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Prescrizione e Decadenza nel Diritto del Lavoro - Fondazione Prof ...

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Nell'ipotesi di ingiustificata risoluzione ante tempus , viene infatti accordato al lavoratore<br />

un risarcimento <strong>del</strong> danno pari alla retribuzione che sarebbe stata percepita fino alla<br />

scadenza <strong>del</strong> contratto; quanto alla possibilità di rinnovazione, invece, il lavoratore è<br />

ulteriormente garantito dalla previsione di un diritto di precedenza <strong>nel</strong>le successive<br />

assunzioni presso la stessa azienda; diritto che, seppure abolito ex art.10, comma 9, d.lgs.<br />

6.9.2001, n.368, viene tuttora riconosciuto, tramite l'intervento <strong>del</strong>l'autonomia collettiva ,<br />

ai lavoratori a termine stagionali ed a quelli assunti per le “punte” di attività 218 .<br />

Sulla base di tutte queste prerogative, non ci sarebbero motivi, secondo la Cassazione, per<br />

individuare la necessità di un ulteriore sostegno (quale potrebbe essere il principio di non<br />

decorrenza introdotto con la sentenza n.63 <strong>del</strong> 1966), a favore <strong>del</strong>la debolezza socio-<br />

economica <strong>del</strong> lavoratore a termine 219 .<br />

7.3. Segue. La decorrenza <strong>del</strong>la prescrizione <strong>nel</strong>l'ipotesi di successione di contratti a<br />

termine illegittimi.<br />

Le Sezioni Unite <strong>del</strong>la Cassazione non si sono limitate, attraverso la sentenza n. 575 <strong>del</strong> 16<br />

gennaio 2003, a prendere in considerazione la questione <strong>del</strong>la prescrizione in riferimento<br />

alla successione di contratti a termine legittimi, ma sono intervenute altresì in tema di<br />

successione di contratti a termine in sé e per sé illegittimi o che comunque, pur<br />

singolarmente legittimi, vengano a risultare collegati, <strong>nel</strong>la loro pluralità, dall'intento<br />

fraudolento di eludere disposizioni di legge sul contratto a termine.<br />

In questi casi si opera una conversione dei diversi contratti in un unico rapporto a tempo<br />

indeterminato per effetto <strong>del</strong>la sentenza pronunciata a seguito <strong>del</strong>l'azione di nullità esperita<br />

dal lavoratore ex art.1419 c.c., dunque si viene ad instaurare ope legis una situazione in cui<br />

le parti saranno reciprocamente vincolate in un rapporto lavorativo senza limiti di tempo.<br />

Ne consegue che, sebbene per fictio iuris, si <strong>del</strong>ineano i presupposti (metus ed esistenza di<br />

un unico rapporto a tempo indeterminato), che portano ad escludere la decorrenza <strong>del</strong>la<br />

prescrizione fino alla cessazione <strong>del</strong> rapporto lavorativo; cessazione che funge quindi da<br />

218 Cfr. C.Lombardo, La decorrenza <strong>del</strong>la prescrizione dei crediti retributivi <strong>nel</strong>la successione di<br />

contratti a termine legittimi, in Nuova Giur.civ.comm., 2004, I., p.187; B.Piccinini, Dies a quo <strong>nel</strong>l'ipotesi di<br />

prescrizione di crediti retributivi inerenti una pluralità di contratti a termine, legittimi ed efficaci, in Giur.it.,<br />

2004, III, p.2082<br />

219 Cfr. B.Grandi, op.cit., p.263;<br />

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