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Prescrizione e Decadenza nel Diritto del Lavoro - Fondazione Prof ...

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13.2 <strong>Decadenza</strong> ed autonomia privata<br />

A differenziare ulteriormente l'istituto in esame dalla prescrizione è la possibilità,<br />

riservata alla volontà <strong>del</strong>le parti, di stabilire contrattualmente termini di decadenza<br />

relativamente all'esercizio di un certo diritto (si tratta <strong>del</strong>la cd. decadenza convenzionale) ,<br />

modificando la disciplina legale <strong>del</strong>la decadenza o rinunziandovi 114 , anche tacitamente 115 .<br />

Tale possibilità incontra però un preciso limite, rappresentato dalla disponibilità <strong>del</strong>la<br />

materia oggetto <strong>del</strong>la pattuizione; prescrive infatti l'art. 2968 c.c. che non è possibile<br />

modificare la disciplina <strong>del</strong>la decadenza né rinunciarvi, se questa è stabilita dalla legge in<br />

materia sottratta alla disponibilità <strong>del</strong>le parti.<br />

La previsione normativa suesposta viene pertanto considerata in aperto contrasto con<br />

l'inderogabilità <strong>del</strong>le norme sulla prescrizione, sancita dall'art.2936 c.c. , che non prevede<br />

eccezioni di sorta: di fatto pattuendo un termine decadenziale si elude l'applicazione <strong>del</strong>la<br />

disciplina sulla prescrizione. 116<br />

Se è pur vero che le decadenze stabilite contrattualmente si pongono essenzialmente al<br />

servizio di un interesse di parte più che generale, non è da sottovalutare la possibilità di<br />

una loro trasformazione in vero e proprio strumento di sopraffazione <strong>del</strong>la parte più debole<br />

<strong>del</strong> rapporto 117 ; il codice civile prevede pertanto un primo limite sostanziale all'apposizione<br />

di termini decadenziali, <strong>nel</strong>l'eccessiva gravosità: prescrive infatti l'art. 2965c.c. che si abbia<br />

la nullità di ogni patto che renda eccessivamente difficile ad una <strong>del</strong>la parti l'esercizio <strong>del</strong><br />

diritto.<br />

Ai fini <strong>del</strong>la valutazione sull'eccessiva difficoltà di esercizio di un diritto non è sufficiente<br />

riferirsi alla maggiore o minore brevità <strong>del</strong> termine entro cui deve esser compiuto l''atto<br />

necessario alla salvaguardia <strong>del</strong> diritto, ma sarà necessario procedere ad una attenta<br />

comparazione con la situazione personale <strong>del</strong> soggetto e la natura <strong>del</strong>l'attività che è a<br />

quest'ultimo richiesta. 118<br />

Un ulteriore limite è poi sancito dall'art. 1341 comma 2, c.c., in cui viene prescritta<br />

l'inefficacia di ogni clausola che preveda una decadenza, a favore <strong>del</strong> solo predisponente ed<br />

a carico <strong>del</strong>l'altra parte, salvo che sussista una specifica approvazione scritta <strong>del</strong>la<br />

114 Secondo Cass.24 luglio 1969, n. 2798, in Giur. it., 1970, I, p.26, la rinuncia alla decadenza può<br />

anche essere preventiva.<br />

115 Per un esempio di rinuncia all'eccepimento <strong>del</strong>la decadenza per facta concludentia, Cass.24aprile<br />

1998, n.4219 in Rep.ForoIt.,1998, voce Vendita, n. 65<br />

116 G. E. Napoli , voce <strong>Decadenza</strong>, in Il <strong>Diritto</strong>- Enciclopedia giuridica <strong>del</strong> Sole 24 ore, vol. IV,<br />

Milano, 2007, p. 665.<br />

117 P. Vitucci,<strong>Prescrizione</strong> e decadenza in Istituzioni di diritto privato , Bessone, Torino, 2007, p.1176.<br />

118 G. Molfese, <strong>Prescrizione</strong> e decadenza in materia civile, Milano, 2005, p.495.<br />

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