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Prescrizione e Decadenza nel Diritto del Lavoro - Fondazione Prof ...

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egolamentazione privata, cioè sottoposti alla disciplina privatistica <strong>del</strong> rapporto di impresa<br />

(art.2093 c.c.) , la Corte ha negato che in riferimento a questi possa trovare applicazione il<br />

principio di non decorrenza <strong>del</strong>la prescrizione in corso di rapporto.<br />

In sostanza dunque, per la Corte, a far la differenza è esclusivamente la natura pubblica o<br />

meno <strong>del</strong> datore di lavoro 168 .<br />

3.2. La sentenza <strong>del</strong>la Corte Costituzione 21 dicembre 1972, n.174.<br />

Una modifica di portata generale e sostanziale al regime <strong>del</strong>la prescrizione <strong>nel</strong> rapporto di<br />

lavoro, così come <strong>del</strong>ineato dalla sentenza n.63/1966 è derivata dalla sentenza 12<br />

dicembre 1972, n.174 con la quale la Corte ha dichiarato l'illegittimità <strong>del</strong>l'art 49, c.c.n.l.<br />

24 maggio 1949 per i dipendenti <strong>del</strong>la case di cura private, dotato di efficacia erga omnes<br />

ai sensi <strong>del</strong>l'art.1, L.14 luglio 1959, n.741.<br />

Pur riaffermando il principio <strong>del</strong>la non decorrenza <strong>del</strong>la prescrizione dei crediti retributivi<br />

durante il rapporto e confermando il collegamento tra il mancato decorso prescrizionale e il<br />

timore <strong>del</strong> licenziamento, la sentenza ne ha circoscritto drasticamente il campo di<br />

applicazione allargando <strong>nel</strong> contempo l'area dei rapporti caratterizzati dalla c.d. resistenza<br />

al timore <strong>del</strong> licenziamento.<br />

A farne parte saranno non soltanto il rapporto di pubblico impiego o quello alle dipendenze<br />

di enti pubblici economici, bensì ogni rapporto privato di lavoro caratterizzato da una<br />

disciplina tale da assicurarne la stabilità e da garantire appositi rimedi giurisdizionali<br />

contro ogni sua illegittima soluzione. Dunque ogni rapporto cui sia applicabile la L.15<br />

luglio 1966, n. 604 e l'art 18 L.20 maggio 1970, n.300; quest'ultimo operante quale<br />

necessaria integrazione <strong>del</strong>la prima in considerazione <strong>del</strong> fatto che una vera stabilità non<br />

può essere assicurata se all'annullamento <strong>del</strong>l'avvenuto licenziamento non segua una<br />

reintegrazione <strong>nel</strong>la precedente situazione giuridica fatta illegittimamente cessare 169 .<br />

Da un punto di vista meramente formale, è stato rilevato 170 come la pronuncia in esame<br />

non incida direttamente sulle norme codicistiche in tema di prescrizione, limitandosi a<br />

impiego, Giur.cost., 1971, p.989 e ss.<br />

168 Come sottolineato da E.Ghera , La prescrizione dei diritti <strong>del</strong> lavoratore e la giurisprudenza<br />

creativa <strong>del</strong>la Corte costituzionale, in Riv.it.dir.lav., 2008, I, p.13<br />

169 v. Corte cost.<br />

170 Cfr. E.Ghera, op.cit., p.14.<br />

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