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Prescrizione e Decadenza nel Diritto del Lavoro - Fondazione Prof ...

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disciplina la quale sul piano sostanziale, subordini la legittimità e l'efficacia <strong>del</strong>la<br />

risoluzione alla sussistenza di circostanze obiettive e predeterminate e, sul piano<br />

processuale affidi al giudice il sindacato su tale circostanza e la possibilità di rimuovere gli<br />

effetti <strong>del</strong> licenziamento illegittimo”.<br />

Tale pronuncia non è comunque andata esente da critiche; la Corte di Cassazione è stata<br />

infatti tacciata 179 di totale incoerenza nonché insipienza <strong>nel</strong>la misura in cui attraverso la<br />

sua pronuncia ha, da un lato dichiarato l'indisponibilità e la definitività degli effetti <strong>del</strong>le<br />

sentenza dichiarative di illegittimità costituzionale, sostenendo che la Corte Costituzionale<br />

non possa in alcun modo vincolare gli organi giurisdizionali con le interpretazioni<br />

autentiche di propri giudizi, né far rivivere disposizioni che essa stessa ha eliminato<br />

dall’ordinamento configurandole come illegittime, ma dall'altro ha poi statuito esattamente<br />

il contrario aggiungendo che la Corte possa precisare il pensiero già espresso o colmare<br />

eventuali precedenti omissioni, come per l'appunto sarebbe avvenuto <strong>nel</strong> caso <strong>del</strong>la<br />

sentenza n.174 in relazione alla precedente n.63/1966.<br />

Successivamente nuovi interventi <strong>del</strong>la Corte di Cassazione si sono resi necessari in<br />

seguito alle pronunce <strong>del</strong>la Corte Costituzionale emanate <strong>nel</strong> 1979.<br />

Il giudice costituzionale ha pronunciato ben sei sentenze 180 e due ordinanze tornando in<br />

tema di prescrizione, affidando al giudice <strong>del</strong>la controversia individuale di lavoro il<br />

compito di verificare il modo in cui regolamenti e contratti collettivi assicurassero ai<br />

dipendenti la stabilità, nonché di annullare l'avvenuto licenziamento e procedere alla<br />

completa reintegrazione <strong>nel</strong>la posizione giuridica preesistente.<br />

È su quest'ultimo punto che si sono sviluppate una serie di perplessità fra i giudici di<br />

merito 181 i quali, ritenendo insuscettibile di esecuzione in forma specifica l'obbligo di<br />

reintegrazione <strong>del</strong> lavoratore, sono giunti a negare il carattere <strong>del</strong>la stabilità per i rapporti<br />

di lavoro privato, escludendo pertanto, anche la decorrenza <strong>del</strong>la prescrizione in corso di<br />

questi.<br />

La Corte di Cassazione 182 , allora, ferma sulla precedente pronuncia <strong>del</strong>le Sezioni unite, è<br />

intervenuta sostenendo che i giudici di merito avevano messo in risalto un elemento di<br />

fatto <strong>del</strong> tutto irrilevante rispetto alla persistenza giuridica <strong>del</strong> rapporto di lavoro,<br />

179 Questa la critica di U.Natoli, L'art.136 <strong>del</strong>la Costituzione e la Corte di Cassazione, in Riv.giur.lav.,<br />

1976, II, p.268.<br />

180 Corte Cost., 1 giugno 1979, nn.40,41; Corte Cost., 18 giugno 1979, nn.42, 43, 44, 45, tutte in Riv.<br />

giur. lav., 1979, II, 377.<br />

181 Trib.Genova, 29 gennaio 1980, in Riv.giur.lav., 1980, II, p.101; Trib.Padova, 31 maggio 1978, in<br />

Riv.giur.lav., 1978, II, p.833.<br />

182 Cass.11 gennaio 1984, n.210, in Mass. giur. lav., 1984, 66; Cass, S.U. 13 febbraio 1984, n.1073, in<br />

Or. giur. lav., 1984, 950.<br />

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