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Prescrizione e Decadenza nel Diritto del Lavoro - Fondazione Prof ...

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prescrizione iniziata a decorrere alla cessazione di un singolo rapporto prosegua<br />

regolarmente anche <strong>nel</strong> corso <strong>del</strong> successivo.<br />

Si è infatti criticato l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con la pronuncia<br />

n.6107, ritenendo che, l'idea <strong>del</strong>l'inutilità <strong>del</strong> periodo intercorrente fra successivi rapporti a<br />

termine, ai fini <strong>del</strong> decorso <strong>del</strong> quinquennio, non abbia alcun senso tanto più che la<br />

configurazione <strong>del</strong> nuovo rapporto lavorativo quale causa di interruzione <strong>del</strong>la prescrizione<br />

è totalmente al di fuori <strong>del</strong>le previsioni legislative in tema, è completamente avulso dal<br />

nostro ordinamento 212 .<br />

Ciò non basta, perché si è altresì criticata la sentenza n.6107, in considerazione <strong>del</strong> fatto<br />

che tale scelta configurerebbe un eccessivo discostamento dalla decisione assunta in una<br />

materia affine, cioè quella <strong>del</strong> decorso <strong>del</strong> termine decadenziale di cui all'art.2113<br />

<strong>nel</strong>l'ipotesi di legittima e sostanziale novazione di contratti a termine. A riguardo, infatti la<br />

Corte si era espressa sostenendo che il termine di sei mesi “decorrerà dal momento di<br />

estinzione <strong>del</strong> primo rapporto e non dalla data di estinzione <strong>del</strong> rapporto nato<br />

dall'immediata riassunzione” 213 .<br />

7.2. Segue. L 'intervento <strong>del</strong>le Sezioni Unite: la sentenza 16 gennaio 2003, n.575.<br />

Sposando il filone interpretativo legato alla soluzione formalista 214 , le Sezioni Unite sono<br />

intervenute a risolvere la <strong>del</strong>icata questione <strong>del</strong>la decorrenza <strong>del</strong> termine prescrizionale dei<br />

crediti retributivi <strong>nel</strong>la successione legittima di una pluralità di contratti a termine, con la<br />

pronuncia <strong>del</strong> 16 gennaio 2003, n. 575 215 .<br />

Attraverso tale sentenza si è infatti escluso seccamente qualsiasi impedimento alla<br />

decorrenza <strong>del</strong>la prescrizione, distinguendosi con chiarezza la posizione <strong>del</strong> lavoratore a<br />

tempo indeterminato instabile, caratterizzata dal timore <strong>del</strong> licenziamento e pertanto<br />

soggetta al principio introdotto con la sentenza n. 63 <strong>del</strong> 1966, dalla posizione <strong>del</strong><br />

lavoratore a termine, caratterizzata dall'originaria consapevolezza <strong>del</strong> pattuito termine di<br />

durata <strong>del</strong> rapporto e pertanto lungi dall'esser sottoposta ad alcun metus.<br />

212 Questa la critica di B.Brattoli, cit., p.396, in commento alla sentenza <strong>del</strong>la Corte di Cass.19<br />

dicembre 1978, n.6107.<br />

213 Cfr. Cass.24 marzo 1960, n.616, in Foro it., 1961, I, 113.<br />

214 Sulla distinzione tra orientamento giurisprudenziale formalista e garantista si veda: B.Grandi,<br />

<strong>Prescrizione</strong> e rapporti a termine, in Dir.Lav., 2004, p.257 ss.<br />

215 Cass.SS.UU., 16 gennaio 2003, n. 375, in Giur.it., 2004, III, p.2082<br />

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