Prescrizione e Decadenza nel Diritto del Lavoro - Fondazione Prof ...
Prescrizione e Decadenza nel Diritto del Lavoro - Fondazione Prof ...
Prescrizione e Decadenza nel Diritto del Lavoro - Fondazione Prof ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
creditore può deferire giuramento, sia perché, indipendentemente e prima ancora di tale<br />
attività <strong>del</strong> creditore, il giudice è tenuto a rigettare l'eccezione se l'opponente ha<br />
“comunque ammesso in giudizio” l'avvenuta estinzione <strong>del</strong>l'obbligazione.<br />
Il termine “ammissioni” adoperato dal legislatore è da intendersi in senso lato ed atecnico,<br />
realizzandosi quando, con una dichiarazione espressa o tacita (derivante dal<br />
comportamento processuale), il debitore fornisce, volontariamente o no, la prova che la<br />
presunzione di estinzione posta dalla legge è invece contraddetta dalla realtà.<br />
Le ammissioni possono esser compiute tanto dalla parte quanto dal suo difensore. Nel<br />
primo caso, dottrina 98 e giurisprudenza 99 sono solite parlare di confessioni giudiziali<br />
spontanee.<br />
Del pari, è incompatibile con la prescrizione presuntiva la contestazione <strong>del</strong>l'ammontare<br />
<strong>del</strong> credito, come <strong>nel</strong> caso in cui si sostenga di aver estinto un'obbligazione mediante il<br />
pagamento di una somma di importo inferiore rispetto a quella per cui si controverte,<br />
negando così parzialmente l'originaria esistenza <strong>del</strong> credito 100 .<br />
Quando il creditore non possa avvalersi <strong>del</strong>la disposizione di cui all'art . 2959 c.c. o il<br />
debitore non abbia rinunciato alla prescrizione, l'unico mezzo per vincere la presunzione di<br />
prescrizione è il giuramento decisorio.<br />
Mentre il debitore, eccependo la prescrizione presuntiva dovrà limitarsi a dimostrare il<br />
decorso <strong>del</strong> termine previsto dalla legge, il creditore, dovrà invece dimostrare che il suo<br />
diritto non è stato soddisfatto.<br />
Tale prova gli è data solo attraverso lo strumento <strong>del</strong> giuramento decisorio, deferibile solo<br />
dalla parte e mai dal giudice, limitandosi quest'ultimo ad accertare che il giuramento sia<br />
stato effettivamente prestato.<br />
L'oggetto <strong>del</strong> giuramento è fissato dalla stessa formula <strong>del</strong>l'art. 2060 c.c. : “se si è<br />
verificata l'estinzione <strong>del</strong> debito”. Pertanto, il debitore non può esser chiamato a giurare su<br />
una formula che specifichi una particolare modalità di estinzione 101 .<br />
Il giuramento acquista carattere diverso a seconda dei soggetti cui venga deferito:<br />
trattandosi <strong>del</strong> debitore originario , si parlerà di giuramento de veritate, avente cioè per<br />
oggetto la verità <strong>del</strong> fatto di cui si controverta.<br />
Nel caso in cui invece il giuramento sia deferito al coniuge <strong>del</strong> superstite, agli eredi , ai<br />
98 Cfr. ad esempio A. Maresca, La prescrizione dei crediti di lavoro, Milano, 1983, pag 198; V.<br />
Roppo, Istituzioni di diritto privato , Bologna, 2008, pag 133.<br />
99 Cass. 29 gennaio 1983, n. 828, in Rep. Foro It., 1983, voce <strong>Prescrizione</strong> e decadenza , n. 143.<br />
100 Cass. Civ.SezII, 7 aprile 2005, n.7277 , in Nuova Giur.civ.comm., 2006, vol I, p. 402<br />
101 Roselli – P.Vitucci, La prescrizione e la decadenza, cit., 1998, pag. 587.<br />
3