Prescrizione e Decadenza nel Diritto del Lavoro - Fondazione Prof ...
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direzione provinciale <strong>del</strong> lavoro, previsto attualmente <strong>del</strong>l'art.410 c.p.c. a pena di<br />
improcedibilità <strong>del</strong>la domanda giudiziale, che diverrebbe così meramente facoltativo.<br />
Riassumendo gli elementi che la proposta di riforma vorrebbe introdurre ne deriva che, il<br />
lavoratore, interessato in futuro all'impugnazione <strong>del</strong> recesso datoriale dovrà incaricare il<br />
proprio avvocato di procedere alla proposizione <strong>del</strong> ricorso dinanzi al giudice competente,<br />
con conseguente eliminazione <strong>del</strong> rischio attuale di possibili speculazioni <strong>nel</strong>l'introduzione<br />
ritardata <strong>del</strong> giudizio 412 , salva in ogni caso la sospensione <strong>del</strong> termine di decadenza per la<br />
spedizione al datore di lavoro, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, <strong>del</strong>la<br />
richiesta <strong>del</strong> tentativo di conciliazione.<br />
Ad ogni modo tale proposta di riforma non è andata esente da critiche 413 , ritenendosi<br />
infatti sussistere al suo interno alcuni punti oscuri, soprattutto per il fatto che la nuova<br />
norma (art.67 <strong>del</strong> disegno di legge n.1441 quater-A), pur parlando <strong>del</strong> ricorso da<br />
depositarsi presso la cancelleria <strong>del</strong> tribunale in funzione di giudice <strong>del</strong> lavoro, non fa<br />
alcun riferimento alla notificazione <strong>del</strong>l'atto alla controparte entro il termine di decadenza,<br />
né tantomeno chiarisce gli effetti legati all'eventuale estinzione <strong>del</strong> giudizio per inerzia <strong>del</strong><br />
soggetto interessato.<br />
A quest'ultimo proposito si è sottolineato che, mentre <strong>nel</strong>l'attuale disciplina si esclude, per<br />
mezzo <strong>del</strong>la notificazione <strong>nel</strong> termine di sessanta giorni, l'incorrere <strong>nel</strong>la decadenza di cui<br />
all'art.6 <strong>del</strong>la l.604 <strong>del</strong> 1966 pur a fronte di una successiva estinzione <strong>del</strong> giudizio per<br />
inerzia <strong>del</strong> lavoratore, valendo comunque il ricorso come atto recettizio di impugnazione<br />
<strong>del</strong> recesso datoriale, invece <strong>nel</strong>la nuova formulazione <strong>del</strong>l'art.67 succitato, scompare ogni<br />
possibilità di distinguere il termine di decadenza da quello di prescrizione entro cui<br />
promuovere il ricorso in giudizio.<br />
Solo l'instaurazione <strong>del</strong>la causa può configurarsi come impedimento alla decadenza, il che<br />
ha condotto la dottrina a ritenere, non certo con spirito di condivisione, che <strong>nel</strong>l'eventualità<br />
in cui il giudizio non fosse coltivato dalla parte interessata, estinguendosi, non rimarrebbe<br />
salvo alcun effetto sostanziale e la decadenza si produrrebbe inevitabilmente 414 .<br />
412 A. Vallebona, Parola d'ordine: salvare il processo <strong>del</strong> lavoro, in Mass.giur.lav., 2007, p.1<br />
413 Cfr. A.Ruggiero, La decadenza dall'impugnazione <strong>del</strong> licenziamento tra vecchie norme e nuove<br />
riforme, in Lav.Giur., 2009, II, p.140 ss.<br />
414 A. Ruggiero, cit., p.144.<br />
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