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Prescrizione e Decadenza nel Diritto del Lavoro - Fondazione Prof ...

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all'incostituzionalità <strong>del</strong>le norme di cui agli artt. 2948 n.4, 2955 n.2 e 3956 n.1 c.c.<br />

(inerenti al regime prescrizionale estintivo e presuntivo <strong>del</strong> diritto alle prestazioni salariali<br />

dei lavoratori dipendenti), in riferimento agli artt. 3, 4, 36 <strong>del</strong>la Costituzione.<br />

La Corte, così investita, ha affermato che le summenzionate norme codicistiche non<br />

fossero in contrasto con né con l'art 4 Cost.(diritto al lavoro), né con l'art 3<br />

Cost.(uguaglianza di diritto e di fatto di tutti i cittadini) che non contengono alcun precetto<br />

relativo alla sorte <strong>del</strong>le singole prestazioni salariali; né tantomeno con l'art 2 Cost. (peraltro<br />

non menzionato <strong>nel</strong>l'ordinanza di rinvio) dal momento che l'inviolabilità dei diritti<br />

<strong>del</strong>l'uomo in esso consacrata, non implica la perpetuità degli stessi o meglio, non esclude<br />

che il tempo vada a consumare le pretese patrimoniali che a tali diritti si ricollegano.<br />

Con riferimento all'art 36, invece, la Corte ha detto che, pur configurandosi tale norma<br />

quale garanzia costituzionale di un diritto, ed in quanto tale attributiva di un maggior<br />

rilievo e vigore rispetto a quello che al diritto stesso sarebbe derivato da una norma di<br />

legge ordinaria, non ne vietava l'estinzione per il decorso <strong>del</strong> tempo, poiché l'esigenza di<br />

certezza dei rapporti giuridici riguarda ogni diritto, anche quelli costituzionalmente<br />

protetti.<br />

Veniva, pertanto, affermata la compatibilità tra protezione costituzionale di un diritto e sua<br />

estinzione per prescrizione.<br />

Del resto la norma desumibile dall'art 36 <strong>del</strong>la Cost. è relativa alla sola irrinunciabilità <strong>del</strong><br />

diritto alle prestazioni salariali, non anche alla sua indisponibilità, requisito quest'ultimo<br />

che stando all'art 2934 c.c. costituisce il fondamento <strong>del</strong>l’imprescrittibilità di un<br />

qualsivoglia diritto.<br />

A questo punto la Corte non avrebbe dovuto far altro che dichiarare l'infondatezza <strong>del</strong>la<br />

questione di illegittimità costituzionale sollevata, invece proseguì la sua analisi per<br />

accertare che tutto il regime <strong>del</strong>la prescrizione fosse compatibile con la speciale garanzia<br />

riconosciuta dall'art 36 Cost ai crediti retributivi. 130<br />

La Corte ha rilevato dunque che, per via <strong>del</strong>la particolare situazione di squilibrio<br />

contrattuale tra datore e lavoratore in costanza di rapporto, il lavoratore (ove si tratti di<br />

rapporti non dotati di quella resistenza che caratterizza il pubblico impiego) “può essere<br />

indotto a non esercitare il proprio diritto per timore di licenziamento” cosicché la<br />

prescrizione decorrente in corso di rapporto finirebbe per produrre lo stesso effetto <strong>del</strong>la<br />

rinuncia, che espressamente l'art 36 Cost. vieta.<br />

130 A. Sermonti, Alla ricerca di un precetto costituzionale e di una disposizione che lo violi (sulla<br />

decorrenza di prescrizioni di crediti di lavoro), Mass.giur.lav. 1966 , p.134 e ss.<br />

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