Prescrizione e Decadenza nel Diritto del Lavoro - Fondazione Prof ...
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situazione di soggezione socio-economica cui non può non ricollegarsi il differimento <strong>del</strong><br />
termine prescrizionale dei crediti retributivi.<br />
La Suprema Corte ha rilevato pertanto che, <strong>del</strong> tutto incostituzionale (in relazione all'art.36<br />
Cost) sarebbe procedere ad un’interpretazione differenziata tra il metus <strong>del</strong> lavoratore di<br />
fronte al potere di recesso <strong>del</strong> datore e la situazione <strong>del</strong> prestatore di fatto, sottoposto alla<br />
più assoluta libertà <strong>del</strong> datore di rifiutare la sua prestazione 199 .<br />
Le pronunce in materia di rapporti di fatto si configurano inoltre come emblematiche <strong>del</strong><br />
più recente orientamento <strong>del</strong> Supremo Collegio in materia di accertamento <strong>del</strong>la stabilità di<br />
un qualsivoglia rapporto di lavoro (e <strong>del</strong>la conseguente disciplina sul decorso <strong>del</strong>la<br />
prescrizione applicabile) 200 .<br />
In proposito la Cassazione ha infatti puntualizzato che il requisito <strong>del</strong>la stabilità da cui<br />
dipende la decorrenza <strong>del</strong> termine quinquennale di prescrizione in costanza di rapporto,<br />
vada verificata avendo riguardo al concreto atteggiarsi <strong>del</strong> rapporto medesimo ed alla<br />
configurazione che di esso ne danno le parti <strong>nel</strong> corso <strong>del</strong>l'effettivo svolgimento,<br />
dipendendo solo da ciò la rilevabilità di una effettiva situazione psicologica di metus <strong>del</strong><br />
lavoratore, tale da impedirgli di esercitare i propri diritti nei confronti <strong>del</strong> datore.<br />
Dunque,secondo la Corte ai fini <strong>del</strong>la qualificazione di un rapporto come stabile o no, non<br />
costituisce elemento decisivo: né la volontà <strong>del</strong>le parti, che può trovare espressione anche<br />
<strong>nel</strong>l'utilizzo di un preciso nomen iuris per definire il rapporto; né tantomeno la normativa<br />
garantistica che il giudice eventualmente ex post dovesse riconoscere applicabile con<br />
effetto retroattivo al lavoratore ore; l'unica cosa davvero rilevante è la configurazione <strong>del</strong><br />
comportamento tenuto <strong>nel</strong>lo svolgimento <strong>del</strong> rapporto di lavoro.<br />
A questo proposito pertanto, un eventuale modificazione <strong>del</strong>la qualificazione di un<br />
rapporto per effetto di un negozio novativo, rileverà sul piano <strong>del</strong>la stabilità da<br />
riconoscersi o meno al rapporto novato, solo se, trattandosi ad esempio di passaggio da<br />
rapporto subordinato a rapporto autonomo, alla volontà <strong>del</strong>le parti si accompagni un<br />
effettivo mutamento <strong>nel</strong>lo svolgimento <strong>del</strong>le prestazione lavorativo, in primis, venga meno<br />
l'assoggettamento <strong>del</strong> lavoratore al potere direttivo e disciplinare <strong>del</strong> datore di lavoro<br />
(elemento distintivo <strong>del</strong>la subordinazione) 201 .<br />
Non sono, tuttavia, mancate pronunce, ad ogni modo isolate, in cui la Suprema Corte ha al<br />
199 Così si è espressa la Cass.12 novembre 2007, n.23472, in Arg.dir.lav., 2008, p.1166.<br />
200 Per una breve analisi in proposito: S.Ciucciovino, La prescrizione dei diritti <strong>nel</strong> rapporto di lavoro,<br />
in <strong>Diritto</strong> e processo <strong>del</strong> lavoro e <strong>del</strong>la previdenza sociale, G.SantoroPassarelli (a cura di), Milano, 2009,<br />
p.1108.<br />
201 Così Cass.20 maggio 2002, n.7310, in Not.giur.lav., 2002, p.635.<br />
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