Prescrizione e Decadenza nel Diritto del Lavoro - Fondazione Prof ...
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scalpore <strong>nel</strong> caso in cui quest'ultima si fosse configurata come una semplice pronuncia di<br />
“interpretazione”; trattandosi, invece, di una dichiarazione di illegittimità costituzionale, il<br />
contenuto <strong>del</strong>la sentenza n.174 si configurava come un vero e proprio ripristino <strong>del</strong>la<br />
regola dichiarata illegittima, in violazione quindi all'art. 136 <strong>del</strong>la Costituzione <strong>nel</strong> senso<br />
indicato dalla pronuncia <strong>del</strong>la stessa Corte costituzionale n. 88 <strong>del</strong> 1966.<br />
Quest'ultima poneva il divieto erga omnes a che una norma dichiarata illegittima fosse<br />
assunta come criterio di qualificazione di fatti, atti o situazioni; ne conseguiva che l'art<br />
136 Cost. sarebbe stato violato, non solo se una norma espressamente avesse dichiarato la<br />
conservazione di efficacia di una norma già dichiarata illegittima, ma anche se una legge ,<br />
per il modo di provvedere su fattispecie precedenti la sua entrata in vigore, avesse<br />
perseguito e realizzato quel medesimo obiettivo.<br />
Tale divieto, previsto erga omnes avrebbe dovuto essere rispettato quindi anche dalla Corte<br />
cost. che invece ha operato una grave violazione in considerazione <strong>del</strong>la sua qualità di<br />
organo posto a tutela e garanzia <strong>del</strong>la Costituzione stessa 173 .<br />
C'è chi 174 poi ha analizzato in termini diversi la sentenza n.174 pur confermando l'idea che<br />
la sua pronuncia sia indicativa <strong>del</strong> fatto che la Corte non si senta per nulla vincolata alle<br />
sue precedenti statuizioni, in special modo ove configurantesi quali interventi manipolativi<br />
a testo invariato; sarebbe questo il caso <strong>del</strong>la sentenza n.63/1966 di cui è stata ridotta la<br />
portata, dando atto <strong>del</strong>le variazioni apportate all'esperienza giuridica fattuale dalle<br />
intervenute modifiche legislative.<br />
Dall'introduzione ex novo, attraverso la sentenza n.63, di una norma costituzionale ad<br />
integrazione di un diritto legislativamente posto e <strong>nel</strong>l'intento di un migliore adeguamento<br />
ai principi costituzionali, pur senza alcuna variazione di testi, discenderebbe, secondo tale<br />
ricostruzione dottrinaria, che la Corte ha operato come giudice ma soprattutto come<br />
“madre” <strong>del</strong>la norma stessa; ha cioè svolto un'operazione sostanzialmente legislativa<br />
attraverso un procedimento giurisdizionale. 175<br />
In qualità di “madre” <strong>del</strong>la norma introdotta sarebbe consentito alla Corte determinarne<br />
l'ulteriore destino 176 , ecco quindi in tal modo giustificata la pronuncia n.174, quale<br />
sentenza-legge riduttiva <strong>del</strong>la precedente sentenza-legge n.63.<br />
173 Ancora U.Natoli, op.cit., p.267.<br />
174 Questo è l'orientamento espresso da G.Pera, <strong>Prescrizione</strong> e diritti dei lavoratori (posizione e<br />
<strong>del</strong>imitazione di una norma <strong>nel</strong>la giurisprudenza costituzionale), in Mass.giur.lav., 1973, p.312 e ss.<br />
175 G. Pera, op.cit. p.317 ; in senso adesivo L.Morlini Galantino, La giurisprudenza costituzionale in<br />
tema di prescrizione dei crediti <strong>del</strong> lavoratore,in Dir.lav, 1975, I, p.336.<br />
176 Così si esprime G.Pera, op.cit., p.317<br />
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