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Prescrizione e Decadenza nel Diritto del Lavoro - Fondazione Prof ...

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7.1 Segue. Le posizioni <strong>del</strong>la dottrina<br />

Agli altalenanti indirizzi <strong>del</strong>la Corte di Cassazione in tema di decorrenza <strong>del</strong>la prescrizione<br />

nei contratti a termine, si è accompagnata una variegata congerie di opinioni dottrinarie<br />

sul tema.<br />

C'è chi 208 per esempio, ha ritenuto perfettamente applicabile il principio contenuto <strong>nel</strong>la<br />

sentenza n.63 <strong>del</strong> 1966 sul rilievo che, il giudice costituzionale con la sua pronuncia non si<br />

sarebbe limitato a differire alla cessazione <strong>del</strong> rapporto il dies a quo la prescrizione inizia<br />

a decorrere, ma avrebbe affermato un principio molto più incisivo, rappresentato dalla<br />

assoluta incompatibilità tra decorso <strong>del</strong>la prescrizione e pendenza di un qualsivoglia<br />

rapporto di lavoro.<br />

In tale ottica, se quindi il decorso <strong>del</strong>la prescrizione è impedito (a causa <strong>del</strong> metus <strong>del</strong><br />

lavoratore) in costanza di un rapporto privo di stabilità reale, analogo effetto si dovrebbe<br />

verificare quando, pur essendo iniziata a decorrere, la prescrizione venga a scadere <strong>nel</strong><br />

corso di un nuovo rapporto instaurato tra le medesime parti.<br />

All'interno di questo orientamento vi è, però, chi ritiene non <strong>del</strong> tutto irrilevante ai fini <strong>del</strong><br />

decorso <strong>del</strong>la prescrizione il tempo intercorrente tra i diversi rapporti a termine,<br />

configurandosi l'instaurazione <strong>del</strong> successivo rapporto secondo alcuni come causa di<br />

sospensione, 209 di interruzione secondo altri 210 ; <strong>nel</strong> primo caso vengono dunque considerati<br />

cumulabili gli intervalli intercorrenti tra un rapporto a termine e il successivo; <strong>nel</strong> secondo,<br />

il termine riprenderà a decorrere ex novo dalla cessazione <strong>del</strong>l'ultimo dei contratti <strong>del</strong>la<br />

serie.<br />

Altra parte <strong>del</strong>la dottrina 211 si è al contrario espressa ritenendo <strong>del</strong> tutto inapplicabile<br />

all'ipotesi di successione di contratti a termine, il principio di non decorrenza previsto<br />

dalla sentenza n.63 <strong>del</strong> 1966.<br />

Quel che rileva è solamente la sussistenza di una effettiva soluzione di continuità fra l'uno<br />

e l'altro rapporto, per modo che ciascuno di essi abbia una propria autonomia e la<br />

208 In tal senso si è espresso A.Maresca, La prescrizione dei crediti di lavoro,Milano, 1983, p.307.<br />

209 È questa la tesi di M. Buoncristiano, Ancora in tema di prescrizione dei crediti di lavoro, in<br />

Riv.dir.civ., 1997, II, p.11<br />

210 Questa la visione di F.Santoro Passarelli, Dottrine generali <strong>del</strong> diritto civile, Napoli, 1966, p.117.<br />

211 In tal senso: A.Aranguren, La tutela dei diritti dei lavoratori, Padova, 1981, pp.2855 e 286;<br />

B.Brattoli, Decorrenza <strong>del</strong>la prescrizione dei crediti <strong>del</strong> lavoratore <strong>nel</strong>l'ipotesi di successivi rapporti con lo<br />

stesso datore di lavoro, in Mass.giur.lav., 1979, p.396; Id., Ancora sulla decorrenza <strong>del</strong>la prescrizione dei<br />

crediti <strong>del</strong> lavoratore <strong>nel</strong>l'ipotesi di successivi rapporti con lo stesso datore di lavoro, ivi, 1980, p.256.<br />

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