Prescrizione e Decadenza nel Diritto del Lavoro - Fondazione Prof ...
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egolamentazione privata, cioè sottoposti alla disciplina privatistica <strong>del</strong> rapporto di impresa<br />
(art.2093 c.c.) , la Corte ha negato che in riferimento a questi possa trovare applicazione il<br />
principio di non decorrenza <strong>del</strong>la prescrizione in corso di rapporto.<br />
In sostanza dunque, per la Corte, a far la differenza è esclusivamente la natura pubblica o<br />
meno <strong>del</strong> datore di lavoro 168 .<br />
3.2. La sentenza <strong>del</strong>la Corte Costituzione 21 dicembre 1972, n.174.<br />
Una modifica di portata generale e sostanziale al regime <strong>del</strong>la prescrizione <strong>nel</strong> rapporto di<br />
lavoro, così come <strong>del</strong>ineato dalla sentenza n.63/1966 è derivata dalla sentenza 12<br />
dicembre 1972, n.174 con la quale la Corte ha dichiarato l'illegittimità <strong>del</strong>l'art 49, c.c.n.l.<br />
24 maggio 1949 per i dipendenti <strong>del</strong>la case di cura private, dotato di efficacia erga omnes<br />
ai sensi <strong>del</strong>l'art.1, L.14 luglio 1959, n.741.<br />
Pur riaffermando il principio <strong>del</strong>la non decorrenza <strong>del</strong>la prescrizione dei crediti retributivi<br />
durante il rapporto e confermando il collegamento tra il mancato decorso prescrizionale e il<br />
timore <strong>del</strong> licenziamento, la sentenza ne ha circoscritto drasticamente il campo di<br />
applicazione allargando <strong>nel</strong> contempo l'area dei rapporti caratterizzati dalla c.d. resistenza<br />
al timore <strong>del</strong> licenziamento.<br />
A farne parte saranno non soltanto il rapporto di pubblico impiego o quello alle dipendenze<br />
di enti pubblici economici, bensì ogni rapporto privato di lavoro caratterizzato da una<br />
disciplina tale da assicurarne la stabilità e da garantire appositi rimedi giurisdizionali<br />
contro ogni sua illegittima soluzione. Dunque ogni rapporto cui sia applicabile la L.15<br />
luglio 1966, n. 604 e l'art 18 L.20 maggio 1970, n.300; quest'ultimo operante quale<br />
necessaria integrazione <strong>del</strong>la prima in considerazione <strong>del</strong> fatto che una vera stabilità non<br />
può essere assicurata se all'annullamento <strong>del</strong>l'avvenuto licenziamento non segua una<br />
reintegrazione <strong>nel</strong>la precedente situazione giuridica fatta illegittimamente cessare 169 .<br />
Da un punto di vista meramente formale, è stato rilevato 170 come la pronuncia in esame<br />
non incida direttamente sulle norme codicistiche in tema di prescrizione, limitandosi a<br />
impiego, Giur.cost., 1971, p.989 e ss.<br />
168 Come sottolineato da E.Ghera , La prescrizione dei diritti <strong>del</strong> lavoratore e la giurisprudenza<br />
creativa <strong>del</strong>la Corte costituzionale, in Riv.it.dir.lav., 2008, I, p.13<br />
169 v. Corte cost.<br />
170 Cfr. E.Ghera, op.cit., p.14.<br />
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