrizione e Decadenza nel Diritto del Lavoro - Fondazione Prof ...

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emendata dalla pronuncia n.63 <strong>del</strong> 1966.<br />

Allo stesso modo la giurisprudenza <strong>del</strong>la Corte di Cassazione, salvo rare pronunce in senso<br />

contrario 232 , si è espressa <strong>nel</strong> senso <strong>del</strong>la piena applicabilità <strong>del</strong>le prescrizioni presuntive<br />

(sia quella annuale che triennale) ai crediti di lavoro 233 .<br />

A questo proposito è necessario evidenziare che i crediti di lavoro, per poter essere<br />

assoggettati alle prescrizioni presuntive, devono esser dotati di due requisiti: natura<br />

retributiva e carattere di periodicità 234 .<br />

Quanto al primo requisito, indispensabile è quindi la riconducibilità degli emolumenti alla<br />

nozione di retribuzione, una nozione, in verità, non desumibile né dall'art.2099 c.c.<br />

(relativo alle forme retributive), né dall'art.36 Cost (relativo al solo principio di nozione<br />

giusta e sufficiente), ma che tuttavia, alla luce anche <strong>del</strong>la novella <strong>del</strong>l'art.2120 c.c.,<br />

introdotta (con l'art.1 <strong>del</strong>la L.29 maggio 1982 n.297) ai fini <strong>del</strong> calcolo <strong>del</strong> T.f.r., è<br />

sicuramente oggi riferibile a tutti gli emolumenti, corrisposti a titolo non occasionale dal<br />

datore di lavoro, in dipendenza <strong>del</strong> rapporto di lavoro, comprese le prestazioni in natura,<br />

con la sola esclusione di quanto corrisposto a titolo di rimborso spese e a titolo risarcitorio.<br />

Quanto al secondo elemento, cioè la periodicità, è sufficiente prendere in considerazione<br />

la modalità temporale di corresponsione degli emolumenti secondo l'astratta previsione<br />

<strong>del</strong>la normativa di legge o contrattuale, in correlazione ad una prestazione lavorativa che si<br />

ripete <strong>nel</strong> tempo.<br />

Si hanno pertanto per i crediti retributivi periodicità mensili o plurimensili cui si<br />

ricollegano rispettivamente prescrizioni presuntive annuali o triennali; il primo caso è ad<br />

esempio quello <strong>del</strong>la retribuzione mensile, comprendente quanto corrisposto al prestatore ,<br />

sia negli elementi fissi (paga base) che in quelli legati a specifiche modalità di svolgimento<br />

<strong>del</strong>le prestazioni (lavoro notturno , straordinario, festivo), in relazione alle ore di lavoro<br />

effettivamente svolte, ovvero quanto corrisposto in adempimento di obblighi di legge o di<br />

contratto, in una serie di ipotesi in cui la prestazione non viene effettivamente fornita<br />

(malattia, infortunio, gravidanza).<br />

Sono invece assoggettati a prescrizione presuntiva triennale, tutti i compensi retributivi a<br />

periodicità plurimensile, come ad esempio la tredicesima mensilità, la quattordicesima e<br />

tutte le altre mensilità supplementari, il premio di produzione e di rendimento ed in ogni<br />

caso tutto quello che viene corrisposto annualmente.<br />

232 Si veda: Cass. 18 febbraio 1991, n. 1703, in Mass.giust.civ., 1991, II, p.784.<br />

233 Così Cass.3 ottobre 1998, n.9825, in Riv.it.dir.lav., 1999, II, p.682.<br />

234 Cfr.B.Miranda, Le prescrizioni presuntive <strong>nel</strong> rapporto di lavoro subordinato, Padova, 2001, p.49<br />

ss.<br />

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