09.06.2013 Views

Prescrizione e Decadenza nel Diritto del Lavoro - Fondazione Prof ...

Prescrizione e Decadenza nel Diritto del Lavoro - Fondazione Prof ...

Prescrizione e Decadenza nel Diritto del Lavoro - Fondazione Prof ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

2.2 Il diritto di proprietà<br />

È sulla base <strong>del</strong>l'ottica ricostruttiva sin qui esaminata che, nonostante il suo indiscusso<br />

carattere di disponibilità, sembra doversi riconoscere, senza incorrere in contraddizione<br />

alcuna, l'imprescrittibilità <strong>del</strong> diritto di proprietà.<br />

Sebbene per alcuni l'imprescrittibilità <strong>del</strong>la proprietà dipenda dal fatto che anche il non uso<br />

costituisca esercizio <strong>del</strong> diritto, sembra più corretto ritenere che l'imprescrittibilità <strong>del</strong><br />

diritto di proprietà dipenda dal fatto che, a differenza <strong>del</strong>l'estinzione di un diritto personale<br />

cui segue la liberazione <strong>del</strong> soggetto passivo dal vincolo, a differenza <strong>del</strong>l'estinzione di un<br />

diritto reale su cosa altrui che determina la riespansione <strong>del</strong>la proprietà in virtù<br />

<strong>del</strong>l'elasticità <strong>del</strong> dominio, la prescrizione <strong>del</strong>la proprietà non consente ad alcun privato di<br />

trarne vantaggio.<br />

La proprietà e gli altri diritti assoluti non si prescrivono, perché con riguardo ad essi non è<br />

configurabile l'aspetto caratterizzante la prescrizione, rappresentato dal riacquisto <strong>del</strong>la<br />

libertà in una sfera soggettiva che ne fosse stata privata al momento <strong>del</strong> costituirsi di un<br />

rapporto giuridico 20 .<br />

Il rapporto giuridico, condizione <strong>del</strong>la prescrizione, non può ritenersi costituito per quanto<br />

concerne i diritti assoluti, tra il titolare <strong>del</strong> diritto e la massa indeterminata dei soggetti che<br />

sono tenuti a rispettarlo.<br />

Sorgerà un rapporto solo se un qualche individuo venga a staccarsi dalla massa per<br />

esempio per aver violato il diritto assoluto in questione o, rectius, per aver violato il dovere<br />

di astensione a tutti imposto dal diritto assoluto.<br />

In tale circostanza verrà a profilarsi la prescrittibilità <strong>del</strong> diritto al risarcimento <strong>del</strong> danno,<br />

che a seguito <strong>del</strong>la violazione <strong>del</strong> diritto si va ad aggiungere alle facoltà originariamente<br />

contenute <strong>nel</strong> diritto assoluto; vi entra e si prescrive solo perché prescrivendosi, il<br />

trasgressore rimarrà esonerato dall'obbligazione corrispondente.<br />

Per meglio specificare, non entrano <strong>nel</strong> rapporto giuridico e non si prescrivono le<br />

situazioni attive dalla cui perdita neppure il trasgressore potrebbe ricavare un vantaggio.<br />

20 Riprendendo l'analisi già svolta da A. Auricchio: P.Vitucci, La <strong>Prescrizione</strong>, in Il codice civile<br />

Commentario diretto da P. Schlesinger, 1990, p. 47 ss.<br />

1

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!