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Prescrizione e Decadenza nel Diritto del Lavoro - Fondazione Prof ...

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vantaggio, evidenziando dunque contemporaneamente i due volti <strong>del</strong>la prescrizione.<br />

2. Portata applicativa <strong>del</strong>la prescrizione: categorie di diritti imprescrittibili<br />

Per poter definire l'ambito di applicazione <strong>del</strong>la prescrizione estintiva occorre analizzare<br />

l'eccezione introdotta al secondo comma <strong>del</strong>l'art 2934: “ Non sono soggetti a prescrizione i<br />

diritti indisponibili e quelli previsti dalla legge”.<br />

Si profila così una duplice categoria di diritti imprescrittibili: accanto a quelli sottratti per<br />

loro natura alla disponibilità <strong>del</strong>le parti, si aggiungono quelli che sono imprescrittibili per<br />

espressa disposizione di legge.<br />

Non vi è <strong>nel</strong> codice alcuna elencazione dei diritti appartenenti alla prima categoria, né il<br />

legislatore si è preoccupato di indicare le ragioni, i limiti o i caratteri <strong>del</strong>l'indisponibilità,<br />

lasciando dunque ampio campo d'azione alla dottrina in tali settori.<br />

Di indisponibilità si è in realtà parlato secondo varie gradazioni, riconoscendola ad<br />

esempio nei diritti che non possono essere alienati o in quelli intrasmissibili mortis causa.<br />

In entrambe la categorie sono però riconoscibili figure di diritti prescrittibili, basti pensare<br />

ai diritti di uso e abitazione, che pur non potendo esser alienati (art 1024 c.c.) sono<br />

prescrittibili o al diritto di usufrutto estinguibile per non uso (art 1014 c.c.) benché<br />

intrasmissibile mortis causa .<br />

E allora la dottrina si è interrogata sull'effettiva ragione <strong>del</strong> legame, legislativamente posto,<br />

tra indisponibilità e prescrizione; particolarmente interessante appare in proposito la tesi 17<br />

che lega l'imprescrittibilità dei diritti indisponibili alla mancata corrispondenza, ad un<br />

interesse privato che si estingue, di un interesse privato che si avvantaggi di quella<br />

estinzione e viceversa.<br />

Fondamento <strong>del</strong>la imprescrittibilità di un diritto sarebbe dunque da rinvenirsi <strong>nel</strong>la assenza<br />

di un rapporto giuridico in cui collocare il godimento di tale diritto 18 .<br />

Sulla base di tale prospettiva viene dunque riconosciuta l'imprescrittibilità dei diritti c.d.<br />

personalissimi: il diritto al nome (art 6 c.c.), alla propria immagine (art 10 c.c.), all'integrità<br />

17 In tal senso l’opera postuma di A.Auricchio: “Appunti sulla prescrizione”, Napoli, 1971, pag. 41 e<br />

ss.<br />

18 In tal senso l'orientamento <strong>del</strong>la maggior parte <strong>del</strong>la dottrina che riconduce l'imprescrittibilità ad<br />

una situazione di indisponibilità assoluta e completa: F.Santoro-Passarelli, Dottrine generali <strong>del</strong> diritto civile,<br />

Napoli, 1986, p.113;G. Azzariti-G.Scarpello, Della prescrizione e <strong>del</strong>la decadenza, in Commentario <strong>del</strong> cod.<br />

civ., A.Scialoja -G.Branca (a curadi), Bologna-Roma, 1964, p.205.<br />

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