Prescrizione e Decadenza nel Diritto del Lavoro - Fondazione Prof ...
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7. Opponibilità <strong>del</strong>la prescrizione da parte dei terzi.<br />
In considerazione <strong>del</strong> fatto che, l'eventuale esercizio da parte <strong>del</strong> debitore <strong>del</strong>la rinuncia ex<br />
art.2937 c.c. o anche il mancato eccepimento <strong>del</strong>la prescrizione ex art.2938 c.c. potrebbe<br />
arrecare un vero e proprio pregiudizio per i terzi, il legislatore ha accordato a questi ultimi<br />
una tutela preferenziale.<br />
A norma <strong>del</strong>l'art.2939 c.c. possono pertanto opporre la prescrizione i creditori <strong>del</strong><br />
prescrivente, nonché i soggetti che, legati alla parte inerte o rinunziante da un rapporto<br />
giuridico, traggono un vantaggio proprio dalla prescrizione: è questo il caso ad esempio <strong>del</strong><br />
garante (fideiussore o terzo datore), interessato ad eccepire la prescrizione <strong>del</strong> credito<br />
garantito; <strong>del</strong> venditore tenuto a garantire dall'evizione, interessato ad eccepire la<br />
prescrizione dei diritti vantati contro l'acquirente sulla cosa venduta 57 .<br />
Il legislatore ha dunque legittimato i creditori e i terzi, nei limiti dei propri interessi, ad<br />
interferire <strong>nel</strong>le scelte <strong>del</strong> prescrivente, sovrapponendo la propria volontà di eccepire.<br />
Tuttavia è bene rammentare che tale legittimazione trova spazio esclusivamente <strong>nel</strong> caso in<br />
cui l'interesse dei terzi sia leso <strong>nel</strong>l'ambito di un giudizio instaurato contro il prescrivente,<br />
non essendo la norma di cui all'art.2939 c.c. dettata per l'ipotesi in cui la rinuncia o l'inerzia<br />
si siano manifestate in sede stragiudiziale.<br />
La legittimazione accordata ai terzi veicola infatti esclusivamente attraverso lo strumento<br />
processuale <strong>del</strong>l'intervento volontario, ne consegue che il giudicato formatosi tra le parti,<br />
mentre non ostacola il pagamento spontaneo, pregiudica invece l'interesse dei terzi.<br />
Infine, è bene ricordare che la dottrina 58 pur considerando l'opposizione <strong>del</strong>la prescrizione<br />
ad opera dei terzi come finalizzata alla conservazione <strong>del</strong>la garanzia patrimoniale, ha però<br />
escluso che si possa ricondurre alla disciplina <strong>del</strong>l'azione surrogatoria; pur sussistendo<br />
elementi comuni, come ad esempio l'inerzia <strong>del</strong> debitore <strong>nel</strong>l'esercizio di azioni che gli<br />
spettano verso terzi, tuttavia sussistono molte differenze, principalmente quanto ad<br />
individuazione dei soggetti legittimati ad intervenire nei rapporti fra altri: il solo creditore<br />
<strong>nel</strong>l'azione surrogatoria, tutti i terzi interessati, in relazione alla previsione di cui<br />
all'art.2939 c.c.<br />
57 Cfr.P.Vitucci, voce <strong>Prescrizione</strong>, in Enciclopedia giuridica, Roma, 1991, p.5.<br />
58 Così P.Vitucci, cit., p.5 ed in senso conforme G.Panza, Contributo allo studio <strong>del</strong>la prescrizione,<br />
Napoli, 1984.<br />
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