Prescrizione e Decadenza nel Diritto del Lavoro - Fondazione Prof ...
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8. Pagamento <strong>del</strong> debito prescritto<br />
A norma <strong>del</strong>l'art.2940 c.c. si sancisce l'irripetibilità di quanto spontaneamente pagato in<br />
adempimento di un debito prescritto.<br />
Si prevede quindi che, quando il debitore abbia pagato una certa somma a titolo di<br />
adempimento di un'obbligazione già prescritta, pur sussistendo tutti i presupposti per<br />
eccepire la prescrizione stessa, questi non può pretendere la restituzione di quanto pagato<br />
adducendo come motivazione proprio l'avvenuta prescrizione.<br />
La disposizione suindicata non avrebbe alcun senso <strong>nel</strong> caso in cui il pagamento si<br />
accompagnasse ad una precisa volontà di rinunciare all'estinzione <strong>del</strong> debito: si avrebbe in<br />
tal caso infatti un'ipotesi di rinuncia tacita ex art.2937c.c.; <strong>nel</strong> caso in esame invece, il<br />
pagamento non si accompagna alla consapevolezza <strong>del</strong>la compiuta prescrizione, ed è<br />
pertanto effettuato senza l'intenzione specifica di rinunciare alla prescrizione 59 .<br />
Ad ogni modo, perché possa operare il principio <strong>del</strong>l'irripetibilità sancito dall'art.2940 c.c.<br />
è fondamentale che il debitore abbia provveduto ad un adempimento spontaneo, con ciò<br />
intendendosi in dottrina un adempimento effettuato senza alcuna coazione fisica o morale<br />
od anche, secondo una diversa qualificazione, un adempimento non avvenuto in via<br />
esecutiva.<br />
Anche la giurisprudenza è intervenuta in merito, rilevando che la spontaneità consiste in<br />
un'autonoma iniziativa <strong>del</strong>l'adempiente, senza cioè alcuna influente situazione di necessità.<br />
Il tema <strong>del</strong>la spontaneità <strong>del</strong>l’adempimento ha poi portato la dottrina a soffermarsi<br />
sull'ipotesi <strong>del</strong> pagamento di un debito prescritto ad opera di un soggetto incapace:<br />
l'orientamento prevalente 60 ritiene che, mancandone l'esplicita richiesta <strong>nel</strong>la formulazione<br />
di cui all'art.2940 c.c., l'eventuale mancanza <strong>del</strong>la capacità di disporre non determina<br />
l'inapplicabilità <strong>del</strong> principio di irripetibilità, essendo rilevante dunque la sola spontaneità<br />
<strong>del</strong> pagamento effettuato; diversamente invece altra parte <strong>del</strong>la dottrina 61 ha ritenuto<br />
ripetibile il pagamento effettuato dal soggetto incapace.<br />
Infine bisogna rammentare che, diversamente dall'art.2937 c.c. applicabile sia in materia di<br />
rapporti obbligatori che di diritti reali limitati, l'atto solutorio ex art.2940 c.c. trova<br />
applicazione esclusivamente con riferimento ai primi, poiché la disposizione codicistica<br />
59 Cfr. B.Grasso, voce <strong>Prescrizione</strong>, in Enciclopedia <strong>del</strong> diritto, Varese, 1986, p.67; P.Lai, Della<br />
prescrizione e <strong>del</strong>la decadenza, in Commentario al codice civile, P.Cendon (a cura di)<br />
60 Così P.Vitucci, La prescrizione e la decadenza, in Il Codice civile- Commentario, P.Schlesinger<br />
(diretto da), Milano, 1990, p.244.<br />
61 In tal senso B.Grasso, voce <strong>Prescrizione</strong>, in Enciclopedia <strong>del</strong> diritto, Varese, 1986, p.66.<br />
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