Prescrizione e Decadenza nel Diritto del Lavoro - Fondazione Prof ...
Prescrizione e Decadenza nel Diritto del Lavoro - Fondazione Prof ...
Prescrizione e Decadenza nel Diritto del Lavoro - Fondazione Prof ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>del</strong>l'altrui condotta, si verifica una lesione concreta <strong>del</strong>la sfera giuridica di un soggetto; più<br />
precisamente, la prescrizione decorrerà non dal momento in cui il fatto <strong>del</strong> terzo determina<br />
una modificazione che apporta un danno all'altrui diritto, ma dal momento in cui la<br />
produzione <strong>del</strong> danno si manifesta all'esterno, divenendo oggettivamente riconoscibile e<br />
percepibile.<br />
Ma la giurisprudenza di Cassazione è altresì intervenuta di recente per chiarire i dubbi, in<br />
materia di decorrenza <strong>del</strong>la prescrizione, nei casi di illeciti permanenti e di illeciti<br />
istantanei con effetti permanenti, ipotesi quest'ultima, di particolare rilievo in tema di<br />
danno alla persona.<br />
Si è pertanto sancito 29 che, mentre <strong>nel</strong> caso <strong>del</strong>l'illecito permanente il protrarsi <strong>del</strong>la<br />
condotta illecita in ogni momento <strong>del</strong>la durata <strong>del</strong> danno fa sì che la prescrizione<br />
ricominci a decorrere ogni giorno successivo a quello in cui il danno si è manifestato per la<br />
prima volta, fino alla cessazione <strong>del</strong>la predetta condotta dannosa, diversamente <strong>nel</strong> caso di<br />
illecito istantaneo con effetti permanenti, esaurendosi la condotta illecita in un fatto unico o<br />
comunque compiuto in un contesto temporale unico,fa sì che la prescrizione <strong>del</strong> diritto al<br />
risarcimento <strong>del</strong> danno cominci a decorrere con la prima manifestazione <strong>del</strong> danno, la cui<br />
permanenza <strong>nel</strong> tempo non assume dunque alcuna rilevanza ai fini <strong>del</strong>l'inizio <strong>del</strong>la<br />
prescrizione.<br />
In virtù di ciò si potrà rilevare come ad esempio <strong>nel</strong> caso di danno alla persona, le<br />
conseguenze <strong>del</strong> fatto lesivo restano, ma l'azione è esaurita.<br />
Il diritto al risarcimento sorge, dunque, in tal caso <strong>nel</strong> momento in cui il danno si verifica<br />
con contestuale esaurimento <strong>del</strong> fatto illecito, risultando irrilevanti eventuali aggravamenti<br />
successivi <strong>del</strong>le conseguenze dannose, salvo che queste non si configurino come un<br />
semplice sviluppo <strong>del</strong> fatto causativo iniziale.<br />
4. Inderogabilità <strong>del</strong>la disciplina codicistica.<br />
Mancando <strong>nel</strong> codice civile <strong>del</strong> 1865 una esplicita presa di posizione sul punto se la<br />
disciplina legislativa in materia di prescrizione fosse cogente o derogabile, il legislatore <strong>del</strong><br />
1942 è intervenuto con la formulazione <strong>del</strong>l'art.2936 c.c.<br />
29 Cass. , Sez. II, 21 Novembre 2007, n. 24258, In Rep.Foro it. 2007; Cass. 24 Agosto 2007, n. 17985,<br />
In Rep. Foro it. 2007, voce <strong>Prescrizione</strong> e decadenza, n.29<br />
1