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Prescrizione e Decadenza nel Diritto del Lavoro - Fondazione Prof ...

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<strong>del</strong>la Corte avrebbe avuto una minore pregnanza in quanto sarebbe rimasto localizzato alla<br />

fattispecie relativa alla decorrenza dei termini prescrizionali che ha una portata più angusta<br />

rispetto alla problematica <strong>del</strong>la prescrittibilità che costituisce il presupposto logico-<br />

giuridico <strong>del</strong>l'operatività dei termini di decorrenza 146 .<br />

Ma le problematiche sollevate dalla sentenza n.63 /1966 non si esauriscono qui; la dottrina<br />

si è infatti interrogata sulla legittimità di un intervento <strong>del</strong>la Corte in relazione ad omissioni<br />

legislative che appaiono incostituzionali e gli orientamenti, ancora una volta sono apparsi<br />

discordanti.<br />

C'è chi ha ritenuto 147 assolutamente pacifica l'impossibilità <strong>del</strong>la Corte di farsi giudice<br />

<strong>del</strong>le inadempienze od omissioni legislative, e chi 148 invece, <strong>nel</strong>l'ottica di un intervento<br />

manipolativo a testo invariato, ha impostato diversamente i termini <strong>del</strong> problema,<br />

riconoscendo che la Corte non sia intervenuta a creare una nuova disposizione da inserire<br />

sul piano normativo, bensì si sia limitata ad incidere con efficacia riduttiva sulla norma<br />

fino all'epoca operante in tema di prescrittibilità dei diritti <strong>del</strong> lavoratore in costanza di<br />

rapporto.<br />

Ad ogni modo, oltre alle prese di posizione in negativo su aspetti formali e sostanziali <strong>del</strong>la<br />

pronuncia <strong>del</strong>la Corte n.63 cit., è interessante esaminare come la dottrina 149 si sia anche<br />

espressa evidenziando gli aspetti positivi da essa prodotti: larghe classi di lavoratori hanno<br />

infatti visto <strong>nel</strong>la sentenza un valido aiuto ai fini di una riappropriazione dei propri diritti<br />

oltre che <strong>del</strong>la possibilità di instaurazione di un confronto personale con il datore di lavoro<br />

su basi paritarie e pertanto, più equilibrate, durante tutto l'arco di durata <strong>del</strong> rapporto di<br />

lavoro; inoltre il carattere di generalità <strong>del</strong>la pronuncia, relativa ad ogni species di lavoro<br />

subordinato ha reso più diffuso tra i lavoratori il processo di riacquisizione <strong>del</strong>la propria<br />

sicurezza e dignità umana, ancor prima che dei propri diritti patrimoniali.<br />

Si è dunque sottolineato l'aspetto fortemente garantistico 150 <strong>del</strong>la pronuncia <strong>del</strong>la Corte,<br />

operante in favore dei lavoratori subordinati sia come strumento di tutela nei confronti<br />

<strong>del</strong>la minaccia di licenziamento, nonché degli altri provvedimenti vessatori e ritorsivi nei<br />

quali si può estrinsecare la supremazia datoriale, sia come mezzo per la lotta all'inefficacia<br />

146 A.Maresca, op.cit., p.180.<br />

147 In tal senso G.Pera, Ancora sulla prescrizione per i diritti dei lavoratori, in Mass.giur.lav., 1976,<br />

p.587; L.M.Galantino, La giurisprudenza costituzionale in tema di prescrizione dei crediti <strong>del</strong> lavoratore, in<br />

il Dir. lav., I, 1976.<br />

148 A.Maresca, op.cit., p.1825, p.334.<br />

149 Le considerazioni sui riflessi sociali <strong>del</strong>la sentenza n.63/1966 sono espresse da S.Centofanti,<br />

<strong>Prescrizione</strong> e lavoro subordinato, Perugia, 1987, p.68.<br />

150 In tal senso E.Ghera, Sulla prescrizione dei diritti patrimoniali <strong>nel</strong> pubblico impiego, Giur.Cost.,<br />

1971, p.1014.<br />

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