Prescrizione e Decadenza nel Diritto del Lavoro - Fondazione Prof ...
Prescrizione e Decadenza nel Diritto del Lavoro - Fondazione Prof ...
Prescrizione e Decadenza nel Diritto del Lavoro - Fondazione Prof ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
possibilità di concorso tra le due figure: categoricamente esclusa dalla giurisprudenza 92 (in<br />
quanto la prescrizione presuntiva mira ad impedire che si paghi una seconda volta , mentre<br />
la prescrizione ordinaria viene eccepita per non adempiere all'obbligazione) ; sostenuta<br />
dalla dottrina 93 , in quanto proprio la differenza tra le due figure , fa si che decorrano<br />
contemporaneamente subendo le stesse vicende in relazione alla sospensione ed alla<br />
interruzione e <strong>nel</strong> caso in cui per una qualche causa la prescrizione presuntiva non possa<br />
operare, si potrà sempre far valere quella estintiva.<br />
In realtà la prescrizione presuntiva presenta con quella ordinaria almeno due punti in<br />
comune: a) il fatto di essere ricollegata, <strong>nel</strong> suo effetto giuridico, al decorso <strong>del</strong> tempo; b)<br />
l’esser disciplinata, in linea di massima, e salve le norme specifiche che la regolano, dalle<br />
norme sulla prescrizione ordinaria, sempre che queste non contrastino con le sue<br />
caratteristiche.<br />
Sebbene la più autorevole dottrina 94 concordi <strong>nel</strong> ritenere tassativa l’indicazione dei<br />
rapporti obbligati soggetti a prescrizione presuntiva, fortemente discusso è invece<br />
l’elemento <strong>del</strong>l’“oralità” quale presupposto essenziale <strong>del</strong>la prescrizione, <strong>nel</strong> senso che<br />
questa troverebbe il suo fondamento esclusivamente <strong>nel</strong>la particolarità di alcune<br />
obbligazioni <strong>del</strong>la vita quotidiana, dove si suole soddisfare il debito prontamente e senza<br />
formalità scritte.<br />
Parte <strong>del</strong>la dottrina 95 , invocando il brocardo ubi lex voluti dixit, sostiene che la disciplina<br />
sulle prescrizioni presuntive sia applicabile anche quando il credito è provato da<br />
documentazione: se il legislatore avesse voluto accogliere la tesi <strong>del</strong>la necessaria oralità <strong>del</strong><br />
debito, lo avrebbe sancito espressamente.<br />
Diversamente altra dottrina, argomentando dalla formulazione <strong>del</strong>l'art 2141 <strong>del</strong> Codice<br />
Civile <strong>del</strong> 1865 che statuiva l'interruzione <strong>del</strong>la prescrizione presuntiva <strong>nel</strong> caso di<br />
riconoscimento <strong>del</strong> debito prescritto, rileva come la forma documentale <strong>del</strong>le obbligazioni<br />
non sia stata affatto presa in considerazione dal legislatore <strong>del</strong> 1942 e dunque la disciplina<br />
in oggetto sia da applicarsi esclusivamente a rapporti caratterizzantesi per il tratto <strong>del</strong>la<br />
“oralità” <strong>del</strong> debito; ad avvalorare tale orientamento , i numerosi interventi <strong>del</strong>la Corte di<br />
92 Cass. 9 gennaio 1967, n. 88, in Rep.ForoIt., 1967, n.87; Cass. 5 dicembre 1985, n. 6120, in<br />
Rep.ForoIt., 1985, voce <strong>Prescrizione</strong> e decadenza, n.113; Cass., Sez II, 18 maggio 2001, n. 6850, in<br />
Rep.ForoIt., 2001, voce <strong>Prescrizione</strong> e decadenza, n. 113.<br />
93 B.Grasso, <strong>Prescrizione</strong>, in Enciclopedia <strong>del</strong> <strong>Diritto</strong>, Varese,1986. In senso contrario G. Azzariti-G.<br />
Scarpello, op.cit., pag286.<br />
94 A. Orengo, Le prescrizione presuntive e i crediti <strong>del</strong> prestatore di lavoro, Milano, 1968, p.17.;<br />
A.Maresca, La prescrizione dei crediti di lavoro, Milano, 1983, p. 63.<br />
95 E. Minervini, La prescrizione, in Il codice civile. Commentario, P. Schlesinger (diretto da), 1999,<br />
pag. 317; Miranda, Le prescrizioni presuntive <strong>nel</strong> rapporto di lavoro subordinato,Padova, 2001, pag. 5.<br />
3