09.06.2013 Views

Prescrizione e Decadenza nel Diritto del Lavoro - Fondazione Prof ...

Prescrizione e Decadenza nel Diritto del Lavoro - Fondazione Prof ...

Prescrizione e Decadenza nel Diritto del Lavoro - Fondazione Prof ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

creditore può deferire giuramento, sia perché, indipendentemente e prima ancora di tale<br />

attività <strong>del</strong> creditore, il giudice è tenuto a rigettare l'eccezione se l'opponente ha<br />

“comunque ammesso in giudizio” l'avvenuta estinzione <strong>del</strong>l'obbligazione.<br />

Il termine “ammissioni” adoperato dal legislatore è da intendersi in senso lato ed atecnico,<br />

realizzandosi quando, con una dichiarazione espressa o tacita (derivante dal<br />

comportamento processuale), il debitore fornisce, volontariamente o no, la prova che la<br />

presunzione di estinzione posta dalla legge è invece contraddetta dalla realtà.<br />

Le ammissioni possono esser compiute tanto dalla parte quanto dal suo difensore. Nel<br />

primo caso, dottrina 98 e giurisprudenza 99 sono solite parlare di confessioni giudiziali<br />

spontanee.<br />

Del pari, è incompatibile con la prescrizione presuntiva la contestazione <strong>del</strong>l'ammontare<br />

<strong>del</strong> credito, come <strong>nel</strong> caso in cui si sostenga di aver estinto un'obbligazione mediante il<br />

pagamento di una somma di importo inferiore rispetto a quella per cui si controverte,<br />

negando così parzialmente l'originaria esistenza <strong>del</strong> credito 100 .<br />

Quando il creditore non possa avvalersi <strong>del</strong>la disposizione di cui all'art . 2959 c.c. o il<br />

debitore non abbia rinunciato alla prescrizione, l'unico mezzo per vincere la presunzione di<br />

prescrizione è il giuramento decisorio.<br />

Mentre il debitore, eccependo la prescrizione presuntiva dovrà limitarsi a dimostrare il<br />

decorso <strong>del</strong> termine previsto dalla legge, il creditore, dovrà invece dimostrare che il suo<br />

diritto non è stato soddisfatto.<br />

Tale prova gli è data solo attraverso lo strumento <strong>del</strong> giuramento decisorio, deferibile solo<br />

dalla parte e mai dal giudice, limitandosi quest'ultimo ad accertare che il giuramento sia<br />

stato effettivamente prestato.<br />

L'oggetto <strong>del</strong> giuramento è fissato dalla stessa formula <strong>del</strong>l'art. 2060 c.c. : “se si è<br />

verificata l'estinzione <strong>del</strong> debito”. Pertanto, il debitore non può esser chiamato a giurare su<br />

una formula che specifichi una particolare modalità di estinzione 101 .<br />

Il giuramento acquista carattere diverso a seconda dei soggetti cui venga deferito:<br />

trattandosi <strong>del</strong> debitore originario , si parlerà di giuramento de veritate, avente cioè per<br />

oggetto la verità <strong>del</strong> fatto di cui si controverta.<br />

Nel caso in cui invece il giuramento sia deferito al coniuge <strong>del</strong> superstite, agli eredi , ai<br />

98 Cfr. ad esempio A. Maresca, La prescrizione dei crediti di lavoro, Milano, 1983, pag 198; V.<br />

Roppo, Istituzioni di diritto privato , Bologna, 2008, pag 133.<br />

99 Cass. 29 gennaio 1983, n. 828, in Rep. Foro It., 1983, voce <strong>Prescrizione</strong> e decadenza , n. 143.<br />

100 Cass. Civ.SezII, 7 aprile 2005, n.7277 , in Nuova Giur.civ.comm., 2006, vol I, p. 402<br />

101 Roselli – P.Vitucci, La prescrizione e la decadenza, cit., 1998, pag. 587.<br />

3

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!