Prescrizione e Decadenza nel Diritto del Lavoro - Fondazione Prof ...
Prescrizione e Decadenza nel Diritto del Lavoro - Fondazione Prof ...
Prescrizione e Decadenza nel Diritto del Lavoro - Fondazione Prof ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
non svolgerla: anche il fatto di non svolgerla si configura come modo di esercitare la<br />
facoltà.<br />
Le facoltà non soggiacciono direttamente alla prescrizione ma, solo col diritto di cui<br />
facciano parte e di cui pertanto seguiranno le sorti.<br />
3 Decorrenza <strong>del</strong>la prescrizione<br />
Nonostante l'irriducibile diversità strutturale <strong>del</strong>le situazioni giuridiche soggettive<br />
sottoposte alla prescrizione, il legislatore ha previsto l'applicazione di un medesimo<br />
criterio in materia di decorrenza <strong>del</strong>la stessa, <strong>nel</strong> tentativo di fornire una soluzione unitaria<br />
al poliedrico problema.<br />
La formulazione di cui all'art 2935 c.c. prevede infatti che il dies a quo <strong>del</strong>la prescrizione<br />
sia da considerare quello in cui “ il diritto può essere fatto valere”, cioè il momento in cui,<br />
pur sussistendo tutte le condizioni per azionabilità <strong>del</strong> diritto, non viene richiesto il<br />
soddisfacimento <strong>del</strong>l’interesse tutelato che pur risulta attuale.<br />
Condizione necessaria e sufficiente perché la prescrizione decorra è che il titolare <strong>del</strong><br />
diritto pur potendo esercitarlo, si astenga dal farlo, determinandosi un vero e proprio<br />
contrasto tra l'occasione di reagire, che si offre a difesa <strong>del</strong>l'interessa tutelato, e il mancato<br />
sfruttamento <strong>del</strong>la stessa.<br />
Rileva, pertanto, ai fini <strong>del</strong>la decorrenza <strong>del</strong>la prescrizione la sola impossibilità legale di<br />
esercizio <strong>del</strong> diritto, quindi la sussistenza di cause giuridiche impeditive di ordine generale:<br />
una condizione sospensiva non ancora verificatasi o un termine non ancora scaduto;<br />
diversamente, l'impossibilità di fatto, gli ostacoli soggettivi in cui venga a trovarsi il<br />
titolare (incertezza <strong>nel</strong>l’individuazione <strong>del</strong> debitore, ignoranza da parte <strong>del</strong> titolare circa<br />
l'esistenza <strong>del</strong> proprio diritto o sua inerzia <strong>nel</strong> farlo accertare nei confronti <strong>del</strong> debitore)<br />
non valgono ad impedire il decorso <strong>del</strong>la prescrizione 23 .<br />
Solo <strong>nel</strong> caso di dolo da parte <strong>del</strong> debitore, la prescrizione rimarrà sospesa ai sensi<br />
<strong>del</strong>l'art.2941, n.8, c.c.<br />
23 Cass.21 giugno 1999, n.6209, in Rep.Foro.It., 1994, <strong>Prescrizione</strong> e decadenza, n.28;Cass. 12 marzo<br />
1994, n.2429, in Rep.Foro.It., 1994, voce <strong>Prescrizione</strong> e decadenza, n 12;Cass. 11dicembre 2001, n.15622, in<br />
Rep. Foro. It., 2001, voce <strong>Prescrizione</strong> e decadenza, n.15.<br />
1