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Prescrizione e Decadenza nel Diritto del Lavoro - Fondazione Prof ...

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Pertanto la Corte, pur riconoscendo in via generale la prescrittibilità <strong>del</strong>le prestazioni<br />

retributive, concluse dichiarando l'illegittimità costituzionale degli artt.2948, 2055, 2956<br />

c.c. “ limitatamente alla parte in cui consentono che la prescrizione <strong>del</strong> diritto alla<br />

retribuzione decorra durante il rapporto di lavoro”. 131<br />

2.1. Segue.La ratio <strong>del</strong>la sentenza<br />

La motivazione che accompagna la sentenza 63/1966 si fonda su passaggi logici precisi e<br />

ben <strong>del</strong>ineati.<br />

Innanzitutto il giudice Costituzionale ha disconosciuto la corrispondenza tra tutela<br />

costituzionale di un diritto e sua imprescrittibilità: la tutela ex art.36 Cost. <strong>del</strong> diritto alla<br />

retribuzione non lo rende di per sé imprescrittibile.<br />

Occorre, tuttavia distinguere, come opportunamente rilevato 132 , tra il diritto alla<br />

retribuzione sufficiente, che ha validità erga omnes alla stregua di un diritto <strong>del</strong>la<br />

personalità e pertanto risulta imprescrittibile ex lege (ex art.2934 c.c.), ed il diritto di<br />

credito alle prestazioni salariali periodicamente dovute al prestatore di lavoro. Quest'ultimo<br />

si configura quale diritto di natura patrimoniale, non potendo quindi né esser fatto valere in<br />

perpetuo, né esser dichiarato indisponibile, dal momento che nessuna norma di rango<br />

costituzionale lo riconosce come tale.<br />

Ciò comunque non toglie a detta <strong>del</strong>la Corte, ed è questo il secondo passaggio logico, che<br />

il diritto alle prestazioni salariali sia irrinunciabile alla stregua <strong>del</strong> diritto al riposo<br />

settimanale e alle ferie, espressamente dichiarati tali dal terzo comma <strong>del</strong>l'art.36 Cost.<br />

L'irrinunciabilità <strong>del</strong> diritto alle prestazioni salariali viene desunta a fortiori dall'ultimo<br />

comma <strong>del</strong>l'art.36 Cost.; è dunque il frutto di una congettura ricavata induttivamente.<br />

Il relatore <strong>del</strong>la sentenza, ha in diverso luogo 133 , giustificato tale equiparazione sul piano<br />

<strong>del</strong>l'irrinunciabilità sostenendo che, attraverso la tutela <strong>del</strong> diritto al salario sufficiente,<br />

cioè <strong>del</strong> cd. minimo vitale, si persegue in realtà un obiettivo perfettamente rientrante <strong>nel</strong>la<br />

tutela <strong>del</strong>la 'salute’<strong>del</strong> lavoratore, che la previsione di cui all'ultimo comma <strong>del</strong>l'art.36 Cost<br />

è a sua volta diretto a tutelare.<br />

131 Corte Cost., 10 Giugno 1966, n.63, in Mass. Giur. Lav., 1966, p.133.<br />

132 E.Ghera, La prescrizione dei diritti <strong>del</strong> lavoratore e la giurisprudenza creativa <strong>del</strong>la Corte<br />

Costituzionale, in Riv.it.dir.lav., I, 2008, p.4.<br />

133 G.Branca, Quid adnotabis adnotatores?, in Foro it., 1970, V, p.17 e ss, sul punto p.26.<br />

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