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Prescrizione e Decadenza nel Diritto del Lavoro - Fondazione Prof ...

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3. Le pronunce <strong>del</strong>la Corte Costituzionale successive al 1966: l'attività di “erosione”<br />

Le pronunce <strong>del</strong>la Corte Costituzionale intervenute successivamente alla n.63 <strong>del</strong> 1966<br />

hanno ulteriormente modificato il regime <strong>del</strong>la decorrenza <strong>del</strong>la prescrizione applicabile ai<br />

crediti retributivi dei lavoratori.<br />

In proposito c'è chi 161 ha parlato di una vera e propria attività di “ erosione” operata dal<br />

giudice costituzionale sul suo precedente pronunciamento, erosione che si realizza con<br />

l'individuazione, da un lato, dei diritti <strong>del</strong> prestatore di lavoro in relazione ai quali opera<br />

l'impedimento ad decorso <strong>del</strong>la prescrizione in costanza di rapporto, dall'altra, <strong>del</strong>le<br />

tipologie di rapporti di lavoro che provocano tale impedimento al decorso.<br />

Per quanto attiene al primo profilo non si può che partire dalla sentenza n.39 <strong>del</strong> 1969 162<br />

con la quale la Corte costituzionale ha respinto l'eccezione di incostituzionalità <strong>del</strong>l'art 10,<br />

comma 2 e 3 <strong>del</strong> r.d. 8 gennaio 1931 n.148 relativamente al rapporto di lavoro <strong>del</strong><br />

cosiddetti autoferrotranvieri.<br />

La questione in esame riguardava in verità i termini di presentazione <strong>del</strong> reclamo<br />

gerarchico da far precedere alla domanda giudiziale <strong>nel</strong>l'ipotesi di controversie attinenti a<br />

diritti non esclusivamente patrimoniali. La Corte, in raffronto con i termini previsti per il<br />

caso di controversie su diritti patrimoniali, ne ha approfittato per effettuare un distinguo in<br />

relazione alla decorrenza dei termini prescrizionali.<br />

In considerazione <strong>del</strong> fatto che la tutela offerta dall'art.36 <strong>del</strong>la Costituzione, cui si<br />

ricollega il differimento <strong>del</strong> decorso <strong>del</strong>la prescrizione alla cessazione <strong>del</strong> rapporto di<br />

lavoro, è da riferirsi al solo diritto ad una retribuzione proporzionata e sufficiente, il<br />

giudice costituzionale ha affermato che i diritti a carattere non esclusivamente patrimoniale<br />

(e la loro azionabilità giurisdizionale) sono esclusi da questa disciplina e cioè<br />

dall'applicazione degli artt.2948, 2955 e 2956, così come modificati dalla sentenza<br />

n.63/1966.<br />

Successivamente la Corte Costituzionale si è pronunciata confermando il suo orientamento<br />

in tema di applicabilità <strong>del</strong>la tutela <strong>del</strong>l'art.36 ai soli diritti retributivi, attraverso la<br />

161 F. Mazziotti, La prescrizione e la decadenza dei diritti dei lavoratori, op.cit., p.276.<br />

162 Corte cost. , 21marzo 1969, n. 39, in Mass.giur.lav., 1969, p.15<br />

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