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Prescrizione e Decadenza nel Diritto del Lavoro - Fondazione Prof ...

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configurata una situazione di metus; diversamente, qualora le prestazioni avessero dato<br />

luogo a tanti distinti rapporti lavorativi, alla fine di ognuno di essi sarebbe iniziato il<br />

decorso <strong>del</strong> termine prescrizionale.<br />

In verità la sentenza n.3059 nulla diceva in tema di “scadenza” <strong>del</strong>la prescrizione, ma<br />

l'impostazione in essa contenuta ha poi influenzato la successiva pronuncia n. 5937 204 <strong>nel</strong>la<br />

quale si è stabilito che, il principio di non decorrenza <strong>del</strong>la prescrizione non si possa<br />

applicare al caso di rapporti plurimi stagionali, ciascuno dei quali si sia esaurito col<br />

compimento <strong>del</strong>l'attività lavorativa per cui era stato instaurato; <strong>nel</strong> caso in cui quindi,<br />

conclusosi un rapporto, si verifichi una riassunzione ad esempio a distanza di due o tre<br />

anni, nessuna variazione subirà il decorso prescrizionale (già iniziato) relativo al primo<br />

rapporto: la prescrizione dei diritti derivanti dal rapporto precedente ormai cessato<br />

continuerà a decorrere <strong>nel</strong> successivo rapporto ed avrà fine <strong>nel</strong> termine indicato dalla<br />

legge.<br />

L'eventuale e successivo rapporto, legittimamente distinto dal precedente, non costituirà<br />

quindi causa interruttiva di una prescrizione di diritti ad esso completamente estranei.<br />

È facile dunque notare come <strong>nel</strong> corso degli anni la Corte di Cassazione abbia assunto<br />

posizioni a dir poco altalenanti in tema di applicabilità <strong>del</strong> principio di differimento in<br />

materia di effetti prescrizionali derivanti da rinnovo di contratti a termine, anche se, <strong>nel</strong><br />

complesso le diverse pronunce sembrano potersi essenzialmente ricondurre a due grandi<br />

filoni interpretativi: da una parte quello formalista, dall'altro quello garantista 205 .<br />

Secondo l'ipotesi formalista 206 ogni rapporto a termine è stato considerato come autonomo<br />

ed a sé stante ed in quanto tale privo di ripercussione alcuna sul decorso prescrizionale<br />

relativo ad un eventuale precedente contratto.<br />

Secondo il filone garantista 207 , all’opposto, si è ritenuto di potersi giustificare, <strong>nel</strong><br />

susseguirsi di rapporti con lo stesso datore, l'applicabilità <strong>del</strong>la tutela data dalla<br />

sospensione dei termini prescrizionali, sul rilievo <strong>del</strong>la sussistenza <strong>del</strong>la situazione di<br />

soggezione psicologica relativamente al rinnovo <strong>del</strong>l'obbligo lavorativo.<br />

204 Cass.14 novembre 1979, n.5937, in Mass.giur.lav., 1980, p. 255, con nota di B.Brattoli.<br />

205 La bipartizione è indicata da B.Grandi, <strong>Prescrizione</strong> e rapporti a termine, in Dir.lav., 2004, p.258.<br />

206 In questo senso si vedano: Cass.2 luglio1999, n.6852 in Giur.it.Mass., 1999, p.804; Cass. 16<br />

dicembre 1995, n.12872, in Giur.it.Mass., 1995, p.1322; Cass. 9 maggio 1995, n. 5033, in Giust. Civ. 1996,<br />

I, 3015.<br />

207 In questo senso si vedano: Cass.10 aprile 2000, n. 437, in Giur.it.Mass., 2000, p.437;Cass. 15<br />

dicembre 1997, n. 12665, in Riv.it.dir.lav.,1998, II, p.546; Cass. 22 febbraio 1995, n. 2020, in Mass.Giur.lav.,<br />

1995, p.231;<br />

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