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Prescrizione e Decadenza nel Diritto del Lavoro - Fondazione Prof ...

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comunque assicurata attraverso l'ordine di reintegrazione <strong>nel</strong> posto di lavoro emesso dal<br />

giudice.<br />

Infatti si configura 183 sempre e comunque per effetto <strong>del</strong>la sentenza di reintegrazione, un<br />

diritto soggettivo alla continuazione <strong>del</strong> rapporto lavorativo, ripristinato dalla data <strong>del</strong><br />

licenziamento senza che peraltro si configuri soluzione di continuità <strong>del</strong>la sua persistenza<br />

giuridica.<br />

Pertanto, il datore di lavoro è tenuto a pagare comunque le retribuzioni dovute al lavoratore<br />

in virtù <strong>del</strong> ripristinato originario rapporto di lavoro: quand'anche il datore dovesse<br />

omettere di comunicare in concreto al prestatore l'invito a riprendere servizio, il rapporto di<br />

lavoro manterrà la sua giuridica esistenza con il conseguente obbligo di corrispondere al<br />

dipendente le retribuzioni, finché non divenga operativa un'ulteriore specifica causa di<br />

risoluzione <strong>del</strong> rapporto.<br />

Dunque, nonostante i rilievi critici suindicati, non si pare revocabile in dubbio il principio<br />

affermato dall'ormai consolidata giurisprudenza <strong>del</strong>la Corte di Cassazione e <strong>del</strong>la Corte<br />

Costituzionale: il termine di prescrizione decorre in costanza di rapporto di lavoro dotato di<br />

stabilità, una stabilità correlata alla particolare tutela offerta contro il licenziamento, cioè<br />

alla sindacabilità da parte <strong>del</strong> giudice sui motivi di recesso e all’eventuale conseguente<br />

pronuncia <strong>del</strong>l'ordine di reintegrazione.<br />

4. Decorrenza <strong>del</strong>la prescrizione e parasubordinazione<br />

Perplessità sono sorte in merito all'applicabilità <strong>del</strong>la disciplina <strong>del</strong> differimento <strong>del</strong>la<br />

decorrenza <strong>del</strong>la prescrizione alla cessazione <strong>del</strong> rapporto di lavoro, quanto ai crediti<br />

retributivi dei lavoratori parasubordinati; ciò essenzialmente in connessione al problema<br />

<strong>del</strong>la qualificazione giuridica stessa dei rapporti parasubordinati (come di natura autonoma<br />

o subordinata) e, più in generale, <strong>del</strong>la identificazione <strong>del</strong> quadro normativo ad essi<br />

applicabile.<br />

Se la questione è ormai pacifica in giurisprudenza, essendo la Suprema Corte 184 più volte<br />

intervenuta ad affermare la sostanziale equiparazione al rapporto di lavoro autonomo,<br />

183 Cass. S.U., 28 aprile 1975, n.1618, in Mass.giur.lav., 1976, 46.<br />

184 Cass.3 luglio 2001, n.13323, in Riv.it.dir.lav., 2002, I, p.266; Cass.16gennaio 1999, in Mass.giur.lav,<br />

1999; Cass.21 gennaio 1998, n.531, in Ragiusan, 1998, 256.<br />

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