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Prescrizione e Decadenza nel Diritto del Lavoro - Fondazione Prof ...

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A conforto <strong>del</strong>le proprie ragioni, le SS.UU. hanno richiamato un precedente <strong>del</strong> Giudice<br />

<strong>del</strong>la leggi (Corte Cost., 20 novembre 1969, n.143) che aveva evidenziato una diversità tra<br />

le situazioni fattuali dei lavoratori a tempo determinato e di quelli a tempo indeterminato,<br />

chiarendo che: le assunzioni temporanee hanno un carattere precario e la rinnovazione <strong>del</strong><br />

rapporto non ha un carattere di normalità ma è una mera eventualità; costituendo di contro<br />

la non rinnovazione, un evento inerente la natura stessa <strong>del</strong> rapporto a tal punto che la sua<br />

previsione non può determinare <strong>nel</strong> lavoratore il timore che invece al licenziamento è<br />

riconducibile <strong>nel</strong> caso di lavoro a tempo indeterminato.<br />

Il timore <strong>del</strong>la mancata rinnovazione non è affatto equiparabile al timore <strong>del</strong> licenziamento<br />

che, avendo a differenza <strong>del</strong>la prima, un carattere incerto, genera una situazione di vera<br />

soggezione psicologica nei confronti <strong>del</strong> datore 216 .<br />

Pertanto a detta <strong>del</strong>la Corte di Cassazione è dall'intrinseca precarietà, cui non si riconnette<br />

alcuno stato di metus, che innanzitutto discende la ratio giustificatrice <strong>del</strong>la diversa<br />

disciplina, in tema di prescrizione dei crediti retributivi, accordata ai lavoratori assunti a<br />

tempo determinati.<br />

Le ulteriori argomentazioni addotte 217 a sostegno <strong>del</strong>la tesi esposta <strong>nel</strong>la suindicata<br />

sentenza sono legate al concetto di tassatività <strong>del</strong>le cause di sospensione e alla particolare<br />

tutela giurisdizionale accordata ai lavoratori a temine.<br />

Quanto alla prima argomentazione la Cassazione ha sostenuto che, il fatto di ritenere che la<br />

rinnovazione di un contratto a termine possa integrare un'ipotesi di sospensione <strong>del</strong>la<br />

prescrizione contribuirebbe ad intaccare il principio di tassatività <strong>del</strong>le cause di<br />

sospensione.<br />

Nel nostro ordinamento non esiste infatti alcuna norma giuridica che impedisca il decorso<br />

dei termini prescrizionali dei diritti retributivi in pendenza di un successivo rapporto di<br />

lavoro e sarebbe <strong>del</strong> tutto impossibile ricondurre tale ipotesi in quelle di sospensione <strong>del</strong>la<br />

prescrizione per i rapporti tra le parti (ex art.2941c.c.) o per condizioni <strong>del</strong> titolare (ex<br />

art.2942c.c.) .<br />

Infine, le SS.UU. hanno argomentato il principio di decorrenza <strong>del</strong>la prescrizione <strong>nel</strong>la<br />

successione legittima di rapporti a termine sulla base <strong>del</strong>le garanzie riconosciute <strong>nel</strong><br />

rapporto a termine sia sotto il profilo <strong>del</strong> licenziamento che <strong>del</strong>la possibile prosecuzione<br />

<strong>del</strong> rapporto de quo.<br />

216 Cfr. C.Lombardo, La decorrenza <strong>del</strong>la prescrizione dei crediti retributivi <strong>nel</strong>la successione di<br />

contratti a termine legittimi, in Nuova Giur.civ.comm., 2004, I, p.177 ss.<br />

217 Per un'analisi <strong>del</strong>le argomentazioni <strong>del</strong>la sentenza n.6107, si veda :<br />

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