Prescrizione e Decadenza nel Diritto del Lavoro - Fondazione Prof ...
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da quest'ultima 141 .<br />
Si è infatti ritenuto che la dichiarazione di illegittimità non avrebbe dovuto esser riferita né<br />
all'art 2948 c.4, né all'art 2955 e 2956 c.c., in quanto estranee all'indicazione <strong>del</strong> termine di<br />
decorrenza <strong>del</strong>la prescrizione di cui essa si occupa.<br />
La pronuncia di illegittimità avrebbe dovuto pertanto colpire l'art.2935 142 , la cui<br />
costituzionalità si sarebbe potuta ricostruire riformulandone il testo con una aggiunta come<br />
la seguente: “ La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può esser<br />
fatto valere e per i diritti alla retribuzione di prestazioni di lavoro dal giorno <strong>del</strong>la<br />
cessazione <strong>del</strong> rapporto” 143 .<br />
Ma altra parte <strong>del</strong>la dottrina ha invece sostenuto che la previsione di una dichiarazione di<br />
illegittimità con riferimento all'art. 2935 c.c. avrebbe avuto una minore incisività e<br />
pregnanza.<br />
Tale indirizzo interpretativo 144 sostiene che la pronuncia <strong>del</strong>la Corte abbia avuto ad oggetto<br />
in realtà non il testo legislativo vero e proprio degli articoli di cui all'ordinanza di rinvio,<br />
bensì la norma, quale parte ideale che il giudice costituzionale ha estratto dal testo e che,<br />
prima che venisse pronunciata la sentenza in esame, riconosceva l'operatività <strong>del</strong>la<br />
prescrizione breve e presuntiva dei crediti retributivi in costanza di rapporto di lavoro,<br />
norma che la Corte ha ritenuto incompatibile con la tutela offerta dall'art.36 <strong>del</strong>la<br />
Costituzione.<br />
L'incostituzionalità sarebbe pertanto non <strong>nel</strong> testo degli articoli impugnati, ma <strong>nel</strong>la<br />
mancata enunciazione in essi di una norma operante come eccezione a quella generale che<br />
prevede l'applicazione <strong>del</strong>le regole sul decorso <strong>del</strong>la prescrizione anche ai crediti di lavoro.<br />
La tecnica usata dal giudice costituzionale è stata pertanto di manipolazione, a testo<br />
invariato, <strong>del</strong>le disposizioni sottoposte ad esame 145 .<br />
Se la pronuncia di incostituzionalità fosse andata a colpire il testo <strong>del</strong>l'art. 2935, la<br />
conseguenza sarebbe stata quella <strong>del</strong>lo spostamento <strong>del</strong> termine di ogni prescrizione<br />
estintiva, quindi anche di quella ordinaria relativa a diritti <strong>del</strong> lavoratore non coperti dalla<br />
garanzia <strong>del</strong>l'art.36 <strong>del</strong>la Costituzione.<br />
Inoltre, non incidendo direttamente sulla norma relativa ai crediti retributivi, l'intervento<br />
141 A.Sermonti, Alla ricerca di un precetto costituzionale e di una disposizione che lo violi(sulla<br />
decorrenza di prescrizioni di crediti di lavoro), in Mass.Giur.lav, 1966, p.137 ed in tal senso anche<br />
142 Tale risulta ad esempio l'opinione di S.Centofanti, Prescrzione e lavoro subordinato, Perugia, 1987,<br />
p.66<br />
143 Il corsivo è di A.Sermonti, op.cit., p.137.<br />
144 A.Maresca, La prescrizione dei crediti di lavoro, Milano,1983,p.179; E.Ghera, La prescrizione dei<br />
diritti <strong>del</strong> lavoratore e la giurisprudenza creativa <strong>del</strong>la Corte Costituzionale, in Riv.It.Dir.Lav., I, 2008<br />
145 E.Ghera: cit., p.7<br />
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