Prescrizione e Decadenza nel Diritto del Lavoro - Fondazione Prof ...
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3.1 Decorrenza e iura in re aliena<br />
Per quanto riguarda i diritti in re aliena, il termine di prescrizione inizia a decorrere a<br />
partire dal giorno in cui è stato compiuto dal titolare l'ultimo atto di esercizio <strong>del</strong> diritto<br />
(artt. 970, 1014, 1026, 1073 c.c.).<br />
Tuttavia la disciplina <strong>del</strong>le servitù prevede <strong>del</strong>le eccezioni a tale regola, in riferimento alle<br />
servitù negative, continue ed intermittenti.<br />
L'art 1073 c. c. contempla infatti tre diverse tipologie di servitù e , se per la prima<br />
tipologia, quella <strong>del</strong>le c.d. servitù discontinue (per es. la servitù di pascolo, di passaggio),<br />
il dies a quo è posto <strong>nel</strong> “giorno in cui si è cessato di esercitarla” , per le altre ipotesi il<br />
sistema di decorrenza è diverso. Nel caso <strong>del</strong>le servitù negative e di quelle continue(servitù<br />
di acquedotto e di scarico, nonché quella di divieto di erigere fabbricati), l''utilità<br />
derivante dal diritto reale consiste in una conservazione <strong>del</strong>lo stato <strong>del</strong>le cose e non in un<br />
comportamento <strong>del</strong> titolare <strong>del</strong> diritto, ecco perché , a differenza <strong>del</strong>le servitù discontinue ,<br />
il dies a quo si collocherà <strong>nel</strong> “giorno in cui si è verificato un fatto che ne ha impedito<br />
l’esercizio” (la costruzione di un fondo; l'ostruzione degli impianti).<br />
Infine per l’ipotesi <strong>del</strong>le servitù c.d. intermittenti, che “si esercitano ad intervalli”,<br />
stagionali o periodici (ad esempio: passare per un fondo altrui in occasione <strong>del</strong>la<br />
vendemmia o solo quando piove o ancora, attingere acqua da un fondo altrui in caso di<br />
incendio) il dies a quo è rappresentato dal giorno in cui “la servitù si sarebbe potuta<br />
esercitare e non ne fu ripreso l'esercizio”(art 1073 , 3° comma).<br />
Ad ogni modo, nonostante l'apparente diversità, le tre formule legislative non differiscono<br />
<strong>nel</strong>la sostanza ;si mo<strong>del</strong>lano in modo difforme semplicemente <strong>nel</strong>l'intento di seguire<br />
l'ampia e variegata casistica <strong>del</strong>le servitù ma in realtà rispondono al criterio di fondo<br />
fissato <strong>nel</strong>l'art 2935c.c., legando la decorrenza <strong>del</strong>la prescrizione al mancato<br />
soddisfacimento <strong>del</strong>l'interesse tutelato che si riveli attuale 24 .<br />
24 P. Vitucci, Le disposizioni generali sulla prescrizione, in Trattato diritto privato, P.Rescigno (diretto<br />
da), 1998, p.486.<br />
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