09.06.2013 Views

Prescrizione e Decadenza nel Diritto del Lavoro - Fondazione Prof ...

Prescrizione e Decadenza nel Diritto del Lavoro - Fondazione Prof ...

Prescrizione e Decadenza nel Diritto del Lavoro - Fondazione Prof ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

5. Rinuncia alla prescrizione.<br />

Il compiuto decorso <strong>del</strong> termine di prescrizione, guardato dall’angolo visuale <strong>del</strong> debitore o<br />

comunque <strong>del</strong> titolare <strong>del</strong>la situazione giuridica di svantaggio (per es. il proprietario di un<br />

fondo gravato da diritto reale altrui), determina l'acquisto <strong>del</strong> diritto alla liberazione dalla<br />

pretesa altrui, diritto che è però suscettibile anche di esercizio in senso negativo, <strong>nel</strong> senso<br />

cioè di una abdicazione ad esso 34 .<br />

È questo il caso <strong>del</strong>la rinuncia alla prescrizione, il cui regime è <strong>del</strong>ineato dal legislatore<br />

all'art.2937 c.c.: dal punto di vista <strong>del</strong>la struttura, la rinuncia consiste in una manifestazione<br />

di volontà 35 , si presenta infatti come un negozio giuridico unilaterale a carattere non<br />

recettizio esplicante i suoi effetti a prescindere dall'accettazione <strong>del</strong> beneficiario; è<br />

configurabile sia in materia di rapporti obbligatori che di diritti reali limitati ed è<br />

esercitabile esclusivamente da chi può validamente disporre <strong>del</strong> diritto (alla liberazione<br />

dall'altrui pretesa), ciò in quanto l'esercizio <strong>del</strong>la facoltà di rinuncia comporta una vera e<br />

propria diminuzione patrimoniale, una attenuazione <strong>del</strong>le sostanze patrimoniali, poiché il<br />

rinunciante abbandona il risultato economicamente favorevole che avrebbe ottenuto in<br />

seguito all'estinzione <strong>del</strong>l'altrui diritto 36 .<br />

Per la validità <strong>del</strong>la rinuncia è dunque necessario che il rinunciante abbia la capacità di<br />

agire e cioè non sia né minore, né interdetto, né inabilitato.<br />

Di regola dunque la rinuncia alla prescrizione esplica i suoi effetti esclusivamente nei<br />

riguardi di chi la compie e di colui a vantaggio <strong>del</strong> quale è compiuta, tuttavia la Corte di<br />

Cassazione 37 , ha evidenziato la sussistenza di una deroga al principio suindicato <strong>nel</strong> caso in<br />

cui si abbia la presenza di più creditori solidali: la di rinuncia effettuata nei confronti di<br />

uno dei creditori, estende in tal caso i suoi effetti anche agli altri creditori in solido.<br />

A norma poi <strong>del</strong> secondo comma <strong>del</strong>l'art.2937 c.c. si prevede che la rinuncia possa esser<br />

validamente espressa solo <strong>nel</strong> caso in cui il termine di prescrizione si sia già compiuto, cioè<br />

solo quando la prescrizione sia già maturata 38 .<br />

La rinuncia compiuta prima ancora che inizi a decorrere la prescrizione è improduttiva di<br />

ogni effetto, è cioè nulla, esattamente come <strong>nel</strong> caso in cui sia espressa in pendenza <strong>del</strong><br />

34 Cfr. P.Vitucci, La prescrizione e la decadenza, in Trattato di diritto privato-Tutela dei diritti,<br />

P.Rescigno (diretto da), Torino, 1998, p.459.<br />

35 P.Vitucci, voce <strong>Prescrizione</strong>, in Enciclopedia giuridica Treccani, Roma, 1991, p.4<br />

36 Così R.Ferrucci, <strong>Prescrizione</strong> estintiva (diritto civile), in Novissimo Digesto Italiano, Torino, 1966,<br />

p.648.<br />

37 Così Cass.29 aprile 1965, n. 776, in Rep.ForoIt., 1965, n.102.<br />

38 Cfr. Cass. 15 luglio 2002, n. 10235, in Giust.Civ., 2003, I, p.1597.<br />

1

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!